L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 28 ottobre 1999; Premesso che: l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che, con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), siano individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che nel medesimo provvedimento siano stabilite le modalita' e le procedure per consentire al gestore della rete di trasmissione nazionale, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti; l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che, con provvedimento dell'Autorita', siano emanate norme sulla compatibilita' ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea, tenuto conto delle condizioni di reciprocita'; con delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito: delibera n. 62/99), e' stato disposto l'avvio di un procedimento per la formazione dei provvedimenti di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/1999, in tema di attivita' di importazione ed esportazione di energia elettrica; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE); il decreto legislativo n. 79/1999; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1 marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnicoeconomiche del servizio di vettoriamento e di alcuni servizi di rete; la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999, recante definizione delle modalita' di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei; Considerato che: l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, stabilisce che l'acquirente unico stipuli e gestisca contratti di fornitura, al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilita' della capacita' produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuita', sicurezza ed efficienza del servizio, nonche' di parita' di trattamento, anche tariffario; l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 indica l'obiettivo minimo di apertura del mercato elettrico, stabilendo che per l'anno 2000 la quota del mercato coperta dai clienti idonei, comprensivo degli autoconsumi, sia non inferiore al 35%; la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete di trasmissione nazionale) e gli altri gestori di rete hanno ricevuto numerose richieste di vettoriamento per l'importazione di energia elettrica a beneficio di clienti idonei situati sul territorio nazionale e che, nella maggior parte dei casi, tali richieste non hanno potuto essere accolte per l'anno 1999 a seguito della valutazione negativa del Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito alla compatibilita' di tali vettoriamenti con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale limitatamente alle linee di interconnessione con l'estero, tenuto conto anche della capacita' gia' impegnata dai contratti annuali e pluriennali stipulati dall'Enel S.p.a.; da comunicazione del gestore della rete di trasmissione nazionale, in data 11 ottobre 1999, risulta che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, si rendera' disponibile una significativa capacita' di importazione a seguito della scadenza dei contratti annuali e di alcuni contratti pluriennali stipulati dall'Enel S.p.a.; negli Stati membri dell'Unione europea, la direttiva 96/92/CE viene attuata tenendo conto del principio di sussidiarieta' e nei Paesi non appartenenti all'Unione europea le discipline dei profili istituzionali e amministrativi del settore dell'energia elettrica risultano fortemente differenziate; Ritenuto che: al fine di assicurare la parita' competitiva delle aziende elettriche italiane sul mercato europeo e la promozione della concorrenza, il Gestore della rete di trasmissione nazionale debba rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata da uno Stato membro dell'Unione europea a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui, nel Paese di produzione, non sia riconosciuta la stessa qualifica a soggetti della stessa tipologia con livelli di consumo annuali corrispondenti a quelli del suddetto cliente idoneo; ai fini della determinazione di un criterio per l'equa ripartizione complessiva delle importazioni tra mercato vincolato e mercato libero, si debba fare riferimento agli obiettivi di apertura del mercato elettrico come definiti dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, in modo da garantire che i benefici derivanti dalla disponibilita' della capacita' di interconnessione siano ripartiti in maniera equilibrata tra i due mercati; sia necessario definire con urgenza modalita' con le quali verificare le richieste di vettoriamento internazionale per l'anno 2000 ed assegnare la capacita' di interconnessione ai soggetti interessati, anche mediante l'eventuale attivazione della procedura di cui all'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, qualora la capacita' disponibile risulti insufficiente a soddisfare la domanda; al fine della definizione delle modalita' e della procedura di cui al precedente alinea sia necessario considerare anche le esportazioni di energia elettrica essendo la capacita' di trasporto sull'interconnessione riferita ai flussi netti di potenza; in relazione alle richiamate differenti discipline del settore dell'energia elettrica nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti prima di giungere all'adozione di uno o piu' provvedimenti per la definizione delle norme sulla compatibilita' ambientale ed economica dell'energia elettrica importata dai suddetti Paesi; sia peraltro opportuno, per una maggiore certezza degli scambi internazionali di energia elettrica, prevedere fin da ora i criteri ai quali l'Autorita' si atterra' nel definire le norme di cui al precedente alinea; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: a) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; b) il decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; c) la deliberazione n. 13/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1 marzo 1999; d) il Gestore della rete di trasmissione nazionale e' il Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999; e) il cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio e che ha la capacita', per effetto del decreto legislativo n. 79/1999, di stipulare contratti di fornitura di servizi elettrici con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero; f) il punto di consegna e' il punto in cui l'energia elettrica prodotta viene immessa in rete; g) il punto di consegna all'estero e' il punto di consegna nel Paese estero di produzione dell'energia elettrica vettoriata per l'importazione; h) il punto di riconsegna e' il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete; i) il vettoriamento internazionale e' il servizio di trasporto di energia elettrica da uno o piu' punti di consegna localizzati in uno o piu' Paesi ad uno o piu' punti di riconsegna localizzati in altri Paesi; j) il programma orario e' il profilo temporale di potenza elettrica resa disponibile o impegnata ai fini del vettoriamento; k) il contratto bilaterale di fornitura di energia elettrica e' il contratto che si stipula tra soggetti fornitori di servizi elettrici e clienti idonei; l) l'importazione netta e' il saldo tra tutte le transazioni commerciali di energia elettrica in importazione ed esportazione tra ciascun Paese estero e l'Italia, espresso come flusso di potenza; m) la massima capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero e' la massima capacita' di trasporto per l'importazione netta sull'insieme delle linee della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Paesi; n) l'energia elettrica importabile e' la massima quantita' di energia elettrica che puo' essere importata in Italia in un dato periodo di tempo compatibilmente, in ciascun momento, con la massima capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero; o) la tipologia di cliente idoneo e' una delle tipologie di soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), nonche', per l'anno 1999, comma 2, lettere a) e b), e, per l'anno 2000, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 79/1999.