La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  apporta  al patrimonio  della  "Poste  italiane S.p.a."  i
crediti  vantati nei  confronti dell'ex  Ente poste  italiane per  le
pensioni  erogate  a  tutto  il  31 dicembre  1993,  nonche'  per  le
anticipazioni  di tesoreria  relative a  pagamenti effettuati  per la
gestione propria dell'Ente a tutto il 31 dicembre 1995.
  2.  L'importo delle  partite  di  cui al  comma  1, risultanti  dal
bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  1997  dell'ex  Ente  poste
italiane, certificato da societa'  autorizzata ai sensi dell'articolo
8 del decreto del Presidente della  Repubblica 31 marzo 1975, n. 136,
come sostituito  dall'articolo 17 del decreto  legislativo 27 gennaio
1992, n.  88, e'  iscritto in apposita  riserva del  patrimonio netto
della "Poste italiane S.p.a.".
  3.   L'importo  delle   partite  di   cui  al   comma  1   ammonta,
rispettivamente,  a L.  479.110.217.482 per  il rimborso  di pensioni
erogate nel periodo agostodicembre 1993 al personale postelegrafonico
con   anticipazioni  del   Tesoro  ai   sensi  dell'articolo   6  del
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge  29 gennaio  1994, n.  71, e  a L.  4.666.072.932.427 per
anticipazioni di tesoreria utilizzate  per pagamenti di spese proprie
dell'Ente poste italiane fino al 31 dicembre 1995.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1.
            - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975,  n.  136
          (Attuazione  della delega  di cui  all'art. 2,  lettera a),
          della  legge    7  giugno  1974,  n.  216,  concernente  il
          controllo contabile e la certificazione dei  bilanci  delle
          societa'  per azioni  quotate  in  borsa),  come sostituito
          dall'art.  17  del decreto legislativo 27  gennaio 1992, n.
          88    (Attuazione   della    direttiva   n.     84/253/CEE,
          relativa  all'abilitazione  delle  persone incaricate   del
          controllo  di  legge  dei  documenti  contabili),   e'   il
          seguente:
            "Art.  8 (Albo  speciale  delle  societa' di  revisione).
          -  1.   La Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          provvede alla tenuta di     un   albo     speciale    delle
          societa'    di    revisione  abilitate all'esercizio  delle
          funzioni indicate  negli  articoli  1 e   7   del  presente
          decreto.
            2.   Salvo  quanto previsto  dagli  articoli  8-bis e  9,
          nell'albo speciale  possono  essere  iscritte  le  societa'
          che  rispondono  ai seguenti requisiti:
            a)     oggetto  sociale    limitato  alla    revisione  e
          all'organizzazione contabile di aziende;
            b)  rappresentanti la   societa' nel    controllo  legale
          dei conti  e maggioranza degli  amministratori iscritti nel
          registro  dei revisori contabili;
            c)  nelle  societa' regolate   nei capi II, III e IV  del
          titolo  V  del  libro  V  del  codice  civile,  maggioranza
          numerica  e  per  quote dei soci costituita da iscritti nel
          registro dei revisori contabili;
            d) nelle societa'  regolate nei capi V,   VI  e  VII  del
          titolo  V  del libro  V  del   codice  civile,  maggioranza
          dei   diritti  di  voto nell'assemblea  ordinaria spettante
          a persone   fisiche iscritte   nel  registro  dei  revisori
          contabili;
            e)  nelle  societa' regolate nei capi V e VI del titolo V
          del libro V del  codice  civile, azioni  normative  e   non
          trasferibili  mediante girata.
            3.    Per  l'iscrizione   all'albo   le societa'   devono
          inoltre  essere munite di garanzia assicurativa   giudicata
          dalla  Commissione  idonea  a  coprire  i  rischi derivanti
          dall'esercizio dell'attivita' sociale.
            4.  Le  societa'  costituite    all'estero   aventi    in
          Italia    sede secondaria   con    rappresentanza   stabile
          possono   essere  iscritte nell'albo purche'   ricorrano  i
          requisiti  indicati    dai  commi  2  e    3 e salvo quanto
          previsto dagli articoli 8-bis e 9.
            5.   Le   societa'  costituite    all'estero  e  iscritte
          nell'albo speciale devono trasmettere alla  Commissione  il
          bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita
          nel    territorio  dello  Stato  attivita' di revisione   e
          organizzazione  contabile,    anche   quando    la    legge
          applicabile    alle   societa' stesse   non   prescriva  la
          redazione  del bilancio.
