IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 27 dicembre 1997,  n. 449, ed particolare l'art. 39,
come modificato dalla legge 23 dicembre  1998, n. 448, che prevede al
comma  2, l'obiettivo  della riduzione  complessiva del  personale in
servizio alla  data del 31  dicembre 1999, nella misura  dell'1,5 per
cento del numero  delle unita' in servizio al 31  dicembre 1997 e, al
comma  3,  la  determinazione,   con  deliberazione  trimestrale  del
Consiglio dei Ministri, del numero delle assunzioni presso le singole
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
  Visto  il decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica, in  data  4 marzo  1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998, con il quale sono stati
individuati  i criteri  ed i  parametri per  la valutazione,  su basi
statistiche  omogenee,  del  numero  complessivo  dei  dipendenti  in
servizio  nelle amministrazioni  dello  Stato,  anche ad  ordinamento
autonomo;
  Visto il comma 20 del citato  art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche
agli enti pubblici non economici con organico superiore alle duecento
unita';
  Visto l'art. 36, comma 4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato dal decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
il quale  subordina l'avvio delle  procedure di reclutamento,  per le
amministrazioni  dello Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo,  alla
previa deliberazione  del Consiglio  dei Ministri, adottata  ai sensi
del citato art. 39;
  Visti i  decreti del Presidente  della Repubblica datati  18 giugno
1998,  3 novembre  1998  e 21  gennaio  1999, con  i  quali e'  stato
autorizzato un  numero di assunzioni pari  a tredicimilasessantasette
unita';
  Ritenuto  che  occorre  effettuare   un  controllo  puntuale  delle
richieste  di avvio  di tutte  le procedure  di reclutamento  e delle
nuove assunzioni di personale al fine di rendere compatibili i flussi
di reclutamento ai tetti programmati di riduzione;
  Rilevato  che  le richieste  di  nuove  assunzioni pervenute  dalle
amministrazioni  nel  primo  trimestre  1999  raggiungono  una  cifra
ritenuta non compatibile con l'obiettivo di riduzione programmata;
  Ritenuto pertanto  di dovere  operare una  riduzione del  numero di
assunzioni  da  autorizzare,  tale da  assicurare  il  raggiungimento
dell'obiettivo stesso;
  Considerato che il Ministero delle finanze, il Ministero per i beni
e le  attivita' culturali, il  Ministero del lavoro e  l'INPS, stanno
tuttora procedendo  al reclutamento delle unita'  autorizzate ex lege
(rispettivamente  per   duemilaquattrocento,  seicento,   trecento  e
trecento unita');
  Considerato  che   l'alto  numero   di  richieste  e   le  esigenze
prioritarie delle Forze armate, dei Corpi  di polizia e del Corpo dei
vigili del fuoco impongono di applicare criteri differenti per i vari
comparti sull'entita' delle richieste da accogliere;
  Ritenuto  di   poter  procedere  ad  ulteriori   autorizzazioni  di
assunzioni effettuabili nel corso del  1999, per un numero massimo di
ottocentocinquantotto unita';
  Visto l'art. 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Ritenuto di  dover autorizzare  assunzioni nelle Forze  armate, nei
Corpi  di polizia  e nel  Corpo dei  vigili del  fuoco per  un numero
massimo   di  ottomiladuecentosettantotto   unita',  comprensive   di
assunzioni  gia'   effettuate  in   ragione  di   scadenze  temporali
predeterminate;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 10 settembre 1999;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In aggiunta  ai contingenti  gia' autorizzati  a decorrere  dal
1998,  alle   amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad  ordinamento
autonomo, e agli enti pubblici non economici con organico superiore a
duecento  unita',  e' assegnato  un  contingente  di assunzioni  pari
complessivamente  a  ottocentocinquantotto   unita'  attribuite  alle
singole  amministrazioni,  come da  tabella  1  allegata al  presente
decreto.
  2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo dei vigili del
fuoco e' assegnato un contingente di assunzioni pari complessivamente
ottomiladuecentosettantotto       unita',        comprensivo       di
settemiladuecentosei assunzioni  gia' effettuate (di cui  circa mille
di  ausiliari)  in  ragione  di  scadenze  temporali  predeterminate,
attribuito alle singole amministrazioni, come da medesima tabella 1.
  3.  Per   quanto  non  diversamente  disposto,   restano  ferme  le
disposizioni dei decreti  del Presidente della Repubblica  in data 18
giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio
1998, in data 3 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
281 del 1 dicembre 1998, e  in data 21 gennaio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1999.