IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  che  delega  al Governo l'emanazione di regolamenti concernenti
disposizioni  in  materia  di  adempimenti  contabili  e  formali dei
contribuenti, al fine della razionalizzazione e della semplificazione
delle procedure di attuazione delle norme tributarie;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre
1991,  relativo  alle  statistiche  degli  scambi  di  beni tra Stati
membri;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 2256/92 della Commissione, del 31
luglio  1992,  relativo  alle soglie statistiche della statistica del
commercio tra Stati membri;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 3046/92 della Commissione, del 22
ottobre 1992, recante disposizioni d'applicazione e modificazioni del
regolamento (CEE) n. 3330/91;
  Vista  la  direttiva  77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
sul  sistema  comune  di  imposta  sul valore aggiunto, modificata da
ultimo dalla direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio
1992,  concernente  la  cooperazione amministrativa nel settore delle
imposte indirette (IVA);
  Visto  l'articolo  6  del  decreto-legge  23  gennaio  1993, n. 16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che
stabilisce  l'obbligo  per  i soggetti passivi all'imposta sul valore
aggiunto  di  presentare  agli  uffici doganali elenchi riepilogativi
periodici  degli  scambi  di  beni  effettuati  con  i  soggetti  IVA
residenti  nei  territori  degli  altri  Stati  membri  dell'UE e che
prevede  la  compilazione  di  detti  elenchi su stampati conformi ai
modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  l'articolo  50  del  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  21 ottobre 1992,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con
il  quale  sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni
per l'uso e la compilazione;
  Visto  il  decreto  direttoriale  4 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio l998, con il quale sono stati
da  ultimo  modificati  tali elenchi per quanto attiene alla menzione
del valore statistico e delle condizioni di consegna delle merci;
  Ritenuta   la   necessita'   di   coordinare  con  le  disposizioni
comunitarie la legislazione vigente in materia di presentazione degli
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
di beni;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998;
  Ritenuto  che la riformulazione dell'articolo 1, comma 4, suggerita
dal Consiglio di Stato con l'anzidetto parere puo' essere accolta con
alcune modifiche di carattere formale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 1998;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Gli  elenchi  riepilogativi  delle  cessioni  intracomunitarie,
previsti  dall'articolo  6  del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si
riferiscono:
a) a  periodi  mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno
   precedente   o,   in  caso  di  inizio  dell'attivita'  di  scambi
   intracomunitari,  presumono  di  realizzare  nell'anno  in  corso,
   cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a
   300 milioni di lire;
b) a  periodi  trimestrali,  per i soggetti con ammontare di cessioni
   intracomunitare superiore a 75 milioni di lire;
c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.
  2.   Gli  elenchi  riepilogativi  degli  acquisti  intracomunitari,
previsti  dal  medesimo articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n.  16,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.
75, si riferiscono:
a) a  periodi  mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno
   precedente   o,   in  caso  di  inizio  dell'attivita'  di  scambi
   intracomunitari,  presumono  di  realizzare  nell'anno  in  corso,
   acquisti  intracomunitari per un ammontare superiore a 200 milioni
   di lire;
b) a  periodi  trimestrali,  per i soggetti con ammontare di acquisti
   intracomunitari superiore a 50 milioni di lire;
c) a periodi annuali, per i restanti soggetti.
  3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dagli
elenchi relativi all'anno 1999.
  4.  I  soggetti  che  sono  tenuti alla presentazione degli elenchi
riepilogativi  delle  cessioni  e  degli acquisti intracomunitari con
periodicita'  superiore  a  quella  mensile  possono  presentarli con
periodicita' trimestrale o mensile, nel caso di periodicita' annuale,
e con periodicita' mensile, nel caso di periodicita' trimestrale.
  5.  Gli  elenchi mensili sono presentati agli uffici doganali entro
il  giorno  20  del  mese  successivo a quello di riferimento; quelli
trimestrali  ed  annuali entro la fine del mese successivo al periodo
di riferimento.