            6.  La    sostituzione   degli   amministratori,    delle
          persone    che rappresentano   la   societa' nel  controllo
          legale  dei conti  e  dei direttori  generali, nonche'   il
          trasferimento   delle     quote  e    delle  azioni    sono
          comunicati  alla  Commissione entro   dieci   giorni.    E'
          inoltre    comunicata nello   stesso   termine   ogni altra
          modificazione della    compagine    sociale,    dell'organo
          amministrativo    e    dei    patti  sociali che incide sui
          requisiti indicati nel presente articolo.
            7. In caso di omissione   o ritardo  nelle  comunicazioni
          previste  dal  comma    6,    la   Commissione   applica la
          sanzione  amministrativa   del pagamento di  una  somma  da
          lire    cinque  milioni  a  lire  trenta  milioni, salva la
          facolta' di cancellazione dall'albo".
            -  Si riporta  il testo  dell'art. 6   del  decreto-legge
          1     dicembre     1993,     n.     487     (Trasformazione
          dell'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni
          in    ente  pubblico  economico  e    riorganizzazione  del
          Ministero),  convertito, con  modificazioni, dalla    legge
          29  gennaio 1994, n. 71:
            "Art.  6  (Rapporti giuridici). -   1. L'ente e' titolare
          dei rapporti attivi e passivi, nonche' dei  diritti  e  dei
          beni    dell'Amministrazione   delle   poste   e      delle
          telecomunicazioni,  ivi  compresi    quelli  in  corso   di
          realizzazione    e  quelli per   i quali  sono stati emessi
          ordini di acquisto, ad  eccezione dei  beni da  destinare a
          sedi e  uffici del Ministero.
            2.   Il  personale   dell'Amministrazione  delle    poste
          e       delle  telecomunicazioni  resta    alle  dipendenze
          dell'ente, con  rapporto di diritto  privato,  ad eccezione
          del   seguente    personale,  che    viene  assegnato    al
          Ministero  delle   poste   e   delle telecomunicazioni   in
          attesa dell'inquadramento nei ruoli  organici dello  stesso
          secondo  la  disciplina  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, sulla base di un quadro   di equiparazione  da
          approvare  con    decreto del Ministro delle poste  e delle
          telecomunicazioni,  di concerto con   il Ministro per    la
          funzione     pubblica,      sentite    le    organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative:
            a) personale  per  il    funzionamento  delle  segreterie
          particolari  del  Ministro,  del Sottosegretario di Stato e
          del Gabinetto;
            b)    personale    dell'Ispettorato    generale     delle
          telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni
          I, II e III;
            c)    personale  dell'Istituto   superiore  delle   poste
          e     delle  telecomunicazioni,  nei  limiti  dell'organico
          degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;
            d)   personale     della  direzione     centrale  servizi
          radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;
            e)  personale   del  Consiglio   superiore  delle   poste
          e   delle telecomunicazioni, e dell'automazione, nei limiti
          dell'organico;
            f)  personale    della  direzione    centrale   controllo
          concessioni,   nei  limiti  dell'organico  della  divisione
          prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;
            g)   personale     dei   circoli     delle    costruzioni
          telegrafiche    e telefoniche, nei limiti dell'organico del
          reparto III, ivi compresi i  centri  fissi  ed    i  gruppi
          tecnicooperativi  mobili    di  controllo  delle  emissioni
          radioelettriche,  nonche' il  personale dei reparti  V, VI,
          VII    e     VIII   addetto     al     controllo      delle
          concessioni      delle telecomunicazioni, proveniente dalla
          disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.
            3.  Gli  organi   indicati  nel  comma   2     continuano
          ad  operare nell'ambito del Ministero.
            4.    Il   personale   fuori   ruolo e  quello  comandato
          presso  altre amministrazioni    continua    a     prestare
          servizio   presso   dette amministrazioni  fino al  termine
          del programma  triennale di  nuovo assetto  del  personale,
          permanendo      l'onere      a     carico  delle     stesse
          amministrazioni presso le  quali  il  personale  svolge  la
          propria   opera.    Tuttavia,  il  suddetto  personale,  su
          esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno  1994,
          sara'   definitivamente   trasferito,   nei   limiti  delle
          disponibilita' di organico, alle amministrazioni medesime.
