IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE d'intesa con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che ha stanziato risorse per la realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa al fine di migliorare la mobilita' e le condizioni ambientali nei centri urbani; Visto il decreto del 22 dicembre 1993 a firma del Ministro dei trasporti e del Ministro per i problemi delle aree urbane con il quale e' stata definita la documentazione da trasmettere ai fini della valutabilita' delle proposte di intervento presentate per la richiesta di finanziamento ex lege 211/1992; Vista la legge 30 maggio 1995, n. 204, con la quale e' stata istituita la Commissione di alta vigilanza preposta alla vigilanza sull'attuazione dei piani di intervento di cui alle leggi numeri 910/1986 e 211/1992; Vista la legge 27 febbraio 1998, n. 30, che all'art. 10 ha individuato ulteriori risorse per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi della legge n. 211/1992 e ha modificato l'art. 1 della legge n. 211/1992; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, lettera a), ha previsto di autorizzare ulteriori limiti di impegno di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 100 miliardi a decorrere dal 2001 per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992; Considerando che tale previsione permette, in considerazione degli attuali tassi, un investimento globale pari a circa lire 2200 miliardi; Ritenendo di dover procedere all'allocazione delle risorse in argomento; Ritenendo, inoltre, necessario impartire delle direttive in merito alla presentazione delle istanze di finanziamento e delle relative documentazioni progettuali, stabilendo anche metodi e tempistiche relativamente alle procedure attuative del programma; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari Al fine di procedere al piano di riparto delle risorse di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), della legge n. 448/1998, finalizzate alla prosecuzione del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211/1992, i soggetti individuati agli articoli 1, 2, 3, 4 della legge medesima possono presentare istanza per la richiesta di finanziamento. Tale istanza dovra' essere presentata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione trasporti impianti fissi (T.I.F.) - entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e dovra' essere corredata di quanto il suddetto ufficio richiedera' con apposito provvedimento. Qualora l'intervento interessi diversi soggetti devono essere definiti accordi di programma per l'attribuzione delle relative competenze cosi' come previsto dall'art. 3 della citata legge n. 211/1992.