IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge  27 dicembre 1941, n. 1570, recante  nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,    recante    l'approvazione   del    regolamento    concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 15 novembre 1996,
n.  661,  recante il  regolamento  per  l'attuazione della  direttiva
90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas;
  Visto  il proprio  decreto  12 aprile  1996 recante:  "Approvazione
della regola tecnica di prevenzione  incendi per la progettazione, la
costruzione  e   l'esercizio  di   impianti  termici   alimentati  da
combustibili gassosi";
  Considerato che  il CEN -  Comitato europeo di  normalizzazione, ha
emanato nel  gennaio 1998 la  norma armonizzata EN 621  "Non domestic
gasfired  forced  convection  air   heaters  for  space  heating  not
exceeding  a net  heat  input of  300  kW, without  a  fan to  assist
transportation of combustion air and/or combustion products", emanata
in conformita' alla direttiva 89/396/CEE  e relativa ai generatori di
aria calda a tiraggio naturale di portata termica non superiore a 300
kW per uso  non domestico, nella quale non e'  richiesta la dotazione
di  dispositivi  antireflusso  nei  generatori  oggetto  della  norma
stessa;
  Rilevata la  necessita' di sopprimere la  prescrizione presente nel
punto 4.5.2.1 del citato decreto  ministeriale che, nel prevedere per
i generatori  termici una  dotazione aggiuntiva  non prevista  da una
norma armonizzata, costituisce una  violazione del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 661 del 1996;
  Espletata  la procedura  di informazione  ai sensi  della direttiva
98/34/CEE che codifica la procedura 83/189;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Nel  decreto ministeriale  12 aprile  1996 citato  in premessa,  al
punto 4.5.2.1 sono soppresse le  parole: "I generatori con bruciatore
atmosferico  a  tiraggio  naturale  devono  essere  provvisti  di  un
dispositivo antireflusso dei prodotti combustione".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 novembre 1999
                                         Il Ministro: Russo Jervolino