            5.     L'ente  ''Poste     Italiane''     provvede   alla
          liquidazione   in    via  provvisoria  delle  pensioni  del
          personale degli uffici principali che  cessa  dal  servizio
          nel  periodo  dal  1 gennaio 1994   al 31 luglio 1994 ed al
          rimborso del relativo   onere al  Ministero  del    tesoro.
          L'onere    delle    pensioni       per   il       personale
          dell'Amministrazione delle  poste e delle telecomunicazioni
          proveniente dai   ruoli tradizionali   gia'  in  quiescenza
          alla  data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero
          del tesoro.
            6. Ai  dipendenti dell'ente continuano ad   applicarsi  i
          trattamenti  vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto  fino  alla  stipulazione  di  un   nuovo
          contratto.
            7.  A  decorrere    dal 1 agosto 1994, al trattamento  di
          quiescenza di tutto  il   personale in   servizio    presso
          l'ente   ''Poste     Italiane''  provvede,  all'atto    del
          collocamento   a riposo   o delle   dimissioni  e  salvi  i
          diritti  acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando
          le  norme  previste  per  il  personale  statale.  Per   il
          personale  proveniente dai ruoli tradizionali  degli uffici
          principali collocato  a riposo a decorrere  dalla  predetta
          data, l'onere  relativo al  trattamento di quiescenza  e di
          previdenza  sara' ripartito  fra  il Ministero  del tesoro,
          l'INPDAP   e    l'Istituto   postelegrafonici   in   misura
          proporzionale        alla     durata       del     servizio
          prestato   presso l'Amministrazione  delle poste  e   delle
          telecomunicazioni e  l'ente ''Poste Italiane''.
            8.  L'ente  ''Poste  Italiane'' dal 1 agosto 1994, per il
          personale in servizio, versa all'Istituto  postelegrafonici
          i  contributi  a proprio carico   nella   misura  stabilita
          dall'ordinamento    dell'Istituto medesimo.  Ai fini    del
          trattamento    di quiescenza   il contributo  e' maggiorato
          del 2,50 per cento.
            9. Sono  trasferite, a  decorrere dal   1 agosto    1994,
          all'Istituto  postelegrafonici le competenze  connesse alla
          liquidazione definitiva ed alla  gestione delle partite  di
          pensione del personale  dei ruoli degli uffici   principali
          gia' in  quiescenza alla data del  31 luglio 1994.
            10.  Resta  ferma la competenza attribuita alle direzioni
          provinciali  del  Tesoro    ai  sensi  del    decreto   del
          Presidente  della   Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  19    aprile
          1986,   n.   138,  per  il  pagamento  dei  trattamenti  di
          quiescenza indicati ai commi 5 e   9 e per  la  concessione
          dei relativi trattamenti di reversibilita'.
            11.  Entro    un  anno  dalla data   di entrata in vigore
          della legge di conversione   del presente   decreto,    con
          decreto      del   Ministro      delle   poste     e  delle
          telecomunicazioni, di   concerto con    il  Ministro    del
          tesoro  e  con  il  Ministro per la funzione pubblica, sono
          rideterminate   l'organizzazione      e   le       funzioni
          dell'Istituto  postelegrafonici.    Le attivita' sociali  e
          assistenziali svolte   dall'Amministrazione delle  poste  e
          delle    telecomunicazioni  alla data del 31  dicembre 1993
          sono regolate   dalla   contrattazione     collettiva    Il
          provvedimento  puo' prevedere il trasferimento all'Istituto
          postelegrafonici  di personale dell'ente ''Poste Italiane''
          nei limiti degli organici rideterminati.
            12. L'assunzione di personale    nella  regione  autonoma
          Valle d'Aosta continua ad  essere disciplinata dalla  legge
          1  maggio  1978,   n. 196.  L'assunzione di personale nella
          provincia  autonoma  di  Bolzano  nonche'  i  trasferimenti
          presso  la  medesima    di  personale  proveniente da altre
          province,   sono      disciplinati    dal    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica  26  luglio 1976, n. 752, e
          successive modificazioni".
   Data a Roma, addi' 7 gennaio 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema, Presidente del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Ciampi, Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e  della programmazione
                                    economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto