IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  11,  comma  1, lettera b), e l'articolo 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Viste le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica  con  le  quali e' stato approvato il DPEF per il triennio
1999-2001;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  bicamerale consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione    economica,    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, per le
politiche agricole e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  Per il coordinamento e il controllo delle attivita' considerate
nel  presente  decreto,  entro  il  31  gennaio 1999 e' istituita una
societa' per azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia.
  2.  La  societa'  di  cui  al  comma  1 esercita, avvalendosi delle
societa'  operative  costituite  ai  sensi  del  comma 4, funzioni in
materia  di  promozione  di  attivita'  produttive e attrazione degli
investimenti,  di  promozione  di  iniziative  occupazionali  e nuova
imprenditorialita',  di  sviluppo  della  domanda  di innovazione, di
sviluppo  dei  sistemi  locali d'impresa, anche nei settori agricolo,
turistico e del commercio, di supporto alle amministrazioni pubbliche
centrali   e   locali   per   la   programmazione   finanziaria,   la
progettualita'  dello  sviluppo, la consulenza in materia di gestione
degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del
presente  decreto  e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e
le  altre  aree  depresse,  come  definite  ai  sensi della normativa
comunitaria.
  3.  Alla  societa'  di  cui  al  comma  1  sono  conferite, o fatte
acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa' SPI, ITAINVEST,
IG-Societa'  per  l'imprenditoria  giovanile, nonche' di INSUD, RIBS,
ENISUD,  FINAGRA  S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da
societa'  da  questo  controllate.  La  partecipazione  azionaria  di
ITAINVEST  in Italia Lavoro e' conferito al Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  che  esercita diritti
dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  4.  La  societa'  di  cui  al  comma  1  provvede  al  riordino  ed
all'accorpamento   delle  partecipazioni,  delle  attivita'  e  delle
strutture delle societa' di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale
fine   ricollocandole   in  due  nuove  societa'  operative  da  essa
costituite     e    direttamente    controllate,    responsabilizzate
rispettivamente  per  "i  servizi  allo  sviluppo"  e  per "i servizi
finanziari";  sono  comunque  assicurate la riorganizzazione unitaria
dell'attivita'  con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni,
nel  rispetto  delle  specificita'  di settore, la massima efficienza
delle  strutture  aziendali e la massima efficacia delle politiche di
sviluppo   industriale   e   dell'occupazione,  in  attuazione  degli
indirizzi  e delle priorita' determinati con direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.
  5.  Resta  fermo  quanto  disposto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Il   testo   degli   articoli    76  e    87    della
          Costituzione  della Repubblica italiana e' il seguente:
            "Art.  76.  - L'esercizio della  funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo  se non con  determinazione
          di    principi  e  criteri  direttivi  e soltanto per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -   Il testo  dell'art.  11, comma  1, lettera  b),  come
          da  ultimo modificata   dall'art.   1   della   legge    16
          giugno    1998,   n.   191,   e dell'art. 14 della legge 15
          marzo  1997, n. 59 (Delega al Governo per  il  conferimento
          di  funzioni  e   compiti alle regioni ed  enti locali, per
          la   riforma   della   pubblica  amministrazione   e    per
          la semplificazione amministrativa), e' il seguente:
            "Art.    11. -   1. Il  Governo e'  delegato ad  emanare,
          entro  il 31 gennaio 1999, uno o piu'  decreti  legislativi
          diretti a:
              a) (omissis);
            b)   riordinare   gli enti  pubblici  nazionali  operanti
          in  settori diversi  dalla assistenza   e   previdenza,  le
          istituzioni  di   diritto privato   e   le  societa'    per
          azioni,  controllate  direttamente  o indirettamente  dallo
          Stato,  che  operano,  anche all'estero,  nella  promozione
          e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
            "Art.  14. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui alla
          lettera  b)  del  comma  1    dell'art.  11,   il   Governo
          perseguira'  l'obiettivo di una complessiva  riduzione  dei
          costi      amministrativi   e   si   atterra', oltreche' ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e    successive    modificazioni,    dal    decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,  n.  29,  e    successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  fusione  o  soppressione  di   enti   con   finalita'
          omologhe    o  complementari,  trasformazione di enti per i
          quali  l'autonomia  non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile  in  ufficio dello Stato   o di altra amministrazione
          pubblica, ovvero in    struttura  di  universita',  con  il
          consenso  della  medesima, ovvero   liquidazione degli enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e' tenuto a presentare contestuale piano   di utilizzo  del
          personale  ai sensi   dell'art. 12, comma 1, lettera s), in
          carico ai suddetti enti;
            b)   trasformazione   in   associazioni   o in    persone
          giuridiche    di  diritto  privato    degli  enti   che non
          svolgono   funzioni o   servizi  di  rilevante    interesse
          pubblico    nonche'    di  altri    enti    per    il   cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico; trasformazione in  ente pubblico economico  o  in
          societa'    di  diritto privato di enti   ad alto indice di
          autonomia finanziaria;  per i casi di  cui alla    presente
          lettera    il Governo  e'  tenuto a  presentare contestuale
          piano  di utilizzo del  personale ai sensi   dell'art.  12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c)  omogeneita'   di organizzazione per enti  omologhi di
          comparabile rilevanza, anche    sotto  il    profilo  delle
          procedure  di  nomina degli organi  statutari, e  riduzione
          funzionale    del  numero    di  componenti  degli   organi
          collegiali;
            d) razionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza  ministeriale,    con   esclusione,   di   norma,
          di       rappresentanti  ministeriali   negli   organi   di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
            e)    contenimento delle  spese  di  funzionamento, anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di contraenti ovvero di  organi,  in    analogia  a  quanto
          previsto  dall'art. 20,  comma 7, del decreto   legislativo
          3     febbraio     1993,   n.      29,    e      successive
          modificazioni;
            f)   programmazione   atta  a  favorire  la  mobilita'  e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
            - La legge 30 giugno 1998,  n.  208,  reca:  "Attivazione
          delle  risorse preordinate   dalla   legge finanziaria  per
          l'anno  1998 al  fine  di realizzare interventi  nelle aree
          depresse. Istituzione di   un Fondo rotativo      per    il
          finanziamento      dei      programmi    di      promozione
          imprenditoriale nelle aree depresse".
            - La legge 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello stato alle  regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59".
           Nota all'art. 1:
            - Per il titolo  della citata legge n. 112 del  1998,  si
          veda nelle note alle premesse.