IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 21 dicembre  1996, n.
700, ed in particolare l'art. 2, comma  3, e l'art. 6, comma 3, con i
quali si e' proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e
delle relative  circoscrizioni territoriali  nonche' all'enucleazione
delle funzioni degli uffici stessi;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze 18 giugno 1997, con il
quale   sono  stati   determinati   il   numero,  la   circoscrizione
territoriale e  i compiti delle  sezioni staccate degli  uffici delle
entrate;
  Visto il decreto direttoriale 29 luglio  1998 con il quale e' stata
rideterminata  la  competenza  territoriale di  taluni  uffici  delle
entrate, tra i quali quello di Ozieri;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del 1993, cosi' come sostituito  dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo 1998,  n. 80, che individua tra le  funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto il decreto direttoriale 21 giugno  1999 con il quale, al fine
di  agevolare lo  smaltimento  dell'arretrato  relativo al  controllo
formale delle  dichiarazioni IVA, si  e' stabilito di  mantenere tale
attivita' presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una
volta soppressi  i predetti uffici, esclusivamente  agli uffici delle
entrate  dei capoluoghi  provinciali,  consentendo  cosi' agli  altri
uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione
dei controlli sostanziali;
  Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di
Albenga, Fermo, Recanati, Tolentino, Sassari e Ozieri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nelle regioni  Liguria,  Marche e  Sardegna  sono attivati  gli
uffici  delle entrate  e le  sezioni staccate  specificati nell'unita
tabella  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto.
Contestualmente all'attivazione delle  nuove strutture sono soppressi
gli uffici indicati nella medesima tabella.
  2. A  decorrere dalla data di  avvio degli uffici delle  entrate di
cui  al comma  1,  gli  uffici dell'imposta  sul  valore aggiunto  di
Savona, Ascoli Piceno e Macerata,  nonche' le locali sezioni staccate
delle  direzioni  regionali  delle  entrate,  esercitano  la  propria
competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle
circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.
  3. Gli uffici  dell'imposta sul valore aggiunto citati  al comma 2,
nonche'  l'ufficio  delle  entrate  di Sassari,  provvedono,  per  le
annualita' fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA
e  ai conseguenti  adempimenti anche  per i  contribuenti domiciliati
nelle circoscrizioni facenti capo  agli uffici delle entrate attivati
ai sensi del comma 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 novembre 1999
                                        Il direttore generale: Romano