IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2080/92 del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 231/96; Visto il regolamento (CE) n. 1054/94 della Commissione del 5 maggio 1994, concernente le modalita' relative al monitoraggio dei programmi approvati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle comunita'; Visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, relativo all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione "garanzia"; Visto il decreto-legge del 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, recante misure urgenti in materia di controlli di aiuti comunitari; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio", ed in particolare l'articolo 17 che disciplina la potesta' regolamentare del Governo; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990)", ed in particolare l'articolo 4, comma 3; Visto il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del 30 luglio 1998; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 183/98 espresso nell'adunanza generale del 29 settembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 8422 - U.L. del 21 novembre 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento detta le norme applicative per il regime di aiuti di cui al regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze. 2. Sono fatti salvi gli speciali statuti delle province autonome di Bolzano e Trento e le relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'' sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo del comma 3 dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee), e' il seguente: "3 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale". Note all'art. 1: - Il testo del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, e' pubblicato nella G.U.C.E. L 215 del 30 luglio 1992. - Il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, reca: "Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".