IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1996; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 17 giugno 1999; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Agli articoli 239 anatomia patologica, 240 anestesia e rianimazione, 241 biochimica clinica, 242 cardiologia, 243 chirurgia generale, 244 chirurgia plastica e ricostruttiva, 245 chirurgia toracica, 246 chirurgia vascolare, 247 dermatologia e venereologia, 248 ematologia, 249 endocrinologia e malattie del ricambio, 250 gastroenterologia ed endoscopia digestiva, 251 geriatria, 252 ginecologia ed ostetricia, 253 igiene e medicina preventiva, 254 malattie infettive, 255 medicina del lavoro, 256 medicina dello sport, 257 medicina fisica e riabilitazione, 258 medicina interna, 259 medicina nucleare, 260 microbiologia e virologia, 261 nefrologia, 262 neurologia, 263 oftalmologia, 264 oncologia, 265 ortopedia e traumatologia, 266 otorinolaringoiatria, 267 patologia clinica, 268 pediatria, 269 psichiatria, 270 radiodiagnostica, 271 radioterapia, 272 reumatologia, 273 scienza dell'alimentazione, 274 urologia, dopo l'inciso relativo all'individuazione della durata di ciascun corso, viene inserita, per tutte le scuole, la seguente dicitura: "Il corso deve prevedere l'insegnamento dell'inglese scientifico per almeno due anni; il consiglio della scuola dovra' provvedere, nell'ambito del manifesto degli studi, a stabilire la collocazione dell'insegnamento della lingua inglese nei vari anni che comunque non dovra' essere superiore a due corsi".