IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  di  questo Ateneo  approvato  con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1996;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  di   Ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
del 17 giugno 1999;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Perugia,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Agli   articoli   239   anatomia  patologica,   240   anestesia   e
rianimazione, 241 biochimica clinica,  242 cardiologia, 243 chirurgia
generale,  244  chirurgia  plastica e  ricostruttiva,  245  chirurgia
toracica, 246  chirurgia vascolare, 247 dermatologia  e venereologia,
248  ematologia,  249 endocrinologia  e  malattie  del ricambio,  250
gastroenterologia  ed   endoscopia  digestiva,  251   geriatria,  252
ginecologia  ed ostetricia,  253  igiene e  medicina preventiva,  254
malattie  infettive,  255 medicina  del  lavoro,  256 medicina  dello
sport, 257  medicina fisica  e riabilitazione, 258  medicina interna,
259 medicina nucleare, 260 microbiologia e virologia, 261 nefrologia,
262  neurologia, 263  oftalmologia,  264 oncologia,  265 ortopedia  e
traumatologia, 266  otorinolaringoiatria, 267 patologia  clinica, 268
pediatria, 269  psichiatria, 270 radiodiagnostica,  271 radioterapia,
272 reumatologia, 273 scienza  dell'alimentazione, 274 urologia, dopo
l'inciso relativo  all'individuazione della durata di  ciascun corso,
viene inserita, per tutte le scuole, la seguente dicitura:
  "Il  corso deve  prevedere l'insegnamento  dell'inglese scientifico
per almeno due anni;
  il  consiglio  della  scuola  dovra'  provvedere,  nell'ambito  del
manifesto degli studi, a  stabilire la collocazione dell'insegnamento
della lingua  inglese nei  vari anni che  comunque non  dovra' essere
superiore a due corsi".