IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, par. 1, che costituisce presso il CIPEuna commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato; Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo31 marzo 1998, n. 143, con il quale e' stato previsto che la tipologia e le caratteristiche delle operazioni difinanziamento dei crediti all'esportazione ammissibili al contributo agli interessi, corrisposto dalla Simest S.p.a., sono stabilite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commerciocon l'estero, demandando ad apposito decreto interministeriale la definizione delle condizioni, delle modalita' e dei tempi di concessione dei contributi; Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998, con la quale il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predettodecreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere a) , b) e c); Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, alle specifichedisposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998; Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e regolamentato, in seno al CIPE, le commissioni gia' previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998; Vista la delibera adottata dalla V commissione permanente il 9 luglio 1999, concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a.; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero; Delibera: Art. 1. Caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo 1. La Simest S.p.a., in qualita' di gestore del fondo previsto dalla legge 28 maggio 1973, n. 295, Gestioneinterventi, e richiamato dal decreto legislativo31 marzo 1998, n. 143, capo II, e' autorizzata a concedere contributi agli interessi, di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, tenendo conto delle intese e delle normative internazionali in tema di sostegno pubblico all'esportazione, e sempreche' la dilazione accordata alla controparte estera sia uguale o superiore a ventiquattro mesi e la durata massima non sia superiore a quella stabilita dalle citate intese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Le operazioni di finanziamento agevolabili debbono riguardare forniture di origine italiana (o comunitaria, nei limiti previsti dalla disciplina vigente) di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori, servizi o attivita' ad esse collegate, fatto salvo quanto previsto al comma 2. I compensi di mediazione o agenzia, attestati da un'apposita dichiarazione ed inclusi nel prezzo della fornitura, sono assimilati a fornitura di origine italiana, ancorche' diano luogo ad esborsi all'estero da parte dell'esportatore, nella misura massima del 5% della fornitura stessa. Sono altresi' assimilati a forniture di origine italiana, nella misura massima del 5% del valore dellafornitura medesima, i compensi debitamente documentaticorrisposti a societa' di commercializzazione per larealizzazione di operazioni di contro acquisto (buyback e countertrade) destinate a garantire l'obbligazione del debitore estero derivante dal contratto di esportazione. 2. Non sono ammissibili all'intervento le forniture di beni di consumo, di beni di consumo durevole, nonche' di semilavorati e/o beni intermedi non destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento. 3. Sono ammissibili all'intervento, alle condizioni previste per le operazioni di credito all'esportazione, operazioni di locazione anche finanziaria, nella forma del credito fornitore, effettuate da operatori nazionali, ivi comprese le societa' o imprese di leasing. 4. Sono ammissibili all'intervento gli smobilizzi a tasso fisso relativi a operazioni di credito fornitorecon dilazione di pagamento concessa sull'85% massimo dell'importo della fornitura e rimborso in un periodocompreso tra 18 e 23 mesi dal punto di partenza del credito, anche in un'unica rata, ai tassi d'interesse determinati nelle misure previste dalle decisioni edirettive comunitarie e dagli accordi internazionali per operazioni con periodo di rimborso pari o superiore ai due anni. 5. L'intervento per le operazioni di credito all'esportazione puo' essere esteso anche alla fase di approntamento della fornitura, con decorrenza anteriore alla materiale esportazione, qualora il periodo di approntamento non sia inferiore a sei mesi. Tale intervento ha luogo a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitoreestero anche se depositati presso una banca nazionaleod estera oppure di idonea documentazione che evidenzi l'impegno ad effettuare pagamenti sulla base della realizzazione della fornitura a termini del contratto di fornitura stesso o della convenzione di credito.