IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 27 febbraio 1967,  n. 48, ed in  particolare l'art.
16, concernente  l'istituzione del CIPE -  Comitato interministeriale
per la  programmazione economica, nonche' le  successive disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
  Visto il decreto legislativo 5  dicembre 1997, n. 430, che prevede,
fra l'altro, l'adeguamento del  regolamento interno del CIPE, sentita
la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni in materia di commercio  estero ed in particolare l'art.
24, par. 1, che costituisce  presso il CIPEuna commissione permanente
per  il   coordinamento  e  l'indirizzo  strategico   della  politica
commerciale  con  l'estero e  prevede  fra  l'altro che  le  delibere
adottate  da tale  commissione siano  sottoposte all'esame  di questo
Comitato;
  Visto l'art. 14, comma 3,  del decreto legislativo31 marzo 1998, n.
143,  con  il  quale  e'  stato   previsto  che  la  tipologia  e  le
caratteristiche   delle   operazioni  difinanziamento   dei   crediti
all'esportazione   ammissibili   al    contributo   agli   interessi,
corrisposto  dalla Simest  S.p.a.,  sono stabilite  con delibera  del
CIPE,  su proposta  del Ministro  del  tesoro, del  bilancio e  della
programmazione   economica,  di   concerto   con   il  Ministro   del
commerciocon    l'estero,    demandando     ad    apposito    decreto
interministeriale la definizione delle  condizioni, delle modalita' e
dei tempi di concessione dei contributi;
  Vista la  deliberazione n. 63  del 9 luglio  1998, con la  quale il
CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1,
commi 1 e 2, del predettodecreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
ha adeguato  il suo  regolamento interno alle  disposizioni contenute
nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere a) , b) e c);
  Visto  in  particolare  l'art.  2  di  tale  delibera  che  prevede
l'istituzione, in  seno al CIPE, di  commissioni interministeriali di
livello politico, rinviando, per  quella concernente il coordinamento
e  l'indirizzo strategico  della politica  commerciale con  l'estero,
alle  specifichedisposizioni di  cui all'art.  24 del  citato decreto
legislativo n. 143/1998;
  Vista la  successiva delibera CIPE n.  79 del 5 agosto  1998 che ha
istituito  e regolamentato,  in  seno al  CIPE,  le commissioni  gia'
previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;
  Vista  la delibera  adottata dalla  V commissione  permanente il  9
luglio  1999, concernente  la  tipologia e  le caratteristiche  delle
operazioni  di  credito all'esportazione  ammissibili  all'intervento
agevolato della Simest S.p.a.;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica,  di concerto con il  Ministro del commercio
con l'estero;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                   Caratteristiche delle operazioni
                      ammissibili al contributo
  1.  La Simest  S.p.a., in  qualita' di  gestore del  fondo previsto
dalla legge 28 maggio 1973,  n. 295, Gestioneinterventi, e richiamato
dal decreto legislativo31 marzo 1998, n. 143, capo II, e' autorizzata
a concedere contributi agli interessi, di  cui all'art. 14, commi 1 e
2,  del decreto  legislativo  31  marzo 1998,  n.  143,  a fronte  di
operazioni  di  finanziamento  di crediti  all'esportazione,  tenendo
conto  delle  intese e  delle  normative  internazionali in  tema  di
sostegno  pubblico   all'esportazione,  e  sempreche'   la  dilazione
accordata  alla   controparte  estera   sia  uguale  o   superiore  a
ventiquattro  mesi e  la durata  massima non  sia superiore  a quella
stabilita dalle citate  intese, fatto salvo quanto  previsto al comma
4.  Le operazioni  di  finanziamento  agevolabili debbono  riguardare
forniture  di origine  italiana (o  comunitaria, nei  limiti previsti
dalla   disciplina   vigente)   di   macchinari,   impianti,   studi,
progettazioni, lavori,  servizi o attivita' ad  esse collegate, fatto
salvo quanto previsto al comma 2.
  I  compensi  di  mediazione  o agenzia,  attestati  da  un'apposita
dichiarazione ed inclusi nel  prezzo della fornitura, sono assimilati
a fornitura  di origine  italiana, ancorche'  diano luogo  ad esborsi
all'estero  da parte  dell'esportatore, nella  misura massima  del 5%
della  fornitura  stessa. Sono  altresi'  assimilati  a forniture  di
origine   italiana,  nella   misura   massima  del   5%  del   valore
dellafornitura       medesima,      i       compensi      debitamente
documentaticorrisposti   a   societa'  di   commercializzazione   per
larealizzazione  di   operazioni  di   contro  acquisto   (buyback  e
countertrade)  destinate  a  garantire  l'obbligazione  del  debitore
estero derivante dal contratto di esportazione.
  2.  Non sono  ammissibili all'intervento  le forniture  di beni  di
consumo, di  beni di  consumo durevole,  nonche' di  semilavorati e/o
beni intermedi non destinati in  via esclusiva ad essere integrati in
beni di investimento.
  3. Sono ammissibili all'intervento, alle condizioni previste per le
operazioni di credito all'esportazione, operazioni di locazione anche
finanziaria,  nella  forma  del   credito  fornitore,  effettuate  da
operatori nazionali, ivi comprese le societa' o imprese di leasing.
  4.  Sono ammissibili  all'intervento gli  smobilizzi a  tasso fisso
relativi a operazioni di  credito fornitorecon dilazione di pagamento
concessa sull'85% massimo dell'importo  della fornitura e rimborso in
un  periodocompreso tra  18  e  23 mesi  dal  punto  di partenza  del
credito,  anche in  un'unica rata,  ai tassi  d'interesse determinati
nelle misure previste dalle  decisioni edirettive comunitarie e dagli
accordi internazionali per operazioni con  periodo di rimborso pari o
superiore ai due anni.
  5. L'intervento per le  operazioni di credito all'esportazione puo'
essere esteso anche  alla fase di approntamento  della fornitura, con
decorrenza anteriore alla materiale  esportazione, qualora il periodo
di approntamento  non sia  inferiore a sei  mesi. Tale  intervento ha
luogo a  fronte di  titoli di  credito rilasciati  dal debitoreestero
anche se  depositati presso  una banca  nazionaleod estera  oppure di
idonea documentazione che evidenzi  l'impegno ad effettuare pagamenti
sulla  base  della  realizzazione   della  fornitura  a  termini  del
contratto di fornitura stesso o della convenzione di credito.