  6.  Negli  elenchi  riepilogativi  delle  cessioni e degli acquisti
intracomunitari  sono  indicati  i  dati  anagrafici  ed il numero di
partita IVA del soggetto obbligato.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine di facilitare    la  lettura    delle
          disposizioni    di  legge    modificate  o  alle   quali e'
          operato    il   rinvio. Restano   invariati   il valore   e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce   al Presidente  della Repubblica  il potere  di
          promulgare  le leggi,  di emanare i decreti  aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il testo  del  comma  2 dell'art.  17  della  legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di  Governo     e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano  le  norme  della   materia   e      dispongono
          l'abrogazione   delle   norme      vigenti,   con   effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  3, comma  136,  della
          legge    23  dicembre    1996,  n.     662     (Misure   di
          razionalizzazione della  finanza pubblica):
            "136.     Al  fine    della  razionalizzazione   e  della
          tempestiva semplificazione delle  procedure  di  attuazione
          delle  norme  tributarie, gli    adempimenti  contabili   e
          formali     dei   contribuenti      sono  disciplinati  con
          regolamenti  da  emanare    ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,    n.  400,  tenuto   conto
          dell'adozione  di nuove   tecnologie  per  il   trattamento
          e  la  conservazione  delle informazioni e del  progressivo
          sviluppo degli studi di settore".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.    633   reca:     "Istituzione   e    disciplina
          dell'imposta   sul  valore aggiunto".
            - Il  regolamento (CEE)  n. 3330/91 del   Consiglio,  del
          7 novembre 1991,  relativo  alle statistiche  sugli  scambi
          di  beni    tra    Stati  membri,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee n. L 316  del
          16 novembre 1991.
            - Il regolamento (CEE) n.  2256/92 della Commissione, del
          31  luglio  1992,  relativo  alle  soglie statistiche della
          statistica  del  commercio  tra    Stati     membri,     e'
          pubblicato  nella    Gazzetta   Ufficiale   delle Comunita'
          europee n. L 219 del 4 agosto 1992.
            - Il  regolamento (CEE)  n. 3046/92 del   Consiglio,  del
          22 ottobre 1992,  recante   disposizioni  d'applicazione  e
          modificazioni  del regolamento   (CEE)  n.   3330/1991  del
          Consiglio    relativo    alle statistiche  sugli scambi  di
          beni  tra Stati   membri, e'   pubblicato nella    Gazzetta
          Ufficiale    delle  Comunita'   europee n.   L 307   del 23
          ottobre 1992.
            -  La  direttiva  n.  77/388/CEE  del   Consiglio, del 17
          maggio  1977,  in  materia    di    armonizzazione    delle
          legislazioni   degli   Stati  membri relative  alle imposte
          sulla cifra  di  affari -  Sistema comune   di imposta  sul
          valore  aggiunto:  base imponibile uniforme - e' pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale  delle Comunita'  europee n.    L
          145  del 13 giugno 1977.
            -    La direttiva   n. 96/42/CE   del  Consiglio, del  25
          giugno  1996, recante  modifiche alla  direttiva 77/388/CEE
          sul sistema  comune di imposta sul    valore  aggiunto,  e'
          pubblicata     nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee n. L 170 del 9 luglio 1996.
            -  Il regolamento  (CEE) n.  218/92 del   Consiglio,  del
          27    gennaio    1992,   concernente      la   cooperazione
          amministrativa nel  settore delle imposte indirette  (IVA),
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
          europee n. L 24 del 1 febbraio 1992.
            - Per  il testo dell'art. 6  del decreto-legge 23 gennaio
          1993, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla    legge
          24 marzo 1993, n. 75, vedi nelle note all'art. 3.
            - Per  il testo dell'art. 50  del decreto-legge 30 agosto
          1993,  n.  331, convertito, con  modificazioni, dalla legge
          29  ottobre 1993, n.  427, vedi nelle note all'art. 3.
            -  Il decreto  del Ministro  delle  finanze 21    ottobre
          1992    reca:    "Approvazione  dei modelli degli   elenchi
          riepilogativi   delle    cessioni    e    degli    acquisti
          intracomunitari di beni".
            -  Il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento
          delle dogane e delle imposte   indirette  4  febbraio  1998
          concerne:   "Modificazione  al  decreto    ministeriale  21
          ottobre  1992  recante: ''Approvazione   dei modelli  degli
          elenchi  riepilogativi  delle  cessioni    e degli acquisti
          intracomunitari di beni''".
           Nota all'art. 1:
            - Per  il testo dell'art. 6  del decreto-legge 23 gennaio
          1993, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla    legge
          24 marzo 1993, n. 75, vedi nelle note all'art. 3.