IL COMITATO ISTITUZIONALE Visto: la legge 18 maggio 1989, n. 183; il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"; la legge 3 agosto 1998, n. 267 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi l e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 1998 "Conferma dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1999 "Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267"; la legge 13 luglio 1999, n. 226 "Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 135, recante Interventi urgenti in materia di protezione civile"; Considerato: che le Autorita' di bacino devono approvare, entro il 31 ottobre 1999, un "Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto"; contenente "l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale"; che il Piano straordinario deve prioritariamente ricomprendere le aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; che per le aree a rischio idrogeologico molto elevato devono essere adottate, entro lo stesso termine stabilito per l'approvazione del piano straordinario, misure di salvaguardia il cui contenuto di cui al comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989 oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo art. 17; che le perimetrazioni e le misure di salvaguardia stabilite con la presente delibera possono essere modificate ed integrate in senso restrittivo e non, in base a nuove necessita' urgenti, a conoscenze aggiuntive di breve periodo ed agli effetti di azioni di mitigazione del rischio, anche nel quadro dei piu' puntuali interventi di perimetrazione delle aree a rischio, di valutazione approfondita dei rischi e di individuazione degli interventi di prevenzione e controllo del rischio a regime, connessi all'elaborazione del definitivo piano stralcio per le aree a rischio idrogeologico; che il Comitato dei Ministri definisce d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi gia' in essere da parte delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale e dei piani straordinari""; che secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 la perimetrazione delle aree a rischio idraulico molto elevato avviene attraverso procedure speditive, anche estrapolando le informazioni storiche ove non esistono studi di maggiore dettaglio, sulle analisi conoscitive di area vasta appositamente realizzate e disponibili, su risultati di studi utilizzati per la predisposizione dei piani stralcio adottati ed in corso di realizzazione, sulle informazioni storiche di carattere piu' specifico, sugli elementi di conoscenza disponibili e consolidati sul territorio, nonche' sulla localizzazione e sulla caratterizzazione di eventi passati riconoscibili o, noti, e infine su tutte le conoscenze disponibili presso gli enti territoriali; che l'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge 13 luglio 1999, n. 226, modificativo del comma l dell'art. l del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, ha stabilito che "entro il termine perentorio del 30 giugno 2001 le Autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatto ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni"; che l'Autorita' di bacino Liri-Garigliano e Volturno avendo gia' adottato in data 7 settembre 1999 il "Piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA) per le aste principali del Bacino Volturno, ed avendo in fase di predisposizione il medesimo Piano per le aste principali del bacino Liri-Garigliano (PiSDA), ha ritenuto necessario che le attivita' relative al piano straordinario per la perimetrazione delle aree a rischio idraulico molto elevato (legge n. 226/1999) fossero sviluppate attraverso un coordinamento con i suddetti piani, attribuendo al piano previsto dal decreto-legge n. 180/1998 e successive integrazioni, il significato di un piano preliminare per il bacino Liri-Garigliano e di possibile ampliamento per il PSDA Volturno; che le attivita' sviluppate hanno visto la seguente articolazione: attivita' di concertazione con tutti gli enti presenti sul territorio; analisi dei dati e delle segnalazioni in possesso di questa Autorita'; acquisizione di tutti gli elementi necessari indispensabili c/o gli enti pubblci e privati; omogeneizzazione della documentazione e studi acquisiti e di quella gia' in possesso dall'Autorita' di bacino; sopralluoghi; elaborazione cartografia: carta con l'individuazione dei dissesti; carta del rischio; elaborazione misure di salvaguardia; definizione programma per la mitigazione del rischio; che le misure di salvaguardia sono relative alle aree a "rischio idraulico molto elevato", cosi' come individuate nella carta del rischio, salvo differente specifica indicazione prevista nelle misure stesse; che il piano straordinario e' approvato con le procedure di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 132/1999, convertito in legg n. 226/1999, che ha aggiunto il comma 1-bis al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998 convertito in legge n. 267/1998; che il comitato tecnico nella seduta del 25 ottobre 1999 ha espresso parere favorevole all'approvazione del citato "Piano straordinario contenente l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico molto elevato"; Quanto sopra premesso e considerato ed a norma delle vigenti disposizioni di legge; Delibera: Art. 1. Piano straordinario Per le finalita' di cui alle premesse e' approvato il "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio piu' alto", contenente l'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, nei bacini di rilievo nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, rischio idraulico, allegato alla presente delibera come parte integrante. Il piano e' costituito dai seguenti elaborati: 1) relazione generale; 2) relazione tecnica; 3) cartografia tematica, redatta separatamente per i bacini Liri-Garigliano, Vol turno costituita da: a) carta con l'individuazione dei dissesti; b) carta con l'individuazione delle situazioni a rischio molto elevato; 4) misure di salvaguardia. Il piano straordinario riguarda le aree individuate e perimetrate nelle cartografie di cui al precedente comma. L'elenco dei comuni, nei cui territori ricadono aree individuate, perimetrate e riportate nella "Carta con l'individuazione dei dissesti" ed aree individuate, perimetrate e riportate nella "Carta del rischio", e' contenuto nell'allegato 1 alla presente delibera.