L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 28 ottobre 1999;
  Premesso che:
  l'art. 10,  comma 2, del decreto  legislativo 16 marzo 1999,  n. 79
(di   seguito:  decreto   legislativo   n.   79/1999),  emanato   per
l'attuazione  della direttiva  96/92/CE recante  norme comuni  per il
mercato   interno   dell'energia    elettrica,   prevede   che,   con
provvedimento  dell'Autorita' per  l'energia elettrica  e il  gas (di
seguito: l'Autorita'), siano individuate modalita' e condizioni delle
importazioni  nel caso  che risultino  insufficienti le  capacita' di
trasporto   disponibili,  tenuto   conto   di  un'equa   ripartizione
complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che nel medesimo
provvedimento  siano  stabilite  le  modalita'  e  le  procedure  per
consentire  al gestore  della rete  di trasmissione  nazionale, sulla
base degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto
legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica
importata a beneficio di un cliente  idoneo nel caso in cui nel Paese
di produzione  non sia riconosciuta  la stessa qualifica  alla stessa
tipologia di clienti;
  l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che,
con   provvedimento  dell'Autorita',   siano   emanate  norme   sulla
compatibilita'   ambientale  ed   economica  dell'energia   elettrica
importata da Paesi non  appartenenti all'Unione europea, tenuto conto
delle condizioni di reciprocita';
  con delibera dell'Autorita'  11 maggio 1999, n.  62/99 (di seguito:
delibera n. 62/99), e' stato  disposto l'avvio di un procedimento per
la formazione dei provvedimenti di cui  all'art. 10, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 79/1999, in  tema di attivita' di importazione
ed esportazione di energia elettrica;
  Visti:
  la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre  1996,  concernente  norme  comuni per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);
   il decreto legislativo n. 79/1999;
  Viste:
  la  deliberazione  dell'Autorita'  18   febbraio  1999,  n.  13/99,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 49  del 1
marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnicoeconomiche del
servizio di vettoriamento e di alcuni servizi di rete;
  la  deliberazione   dell'Autorita'  30   giugno  1999,   n.  91/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 188 del 12
agosto 1999, recante definizione  delle modalita' di riconoscimento e
di  verifica   della  qualifica  di  cliente   idoneo  e  istituzione
dell'elenco dei clienti idonei;
  Considerato che:
  l'art. 4, comma  1, del decreto legislativo  n. 79/1999, stabilisce
che l'acquirente unico stipuli e  gestisca contratti di fornitura, al
fine  di  garantire  ai  clienti vincolati  la  disponibilita'  della
capacita' produttiva  di energia elettrica necessaria  e la fornitura
di  energia  elettrica in  condizioni  di  continuita', sicurezza  ed
efficienza  del servizio,  nonche' di  parita' di  trattamento, anche
tariffario;
  l'art.  14, comma  5,  del decreto  legislativo  n. 79/1999  indica
l'obiettivo minimo di apertura  del mercato elettrico, stabilendo che
per  l'anno 2000  la quota  del mercato  coperta dai  clienti idonei,
comprensivo degli autoconsumi, sia non inferiore al 35%;
  la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di
seguito: Gestore  della rete di  trasmissione nazionale) e  gli altri
gestori di  rete hanno  ricevuto numerose richieste  di vettoriamento
per l'importazione di energia elettrica a beneficio di clienti idonei
situati sul territorio nazionale e che, nella maggior parte dei casi,
tali  richieste non  hanno potuto  essere accolte  per l'anno  1999 a
seguito  della  valutazione  negativa   del  Gestore  della  rete  di
trasmissione  nazionale   in  merito  alla  compatibilita'   di  tali
vettoriamenti con  la salvaguardia  della sicurezza  di funzionamento
del  sistema   elettrico  nazionale   limitatamente  alle   linee  di
interconnessione  con l'estero,  tenuto conto  anche della  capacita'
gia'  impegnata   dai  contratti  annuali  e   pluriennali  stipulati
dall'Enel S.p.a.;
  da comunicazione del gestore  della rete di trasmissione nazionale,
in data 11 ottobre 1999, risulta che, a decorrere dal 1 gennaio 2000,
si rendera' disponibile una significativa capacita' di importazione a
seguito della  scadenza dei contratti  annuali e di  alcuni contratti
pluriennali stipulati dall'Enel S.p.a.;
  negli Stati membri dell'Unione europea, la direttiva 96/92/CE viene
attuata tenendo conto del principio di sussidiarieta' e nei Paesi non
appartenenti   all'Unione   europea   le   discipline   dei   profili
istituzionali  e amministrativi  del  settore dell'energia  elettrica
risultano fortemente differenziate;
  Ritenuto che:
  al  fine  di  assicurare   la  parita'  competitiva  delle  aziende
elettriche  italiane  sul  mercato  europeo  e  la  promozione  della
concorrenza, il  Gestore della  rete di trasmissione  nazionale debba
rifiutare l'accesso  alla rete  per l'energia elettrica  importata da
uno Stato membro dell'Unione europea a beneficio di un cliente idoneo
nel caso  in cui, nel  Paese di  produzione, non sia  riconosciuta la
stessa qualifica  a soggetti  della stessa  tipologia con  livelli di
consumo annuali corrispondenti a quelli del suddetto cliente idoneo;
  ai fini della determinazione di un criterio per l'equa ripartizione
complessiva  delle  importazioni  tra  mercato  vincolato  e  mercato
libero,  si debba  fare riferimento  agli obiettivi  di apertura  del
mercato elettrico  come definiti dall'art.  14, comma 5,  del decreto
legislativo n. 79/1999, in modo da garantire che i benefici derivanti
dalla  disponibilita'  della   capacita'  di  interconnessione  siano
ripartiti in maniera equilibrata tra i due mercati;
  sia  necessario  definire  con   urgenza  modalita'  con  le  quali
verificare le  richieste di  vettoriamento internazionale  per l'anno
2000  ed  assegnare  la  capacita' di  interconnessione  ai  soggetti
interessati, anche  mediante l'eventuale attivazione  della procedura
di cui all'art.  10, comma 2, primo periodo,  del decreto legislativo
n. 79/1999, qualora la  capacita' disponibile risulti insufficiente a
soddisfare la domanda;
  al fine della definizione delle  modalita' e della procedura di cui
al precedente alinea sia necessario considerare anche le esportazioni
di   energia   elettrica   essendo    la   capacita'   di   trasporto
sull'interconnessione riferita ai flussi netti di potenza;
  in  relazione alle  richiamate  differenti  discipline del  settore
dell'energia elettrica nei Paesi non appartenenti all'Unione europea,
sia  necessario  procedere  ad  ulteriori  approfondimenti  prima  di
giungere all'adozione di uno o  piu' provvedimenti per la definizione
delle norme sulla compatibilita' ambientale ed economica dell'energia
elettrica importata dai suddetti Paesi;
  sia  peraltro opportuno,  per  una maggiore  certezza degli  scambi
internazionali di energia  elettrica, prevedere fin da  ora i criteri
ai quali  l'Autorita' si  atterra' nel  definire le  norme di  cui al
precedente alinea;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1 Ai  fini del  presente provvedimento  si applicano  le seguenti
definizioni:
  a) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
  b) il decreto  legislativo n. 79/1999 e' il  decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79;
  c) la deliberazione n. 13/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e  il gas 18 febbraio 1999,  n. 13/99, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1 marzo 1999;
  d) il  Gestore della rete  di trasmissione nazionale e'  il Gestore
della rete  di trasmissione nazionale  di cui all'art. 3  del decreto
legislativo n. 79/1999;
  e) il cliente idoneo e' la  persona fisica o giuridica che acquista
energia  elettrica  esclusivamente  per  uso  proprio  e  che  ha  la
capacita',  per  effetto  del  decreto  legislativo  n.  79/1999,  di
stipulare contratti  di fornitura di servizi  elettrici con qualsiasi
produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero;
  f) il  punto di  consegna e'  il punto  in cui  l'energia elettrica
prodotta viene immessa in rete;
  g) il  punto di  consegna all'estero  e' il  punto di  consegna nel
Paese  estero di  produzione  dell'energia  elettrica vettoriata  per
l'importazione;
  h) il  punto di riconsegna e'  il punto in cui  l'energia elettrica
vettoriata viene prelevata dalla rete;
  i) il vettoriamento  internazionale e' il servizio  di trasporto di
energia elettrica da uno o piu'  punti di consegna localizzati in uno
o piu' Paesi  ad uno o piu' punti di  riconsegna localizzati in altri
Paesi;
  j) il programma orario e' il profilo temporale di potenza elettrica
resa disponibile o impegnata ai fini del vettoriamento;
  k) il contratto bilaterale di  fornitura di energia elettrica e' il
contratto che si stipula tra  soggetti fornitori di servizi elettrici
e clienti idonei;
  l)  l'importazione  netta e'  il  saldo  tra tutte  le  transazioni
commerciali di energia elettrica  in importazione ed esportazione tra
ciascun Paese estero e l'Italia, espresso come flusso di potenza;
  m)    la    massima     capacita'    di    trasporto    complessiva
sull'interconnessione  con  l'estero  e'   la  massima  capacita'  di
trasporto  per l'importazione  netta sull'insieme  delle linee  della
rete di trasmissione nazionale  interconnesse con i sistemi elettrici
di altri Paesi;
  n)  l'energia  elettrica importabile  e'  la  massima quantita'  di
energia  elettrica che  puo' essere  importata in  Italia in  un dato
periodo di tempo compatibilmente, in  ciascun momento, con la massima
capacita'   di   trasporto  complessiva   sull'interconnessione   con
l'estero;
  o)  la  tipologia di  cliente  idoneo  e'  una delle  tipologie  di
soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), nonche', per l'anno
1999, comma 2, lettere a) e b),  e, per l'anno 2000, comma 3, lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 79/1999.