IL DIRETTORE GENERALE
           del commercio delle assicurazioni e dei servizi
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare gli
articoli  19  e 20  riguardanti  la  costituzione, presso  l'Istituto
nazionale delle assicurazioni, del "Fondo  di garanzia per le vittime
della  strada",   gestito  con  la  collaborazione   di  un  apposito
"Comitato";
  Visto  il  regolamento  di   esecuzione  della  legge  sopracitata,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  24 novembre
1970,  n.   973,  e   le  successive  disposizioni   modificative  ed
integrative;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  16 gennaio 1981,
n. 45, recante modificazioni a citato regolamento di esecuzione ed in
particolare  il nuovo  testo dell'art.  37 di  detto regolamento  che
disciplina la composizione del Comitato  per il Fondo di garanzia per
le vittime della strada;
  Vista la  legge 12 agosto 1982,  n. 576, recante la  "Riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni"   e   le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visti i decreti  ministeriali in data 4 febbraio 1994,  con i quali
il  Ministro  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  ha
approvato i disciplinari  delle concessioni, con le  quali sono state
attribuite  alla CONSAP  S.p.a.  Concessionaria servizi  assicurativi
pubblici  le  attivita'  pubblicistiche  gia'  svolte  dall'INA  Ente
pubblico,  e, poi,  dall'INA  S.p.a., a  norma  del decreto-legge  11
luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
  Visto il decreto  legislativo del 17 marzo 1995,  n. 174, regolante
l'"Attuazione della  direttiva 92/96/CEE in materia  di assicurazione
diretta sulla vita";
  Visto il decreto  legislativo del 17 marzo 1995,  n. 175, regolante
l'"Attuazione della  direttiva 92/49/CEE in materia  di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita";
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n.  373,  sulla
"Razionalizzazione   delle  norme   concernenti  l'Istituto   per  la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo";
  Visto il proprio  decreto in data 31 ottobre 1996,  con il quale il
Comitato per  il "Fondo  di garanzia delle  vittime della  strada" e'
stato ricostituito per la durata di anni tre;
  Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato
per il Fondo di garanzia per  le vittime della strada per il triennio
1999-2001;
  Viste le designazioni  pervenute dai Ministeri, dagli  enti e dalle
associazioni interessate;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in  materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione  del Governo, a norma  dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' costituito il  Comitato per il Fondo di garanzia  per le vittime
della strada per il triennio 1999-2001.