L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 20 ottobre 1999; Premesso che: il combinato disposto dell'art. 3, commi 1 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede che le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, siano svolte dal gestore della rete nazionale di trasmissione in regime di concessione; l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale siano assunte, con decorrenza dalla data determinata con proprio provvedimento dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da una societa' per azioni costituita dall'Enel S.p.a. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le cui azioni, con decorrenza dalla medesima data, sono assegnate a titolo gratuito al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; e che sino all'adozione del decreto di cui al presente alinea l'Enel S.p.a. e' responsabile, tra l'altro, del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attivita' di dispacciamento; ai sensi dell'articolo e comma di cui sopra l'Enel S.p.a., a decorrere dal 20 agosto 1999, ha provveduto a definire l'assetto societario del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e ai conferimenti di beni e di personale necessari per il suo funzionamento; l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') determina la misura del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale stabilendo, tra l'altro, che tale corrispettivo deve essere fissato ".... considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12" e che deve essere ".... tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica"; ed inoltre che, con il medesimo provvedimento, l'Autorita' disciplina il periodo transitorio sino all'assunzione della titolarita' delle proprie funzioni secondo quanto previsto dal richiamato art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il decreto legislativo n. 79/1999, Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, 14 dicembre 1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993, e 29 dicembre 1993, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993; Vista la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 57/97, con cui e' stato avviato il procedimento per la formazione di provvedimento di cui all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 (di seguito: delibera dell'Autorita' n. 57/97); Vista la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99 concernente la fissazione delle condizioni tecnicoeconomiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), tra queste rientrando anche i corrispettivi per l'uso del sistema a copertura, tra l'altro, dei costi del servizio di dispacciamento; Vista la delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 63/99, con cui e' stata avviata un'istruttoria conoscitiva ai fini della formulazione della proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Vista la delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 65/99, con cui e' stata avviata un'istruttoria conoscitiva ai fini della acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale; Considerato che: parte delle attivita' di cui al precedente alinea, tra cui quella di dispacciamento, sono attualmente svolte dall'Enel S.p.a., in quanto soggetto responsabile sino alla definizione, in base al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999; e che i costi di tali attivita' rientrano tra quelli riconosciuti ai fini della determinazione delle vigenti tariffe di fornitura dell'energia elettrica agli utenti finali e dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica; allo stato attuale le sole attivita', rientranti tra quelle di competenza del gestore della rete di trasmissione nazionale, i cui costi sono stati accertati sono quelle di dispacciamento; che l'accertamento di cui al precedente alinea e' stato effettuato nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento concernente la fissazione delle condizioni tecnicoeconomiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete, al fine di definire la corrispondente quota di tariffa destinata alla copertura, i costi dell'attivita' di dispacciamento; e che tale quota ammonta a 0,30 lire per kWh fornito a clienti idonei o vincolati; Ritenuto che: sia necessario prevedere che la quota della vigente tariffa di fornitura agli utenti finali destinata alla copertura dei costi delle attivita' di dispacciamento attualmente nella responsabilita' dell'Enel S.p.a., venga corrisposta al gestore della rete di trasmissione nazionale per il periodo eventualmente intercorrente tra la data di decorrenza dell'assunzione delle funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale da parte della societa' per azioni costituita dall'Enel S.p.a. a norma dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999, come determinata dal richiamato provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo articolo, e la data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorita' di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999; la quota della vigente tariffa di fornitura agli utenti finali destinata alla copertura dei costi delle attivita' di dispacciamento attualmente nella responsabilita' dell'Enel S.p.a. sia da quantificare, secondo le determinazioni in tal senso assunte dall'Autorita' ai fini dell'adozione della deliberazione n. 13/99, pari a 0,30 lire per kWh fornito a clienti idonei o vincolati; sia necessario acquisire idonea documentazione previsionale in ordine alle risorse economiche necessarie al gestore della rete di trasmissione nazionale per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza; Delibera: Art. 1. Disposizioni provvisorie in materia di finanziamento del gestore della rete di trasmissione nazionale 1. Alla societa' di cui all'art. 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: gestore della rete di trasmissione nazionale), e' riconosciuto, in relazione all'attivita' di dispacciamento, un corrispettivo pari a 0,30 lire per kWh fornito a clienti idonei o vincolati. 2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 e' riconosciuto in via provvisoria con decorrenza dalla data fissata con il provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sino alla determinazione, da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al sensi dell'art. 3, comma 10, del medesimo decreto legislativo, della componente del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale destinata a garantire al gestore della rete di trasmissione nazionale le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. 3. Le imprese distributrici di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono tenute al versamento, su base bimestrale, del corrispettivo di cui al precedente comma 1 commisurato all'energia elettrica fornita, ad eccezione di quella di cui ai successivi commi 4 e 5, ai clienti finali o ad altre imprese distributrici, al netto dell'energia ricevuta, a qualsiasi titolo, da altra impresa distributrice. 4. Oltre a quanto previsto nel precedente comma 3, l'Enel S.p.a. e' tenuta al versamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1, sull'energia elettrica vettoriata o scambiata alle condizioni previste dai titoli VIII e IX del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6. 5. Sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/1999, in relazione all'energia elettrica vettoriata, il soggetto di cui all'art. 4, comma 4.3, della medesima deliberazione, trasferisce al gestore della rete di trasmissione nazionale la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi di dispacciamento, di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera c), della medesima deliberazione. 6. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, con cadenza bimestrale, comunica all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico l'importo dei corrispettivi introitati ai sensi del presente provvedimento, dando separata evidenza agli importi imputabili alle causali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5.