La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta al patrimonio della "Poste italiane S.p.a." i crediti vantati nei confronti dell'ex Ente poste italiane per le pensioni erogate a tutto il 31 dicembre 1993, nonche' per le anticipazioni di tesoreria relative a pagamenti effettuati per la gestione propria dell'Ente a tutto il 31 dicembre 1995. 2. L'importo delle partite di cui al comma 1, risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 1997 dell'ex Ente poste italiane, certificato da societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e' iscritto in apposita riserva del patrimonio netto della "Poste italiane S.p.a.". 3. L'importo delle partite di cui al comma 1 ammonta, rispettivamente, a L. 479.110.217.482 per il rimborso di pensioni erogate nel periodo agostodicembre 1993 al personale postelegrafonico con anticipazioni del Tesoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e a L. 4.666.072.932.427 per anticipazioni di tesoreria utilizzate per pagamenti di spese proprie dell'Ente poste italiane fino al 31 dicembre 1995. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1. - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa), come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e' il seguente: "Art. 8 (Albo speciale delle societa' di revisione). - 1. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto. 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell'albo speciale possono essere iscritte le societa' che rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e all'organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la societa' nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili; d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili; e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni normative e non trasferibili mediante girata. 3. Per l'iscrizione all'albo le societa' devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' sociale. 4. Le societa' costituite all'estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell'albo purche' ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9. 5. Le societa' costituite all'estero e iscritte nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attivita' di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle societa' stesse non prescriva la redazione del bilancio. 6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la societa' nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonche' il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo. 7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facolta' di cancellazione dall'albo". - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71: "Art. 6 (Rapporti giuridici). - 1. L'ente e' titolare dei rapporti attivi e passivi, nonche' dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero. 2. Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative: a) personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto; b) personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III; c) personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII; d) personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni; e) personale del Consiglio superiore delle poste e delle telecomunicazioni, e dell'automazione, nei limiti dell'organico; f) personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici; g) personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnicooperativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonche' il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici. 3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero. 4. Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera. Tuttavia, il suddetto personale, su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sara' definitivamente trasferito, nei limiti delle disponibilita' di organico, alle amministrazioni medesime. 5. L'ente ''Poste Italiane'' provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali gia' in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro. 6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto. 7. A decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente ''Poste Italiane'' provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sara' ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente ''Poste Italiane''. 8. L'ente ''Poste Italiane'' dal 1 agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo e' maggiorato del 2,50 per cento. 9. Sono trasferite, a decorrere dal 1 agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali gia' in quiescenza alla data del 31 luglio 1994. 10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilita'. 11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attivita' sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva Il provvedimento puo' prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente ''Poste Italiane'' nei limiti degli organici rideterminati. 12. L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 1 maggio 1978, n. 196. L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonche' i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni". Data a Roma, addi' 7 gennaio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto