IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed particolare l'art. 39, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede al comma 2, l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999, nella misura dell'1,5 per cento del numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997 e, al comma 3, la determinazione, con deliberazione trimestrale del Consiglio dei Ministri, del numero delle assunzioni presso le singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 4 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il comma 20 del citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici con organico superiore alle duecento unita'; Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39; Visti i decreti del Presidente della Repubblica datati 18 giugno 1998, 3 novembre 1998 e 21 gennaio 1999, con i quali e' stato autorizzato un numero di assunzioni pari a tredicimilasessantasette unita'; Ritenuto che occorre effettuare un controllo puntuale delle richieste di avvio di tutte le procedure di reclutamento e delle nuove assunzioni di personale al fine di rendere compatibili i flussi di reclutamento ai tetti programmati di riduzione; Rilevato che le richieste di nuove assunzioni pervenute dalle amministrazioni nel primo trimestre 1999 raggiungono una cifra ritenuta non compatibile con l'obiettivo di riduzione programmata; Ritenuto pertanto di dovere operare una riduzione del numero di assunzioni da autorizzare, tale da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo stesso; Considerato che il Ministero delle finanze, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero del lavoro e l'INPS, stanno tuttora procedendo al reclutamento delle unita' autorizzate ex lege (rispettivamente per duemilaquattrocento, seicento, trecento e trecento unita'); Considerato che l'alto numero di richieste e le esigenze prioritarie delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco impongono di applicare criteri differenti per i vari comparti sull'entita' delle richieste da accogliere; Ritenuto di poter procedere ad ulteriori autorizzazioni di assunzioni effettuabili nel corso del 1999, per un numero massimo di ottocentocinquantotto unita'; Visto l'art. 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Ritenuto di dover autorizzare assunzioni nelle Forze armate, nei Corpi di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco per un numero massimo di ottomiladuecentosettantotto unita', comprensive di assunzioni gia' effettuate in ragione di scadenze temporali predeterminate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1. 1. In aggiunta ai contingenti gia' autorizzati a decorrere dal 1998, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', e' assegnato un contingente di assunzioni pari complessivamente a ottocentocinquantotto unita' attribuite alle singole amministrazioni, come da tabella 1 allegata al presente decreto. 2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco e' assegnato un contingente di assunzioni pari complessivamente ottomiladuecentosettantotto unita', comprensivo di settemiladuecentosei assunzioni gia' effettuate (di cui circa mille di ausiliari) in ragione di scadenze temporali predeterminate, attribuito alle singole amministrazioni, come da medesima tabella 1. 3. Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1998, in data 3 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1998, e in data 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1999.