IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                            d'intesa con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge  26 febbraio 1992, n. 211, che  ha stanziato risorse
per la realizzazione  di interventi nel settore  dei trasporti rapidi
di  massa  al  fine  di  migliorare  la  mobilita'  e  le  condizioni
ambientali nei centri urbani;
  Visto il  decreto del  22 dicembre  1993 a  firma del  Ministro dei
trasporti e  del Ministro  per i  problemi delle  aree urbane  con il
quale  e' stata  definita la  documentazione da  trasmettere ai  fini
della valutabilita'  delle proposte  di intervento presentate  per la
richiesta di finanziamento ex lege 211/1992;
  Vista  la legge  30 maggio  1995,  n. 204,  con la  quale e'  stata
istituita la  Commissione di  alta vigilanza preposta  alla vigilanza
sull'attuazione  dei piani  di intervento  di cui  alle leggi  numeri
910/1986 e 211/1992;
  Vista  la  legge 27  febbraio  1998,  n.  30,  che all'art.  10  ha
individuato ulteriori  risorse per la realizzazione  degli interventi
finanziati ai sensi della legge n.  211/1992 e ha modificato l'art. 1
della legge n. 211/1992;
  Vista la legge 23 dicembre 1998,  n. 448, che all'art. 50, comma 1,
lettera a), ha previsto di autorizzare ulteriori limiti di impegno di
lire 80 miliardi a decorrere dall'anno  2000 e di lire 100 miliardi a
decorrere  dal  2001 per  la  prosecuzione  degli interventi  di  cui
all'art. 9 della legge n. 211/1992;
  Considerando che tale previsione  permette, in considerazione degli
attuali  tassi,  un  investimento  globale pari  a  circa  lire  2200
miliardi;
  Ritenendo  di  dover  procedere all'allocazione  delle  risorse  in
argomento;
  Ritenendo, inoltre, necessario impartire  delle direttive in merito
alla presentazione  delle istanze  di finanziamento e  delle relative
documentazioni  progettuali, stabilendo  anche  metodi e  tempistiche
relativamente alle procedure attuative del programma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Soggetti beneficiari
  Al  fine di  procedere al  piano di  riparto delle  risorse di  cui
all'art.  50,  comma   1,  lettera  a),  della   legge  n.  448/1998,
finalizzate alla prosecuzione del programma di interventi nel settore
dei  sistemi di  trasporto  rapido  di massa  di  cui  alla legge  n.
211/1992, i soggetti individuati agli articoli 1, 2, 3, 4 della legge
medesima   possono   presentare   istanza   per   la   richiesta   di
finanziamento.
  Tale istanza dovra' essere presentata  al Ministero dei trasporti e
della  navigazione -  Dipartimento  trasporti terrestri  - Unita'  di
gestione  trasporti impianti  fissi (T.I.F.)  - entro  novanta giorni
dalla  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale   della  Repubblica
italiana del presente decreto e  dovra' essere corredata di quanto il
suddetto ufficio richiedera' con apposito provvedimento.
  Qualora  l'intervento  interessi  diversi  soggetti  devono  essere
definiti  accordi  di  programma per  l'attribuzione  delle  relative
competenze  cosi' come  previsto dall'art.  3 della  citata legge  n.
211/1992.