IL MINISTRO DEI TRASPORTI DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998", ed in particolare l'art. 4 e relativo allegato; Vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998 relativa alla "Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita'"; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza e della vita umana in mare; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale e' stata data adesione alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS e successivi emendamenti; Visto il "codice per unita' veloci (HSC Code)" di cui alla risoluzione IMO MSC 36(63) del 20 maggio 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293, recante norme per la disciplina delle nuove unita' veloci di navigazione nazionale o minore; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "acque riparate": il tratto di mare protetto dagli effetti del mare aperto, in cui le navi da passeggeri navigano ad una distanza massima di sei miglia da un luogo di rifugio ove le persone possano prender terra in casi di naufragio e in cui e' assicurata la vicinanza delle strutture di ricerca e soccorso; b) "addetto alla registrazione dei passeggeri": il responsabile a terra incaricato da una societa' di adempiere gli obblighi imposti dal codice ISM o un'altra persona a terra incaricata da una societa' di conservare le informazioni relative alle persone a bordo della nave da passeggeri di sua proprieta'; c) "amministrazione": il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; d) "autorita' designata": il Corpo delle capitanerie di porto nell'ambito delle competenze di ricerca e soccorso; e) "Codice ISM": il codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi (International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 1996; f) "nave da passeggeri": qualsiasi nave marittima o unita' veloce da passeggeri che trasporti piu' di dodici passeggeri; g) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza d'onda piu' alta osservata in un determinato periodo; h) "persone": tutte le persone a bordo senza distinzione di eta'; i) "servizio regolare": una serie di collegamenti marittimi attraversi i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o piu' porti, secondo un orario pubblicato, oppure con collegamenti cosi' regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; j) "societa'": l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave, ai sensi del codice ISM; k) "unita' veloce": l'unita' veloce definita alla regola 1, del capitolo X della convenzione SOLAS del 1974 resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 7 febbraio 1978, e successivi emendamenti.