IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                          DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge  5 febbraio 1999, n. 25,  recante: "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee  - legge comunitaria 1998",  ed in particolare
l'art. 4 e relativo allegato;
  Vista  la direttiva  98/41/CE  del Consiglio,  del  18 giugno  1998
relativa  alla "Registrazione  delle persone  a bordo  delle navi  da
passeggeri  che effettuano  viaggi da  e  verso i  porti degli  Stati
membri della Comunita'";
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, in materia di sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica8 novembre 1991, n.
435, recante  approvazione del regolamento  per la sicurezza  e della
vita umana in mare;
  Vista la legge 23  maggio 1980, n. 313, con la  quale e' stata data
adesione alla  convenzione internazionale  per la  salvaguardia della
vita umana in mare SOLAS e successivi emendamenti;
  Visto  il  "codice  per  unita'  veloci (HSC  Code)"  di  cui  alla
risoluzione IMO MSC 36(63) del 20 maggio 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n.
293, recante  norme per  la disciplina delle  nuove unita'  veloci di
navigazione nazionale o minore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
  a) "acque riparate":  il tratto di mare protetto  dagli effetti del
mare aperto,  in cui le navi  da passeggeri navigano ad  una distanza
massima di sei  miglia da un luogo di rifugio  ove le persone possano
prender  terra  in casi  di  naufragio  e  in  cui e'  assicurata  la
vicinanza delle strutture di ricerca e soccorso;
  b) "addetto  alla registrazione dei passeggeri":  il responsabile a
terra incaricato  da una societa'  di adempiere gli  obblighi imposti
dal codice ISM o un'altra persona  a terra incaricata da una societa'
di conservare  le informazioni  relative alle  persone a  bordo della
nave da passeggeri di sua proprieta';
  c)  "amministrazione":   il  comando   generale  del   Corpo  delle
capitanerie di porto;
  d)  "autorita'  designata": il  Corpo  delle  capitanerie di  porto
nell'ambito delle competenze di ricerca e soccorso;
  e)  "Codice  ISM":  il  codice  internazionale  di  gestione  della
sicurezza  delle navi  (International  Management Code  for the  Safe
Operation   of  Ships   and   for   Pollution  Prevention)   adottato
dall'Organizzazione  marittima internazionale  (IMO) con  risoluzione
A.741 (18) del 4 novembre  1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 18 della Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 28 del 3
febbraio 1996;
  f) "nave da  passeggeri": qualsiasi nave marittima  o unita' veloce
da passeggeri che trasporti piu' di dodici passeggeri;
  g)  "onda significativa":  l'onda media  corrispondente a  un terzo
dell'altezza d'onda piu' alta osservata in un determinato periodo;
  h) "persone": tutte le persone a bordo senza distinzione di eta';
  i)  "servizio  regolare":  una   serie  di  collegamenti  marittimi
attraversi i quali si realizza un  servizio tra gli stessi due o piu'
porti, secondo  un orario  pubblicato, oppure con  collegamenti cosi'
regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
  j)  "societa'": l'armatore  della  nave da  passeggeri o  qualsiasi
altra persona fisica o giuridica,  quali il gestore o il noleggiatore
a scafo  nudo, che  abbiano assunto dall'armatore  la responsabilita'
dell'esercizio della nave, ai sensi del codice ISM;
  k) "unita'  veloce": l'unita'  veloce definita  alla regola  1, del
capitolo X della convenzione SOLAS  del 1974 resa esecutiva con legge
23 maggio  1980, n. 313  e con  legge 4 giugno  1982, n. 488,  che ha
approvato il successivo protocollo del  7 febbraio 1978, e successivi
emendamenti.