L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 20 ottobre 1999;
  Premesso che:
  il  combinato  disposto  dell'art.  3,  commi 1  e  5  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.  79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/99),  prevede che  le attivita'  di trasmissione  e dispacciamento
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete
di  trasmissione  nazionale,  siano  svolte dal  gestore  della  rete
nazionale di trasmissione in regime di concessione;
  l'art. 3, comma 4, del  decreto legislativo n. 79/1999, prevede che
le funzioni  di gestore  della rete  di trasmissione  nazionale siano
assunte,   con  decorrenza   dalla  data   determinata  con   proprio
provvedimento   dal   Ministro   dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato,  da una  societa' per  azioni costituita  dall'Enel
S.p.a.  entro trenta  giorni dalla  data di  entrata in  vigore dello
stesso decreto  le cui  azioni, con  decorrenza dalla  medesima data,
sono assegnate a titolo gratuito al Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica; e che sino all'adozione del decreto
di cui al presente alinea l'Enel S.p.a. e' responsabile, tra l'altro,
del  corretto funzionamento  della rete  di trasmissione  nazionale e
delle attivita' di dispacciamento;
  ai  sensi dell'articolo  e  comma  di cui  sopra  l'Enel S.p.a.,  a
decorrere  dal 20  agosto 1999,  ha provveduto  a definire  l'assetto
societario del gestore della rete  di trasmissione nazionale S.p.a. e
ai  conferimenti  di  beni  e  di  personale  necessari  per  il  suo
funzionamento;
  l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che
l'Autorita'   per  l'energia   elettrica  e   il  gas   (di  seguito:
l'Autorita') determina  la misura  del corrispettivo per  l'accesso e
l'uso della  rete di trasmissione nazionale  stabilendo, tra l'altro,
che tale  corrispettivo deve essere fissato  ".... considerando anche
gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12" e che deve essere
".... tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita'
di propria  competenza secondo  criteri di efficienza  economica"; ed
inoltre che, con il medesimo provvedimento, l'Autorita' disciplina il
periodo  transitorio  sino  all'assunzione  della  titolarita'  delle
proprie funzioni secondo quanto previsto dal richiamato art. 3, comma
4, del decreto legislativo n. 79/1999;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Visto il decreto legislativo n. 79/1999,
  Visti i provvedimenti del  Comitato interministeriale dei prezzi 29
aprile  1992,  n. 6,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale  - n.  109 del  12  maggio 1992,  14 dicembre  1993, n.  15,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 301 del 24
dicembre 1993, e  29 dicembre 1993, n. 17,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993;
  Vista la delibera dell'Autorita' 30  maggio 1997, n. 57/97, con cui
e' stato avviato  il procedimento per la  formazione di provvedimento
di cui all'art. 2, comma 12,  lettera e), della legge n. 481/1995 (di
seguito: delibera dell'Autorita' n. 57/97);
  Vista la  deliberazione dell'Autorita'  18 febbraio 1999,  n. 13/99
concernente  la  fissazione  delle condizioni  tecnicoeconomiche  del
servizio di vettoriamento dell'energia  elettrica e di alcuni servizi
di rete (di  seguito: deliberazione n. 13/99),  tra queste rientrando
anche i corrispettivi per l'uso del sistema a copertura, tra l'altro,
dei costi del servizio di dispacciamento;
  Vista la delibera dell'Autorita' 11  maggio 1999, n. 63/99, con cui
e'   stata  avviata   un'istruttoria   conoscitiva   ai  fini   della
formulazione della proposta dell'Autorita'  per l'energia elettrica e
il gas  al Ministro dell'industria, del  commercio e dell'artigianato
di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
  Vista la delibera dell'Autorita' 11  maggio 1999, n. 65/99, con cui
e'   stata  avviata   un'istruttoria   conoscitiva   ai  fini   della
acquisizione  di dati  e  informazioni utili  alla definizione  degli
interventi di competenza dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas ai  sensi dell'art. 3, commi  10 e 11 del  decreto legislativo 16
marzo 1999,  n. 79, in  tema di  corrispettivi per l'accesso  e l'uso
della rete di trasmissione nazionale;
  Considerato che:
  parte delle attivita'  di cui al precedente alinea,  tra cui quella
di  dispacciamento,  sono  attualmente svolte  dall'Enel  S.p.a.,  in
quanto  soggetto  responsabile  sino  alla definizione,  in  base  al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999; e che
i costi di  tali attivita' rientrano tra quelli  riconosciuti ai fini
della determinazione delle vigenti  tariffe di fornitura dell'energia
elettrica agli utenti  finali e dei corrispettivi per  il servizio di
vettoriamento dell'energia elettrica;
  allo  stato attuale  le sole  attivita', rientranti  tra quelle  di
competenza del  gestore della rete  di trasmissione nazionale,  i cui
costi sono stati accertati sono quelle di dispacciamento;
