IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che delega al Governo l'emanazione di regolamenti concernenti disposizioni in materia di adempimenti contabili e formali dei contribuenti, al fine della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri; Visto il regolamento (CEE) n. 2256/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo alle soglie statistiche della statistica del commercio tra Stati membri; Visto il regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione, del 22 ottobre 1992, recante disposizioni d'applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/91; Vista la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, modificata da ultimo dalla direttiva 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996; Visto il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA); Visto l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri dell'UE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione; Visto il decreto direttoriale 4 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio l998, con il quale sono stati da ultimo modificati tali elenchi per quanto attiene alla menzione del valore statistico e delle condizioni di consegna delle merci; Ritenuta la necessita' di coordinare con le disposizioni comunitarie la legislazione vigente in materia di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998; Ritenuto che la riformulazione dell'articolo 1, comma 4, suggerita dal Consiglio di Stato con l'anzidetto parere puo' essere accolta con alcune modifiche di carattere formale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si riferiscono: a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire; b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitare superiore a 75 milioni di lire; c) a periodi annuali, per i restanti soggetti. 2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, previsti dal medesimo articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si riferiscono: a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 200 milioni di lire; b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore a 50 milioni di lire; c) a periodi annuali, per i restanti soggetti. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dagli elenchi relativi all'anno 1999. 4. I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicita' superiore a quella mensile possono presentarli con periodicita' trimestrale o mensile, nel caso di periodicita' annuale, e con periodicita' mensile, nel caso di periodicita' trimestrale. 5. Gli elenchi mensili sono presentati agli uffici doganali entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento; quelli trimestrali ed annuali entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. 6. Negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari sono indicati i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi, di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". - Il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 316 del 16 novembre 1991. - Il regolamento (CEE) n. 2256/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo alle soglie statistiche della statistica del commercio tra Stati membri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 219 del 4 agosto 1992. - Il regolamento (CEE) n. 3046/92 del Consiglio, del 22 ottobre 1992, recante disposizioni d'applicazione e modificazioni del regolamento (CEE) n. 3330/1991 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 307 del 23 ottobre 1992. - La direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme - e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 145 del 13 giugno 1977. - La direttiva n. 96/42/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, recante modifiche alla direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 170 del 9 luglio 1996. - Il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 24 del 1 febbraio 1992. - Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, vedi nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vedi nelle note all'art. 3. - Il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992 reca: "Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni". - Il decreto del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 4 febbraio 1998 concerne: "Modificazione al decreto ministeriale 21 ottobre 1992 recante: ''Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni''". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, vedi nelle note all'art. 3.