IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento  (CEE) del Consiglio n. 2080/92  del 30 giugno
1992,  che istituisce  un  regime comunitario  di  aiuti alle  misure
forestali nel settore agricolo,  modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 231/96;
  Visto il regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione del 5 maggio
1994, concernente le modalita' relative al monitoraggio dei programmi
approvati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92;
  Visto il regolamento (CE, Euratom)  n. 2988/95 del Consiglio del 18
dicembre 1995, relativo alla  tutela degli interessi finanziari delle
comunita';
  Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre
1992, relativo all'istituzione di un  sistema integrato di gestione e
di  controllo  di taluni  regimi  di  aiuti comunitari  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il regolamento  (CEE) n.  3887/92 della  Commissione del  23
dicembre  1992,  e  successive modificazioni,  recante  modalita'  di
applicazione  del sistema  integrato di  gestione e  di controllo  di
taluni  regimi  di aiuti  comunitari  e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio
1995, che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia";
  Visto il decreto-legge del 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con
modificazioni, dalla  legge 23  dicembre 1986,  n. 898,  e successive
modificazioni,  recante misure  urgenti  in materia  di controlli  di
aiuti  comunitari; sanzioni  amministrative  e penali  in materia  di
aiuti comunitari al settore agricolo;
  Vista  la  legge   23  agosto  1988,  n.   400,  sulla  "Disciplina
dell'attivita'  di   Governo  e  ordinamento  della   Presidenza  del
Consiglio",  ed  in  particolare  l'articolo  17  che  disciplina  la
potesta' regolamentare del Governo;
  Vista la legge 29 dicembre  1990, n. 428, recante "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla  Comunita'  europea (legge  comunitaria  per  il 1990)",  ed  in
particolare l'articolo 4, comma 3;
  Visto il parere  della conferenza permanente per i  rapporti tra lo
Stato,  le regioni  e le  province autonome  di Trento  e di  Bolzano
espresso nella riunione del 30 luglio 1998;
  Visto  il  parere  del  Consiglio   di  Stato  n.  183/98  espresso
nell'adunanza generale del 29 settembre 1998;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
effettuata con nota n. 8422 - U.L. del 21 novembre 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
  1. Il presente regolamento detta le norme applicative per il regime
di aiuti  di cui  al regolamento  (CEE) n.  2080/92 del  Consiglio in
materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze.
  2. Sono fatti salvi gli speciali statuti delle province autonome di
Bolzano e Trento e le relative  norme di attuazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.    400  (disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e ordinamento  della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la     denominazione     di ''regolamento'' sono   adottati
          previo parere del  Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            - Il testo  del  comma  3  dell'art.  4  della  legge  12
          dicembre   1990,   n.     428       (Disposizioni       per
          l'adempimento   di   obblighi   derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle   Comunita'  europee),   e'  il seguente:
            "3  Il  Ministro  dell'agricoltura    e  delle   foreste,
          nell'ambito  della  sua     competenza,     adotta,     con
          proprio       decreto,       provvedimenti   amministrativi
          direttamente    conseguenti     alle   disposizioni     dei
          regolamenti  e  delle  decisioni emanati  dalla   Comunita'
          economica  europea    in materia   di politica  agricola  e
          forestale,   al fine   di  assicurarne  l'applicazione  nel
          territorio nazionale".
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo    del  regolamento  (CEE)  n.  2080/92  del
          Consiglio, del 30 giugno  1992, che  istituisce  un  regime
          comunitario    di aiuti   alle misure forestali nel settore
          agricolo, e' pubblicato nella G.U.C.E. L 215 del 30  luglio
          1992.
            -    Il  D.P.R.   19   novembre   1987, n.   526,   reca:
          "Estensione  alla regione Trentino-Alto   Adige  ed    alle
          province      autonome   di     Trento  e  Bolzano    delle
          disposizioni   del    decreto   del     Presidente    della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".