IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera e), del citato
decreto legislativo,  in base  al quale il  Ministro del  tesoro, del
bilancio e  della programmazione  economica con  regolamento adottato
sentite  la Banca  d'Italia e  la Consob,  stabilisce i  limiti e  le
modalita' per  il conferimento  della rappresentanza  per l'esercizio
dei diritti  di voto inerente  agli strumenti finanziari  in gestione
presso imprese  di investimento,  banche e  societa' di  gestione del
risparmio;
  Visto  altresi'  l'articolo 201,  comma  12,  del medesimo  decreto
legislativo  che prevede  l'applicazione di  tale disposizione  anche
agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;
  Vista  la  nota  del  23  ottobre  1998  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo  17  della  citata  legge n.  400/1988,  lo  schema  di
regolamento  e' stato  comunicato alla  Presidenza del  Consiglio dei
Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Conferimento della rappresentanza
  1. La rappresentanza  per l'esercizio del diritto  di voto inerente
agli  strumenti finanziari  in  gestione puo'  essere conferita  alla
impresa di  investimento, alla banca,  alla societa' di  gestione del
risparmio o all'agente di cambio  iscritto nel ruolo unico nazionale,
secondo le disposizioni del presente regolamento.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art  10,  comma 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il testo  dell'art.  24,  comma 1,  lettera  e),   del
          D.Lgs.    24  febbraio  1998,    n. 58 (Testo   unico delle
          disposizioni in   materia di  intermediazione  finanziaria,
          ai  sensi   degli articoli   8 e  21 della legge 6 febbraio
          1996, n. 52), e' il seguente:
            "Art.  24  (Gestione di portafogli di investimento). - 1.
          Al servizio di gestione  di portafogli di  investimento  si
          applicano  le seguenti regole:
              a)-d) (omissis);
            e)  la  rappresentanza    per l'esercizio dei diritti  di
          voto inerente agli  strumenti   finanziari  in     gestione
          puo'   essere  conferita all'impresa di investimento,  alla
          banca  o  alla    societa'  di  gestione  del risparmio con
          procura  da  rilasciarsi  per  iscritto    e  per   singola
          assemblea  nel    rispetto  dei limiti   e con le modalita'
          stabiliti con regolamento   dal  Ministro    del    tesoro,
          del   bilancio   e  della programmazione economica, sentite
          la Banca d'Italia e la Consob".
            -   Il    testo    dell'art.    201,  comma    12,    del
          sopracitato    decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
          e' il seguente:
            "12. Agli  agenti di cambio   iscritti  nel  ruolo  unico
          nazionale  si  applicano   gli   articoli   6,    comma  1,
          lettera       a),       limitatamente    all'organizzazione
          amministrativa  e  contabile  e  ai  controlli  interni,  e
          lettera b), comma 2, lettere a), b)  e c); 8, comma 1;  10,
          comma 1; 21; 22; 23; 24, 25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195".
            -   Il   testo   dell'art.  17 della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della     Presidenza   del Consiglio   dei Ministri),  come
          modificato    dall'art.  74    del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.    29, e   dell'art. 13 della  legge 15
          marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le leggi  della Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio, della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi dcbbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".