  che l'accertamento di cui al  precedente alinea e' stato effettuato
nell'ambito    dell'istruttoria    finalizzata    all'adozione    del
provvedimento    concernente   la    fissazione   delle    condizioni
tecnicoeconomiche   del   servizio  di   vettoriamento   dell'energia
elettrica  e di  alcuni  servizi  di rete,  al  fine  di definire  la
corrispondente  quota di  tariffa destinata  alla copertura,  i costi
dell'attivita' di  dispacciamento; e  che tale  quota ammonta  a 0,30
lire per kWh fornito a clienti idonei o vincolati;
  Ritenuto che:
  sia  necessario prevedere  che la  quota della  vigente tariffa  di
fornitura agli utenti finali destinata alla copertura dei costi delle
attivita'   di  dispacciamento   attualmente  nella   responsabilita'
dell'Enel  S.p.a.,  venga  corrisposta   al  gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale per il periodo eventualmente intercorrente tra
la data di decorrenza dell'assunzione delle funzioni di gestore della
rete di  trasmissione nazionale  da parte  della societa'  per azioni
costituita dall'Enel S.p.a. a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 79/1999, come determinata dal richiamato provvedimento
del Ministro dell'industria, del  commercio e dell'artigianato di cui
al  medesimo   articolo,  e  la   data  di  entrata  in   vigore  del
provvedimento dell'Autorita' di cui all'art. 3, comma 10, del decreto
legislativo n. 79/1999;
  la  quota della  vigente tariffa  di fornitura  agli utenti  finali
destinata alla copertura dei  costi delle attivita' di dispacciamento
attualmente   nella   responsabilita'   dell'Enel   S.p.a.   sia   da
quantificare,  secondo   le  determinazioni  in  tal   senso  assunte
dall'Autorita' ai  fini dell'adozione  della deliberazione  n. 13/99,
pari a 0,30 lire per kWh fornito a clienti idonei o vincolati;
  sia  necessario  acquisire  idonea documentazione  previsionale  in
ordine alle  risorse economiche necessarie  al gestore della  rete di
trasmissione nazionale per lo  svolgimento delle attivita' di propria
competenza;
                              Delibera:
                               Art. 1.
         Disposizioni provvisorie in materia di finanziamento
          del gestore della rete di trasmissione nazionale
  1. Alla  societa' di cui  all'art. 3,  comma 4, primo  periodo, del
decreto legislativo 16  marzo 1999, n. 79 (di  seguito: gestore della
rete  di  trasmissione  nazionale),  e'  riconosciuto,  in  relazione
all'attivita' di  dispacciamento, un  corrispettivo pari a  0,30 lire
per kWh fornito a clienti idonei o vincolati.
  2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 e' riconosciuto in
via   provvisoria  con   decorrenza   dalla  data   fissata  con   il
provvedimento   del   Ministro   dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato di cui all'art. 3,  comma 4, del decreto legislativo
16  marzo  1999,  n.  79,   e  sino  alla  determinazione,  da  parte
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al sensi dell'art. 3,
comma  10, del  medesimo  decreto legislativo,  della componente  del
corrispettivo  per  l'accesso  e  l'uso della  rete  di  trasmissione
nazionale destinata a garantire al gestore della rete di trasmissione
nazionale le  risorse finanziarie  necessarie allo  svolgimento delle
attivita'  di  propria  competenza   secondo  criteri  di  efficienza
economica.
  3. Le imprese distributrici di cui all'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  sono tenute al versamento, su base
bimestrale,  del   corrispettivo  di   cui  al  precedente   comma  1
commisurato all'energia elettrica fornita,  ad eccezione di quella di
cui ai successivi commi  4 e 5, ai clienti finali  o ad altre imprese
distributrici, al netto dell'energia ricevuta, a qualsiasi titolo, da
altra impresa distributrice.
  4. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 3, l'Enel S.p.a. e'
tenuta al versamento del corrispettivo  di cui al precedente comma 1,
sull'energia  elettrica   vettoriata  o  scambiata   alle  condizioni
previste  dai  titoli  VIII  e  IX  del  provvedimento  del  Comitato
interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6.
  5.  Sino all'emanazione  del  provvedimento  previsto dall'art.  6,
comma 6.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il gas  18 febbraio  1999,  n. 13/1999,  in relazione  all'energia
elettrica vettoriata, il soggetto di cui all'art. 4, comma 4.3, della
medesima  deliberazione,   trasferisce  al  gestore  della   rete  di
trasmissione nazionale la componente  del corrispettivo per l'uso del
sistema a copertura  dei costi di dispacciamento, di  cui all'art. 8,
comma 8.1, lettera c), della medesima deliberazione.
  6. Il  gestore della  rete di  trasmissione nazionale,  con cadenza
bimestrale, comunica all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
alla  Cassa  conguaglio  per   il  settore  elettrico  l'importo  dei
corrispettivi introitati  ai sensi del presente  provvedimento, dando
separata  evidenza agli  importi imputabili  alle causali  di cui  ai
precedenti commi 3, 4 e 5.