IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'accordo  collettivo  quadro   per  la  costituzione  delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche  amministrazioni   e  per   la  definizione   del  relativo
regolamento elettorale, sottoscritto in data 7 agosto 1998;
  Considerato che il processo di attuazione dell'autonomia scolastica
in  corso ai  sensi della  legge 15  marzo 1997,  n. 59,  comportera'
l'attribuzione  della personalita'  giuridica  e dell'autonomia  agli
istituti  scolastici  entro  il  mese   di  dicembre  del  2000,  con
conseguente esercizio di  nuove funzioni e competenze  ed una diversa
articolazione  dei  livelli ai  quali  e'  prevista l'elezione  delle
rappresentanze unitarie del personale in  base ai contratti e accordi
collettivi vigenti;
  Preso atto che con il  protocollo del 19 gennaio 1999, sottoscritto
presso l'ARAN,  le confederazioni CGIL,  CISL, UIL, CONFSAL,  CISAL e
UGL, che risultano largamente  rappresentative nel pubblico impiego e
che nel comparto "scuola" registrano l'adesione di una percentuale di
dipendenti che si avvicina al 90 per cento del totale degli iscritti,
dopo aver constatato che l'applicazione  della citata legge n. 59 del
1997 realizzera' l'autonomia scolastica attraverso il dimensionamento
della rete  degli istituti  scolastici, nonche' il  riconoscimento ai
capi  di istituto  della dirigenza  con la  connessa titolarita'  dei
poteri in  tema di  relazioni sindacali  sulle materie  demandate dal
contratto  collettivo   nazionale  di  lavoro  di   comparto  per  il
quadriennio 1998-2001, hanno dichiarato di voler revocare le elezioni
delle rappresentanze  sindacali unitarie  nel medesimo  comparto gia'
fissate per il  25-28 gennaio 1999 e di volere  indire nuove elezioni
dal 13 al 16 dicembre 2000,  che a seguito della realizzata autonomia
si terranno a  livello di istituti scolastici  identificati come sede
di contrattazione  integrativa in  base alla disciplina  prevista dal
citato accordo del 7 agosto 1998, a condizione che il Governo, in via
eccezionale,  realizzi  la  contestuale  e coerente  proroga  per  il
comparto "scuola" del periodo transitorio  di cui all'articolo 44 del
decreto legislativo  31 marzo 1998,  n. 80, anche  per l'accertamento
della rappresentativita' delle  organizzazioni sindacali da ammettere
alle trattative nazionali;
  Considerata  la straordinaria  necessita' ed  urgenza di  adeguare,
limitatamente al  comparto "scuola",  le disposizioni  transitorie di
cui all'articolo 8  del decreto legislativo 4 novembre  1997, n. 396,
come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenendo
conto  delle  determinazioni  autonomamente  assunte  dalle  predette
confederazioni sindacali rappresentative e dell'espressa richiesta in
tali sensi rivolta al  Governo dalle medesime confederazioni, nonche'
di consentire nel frattempo  la verifica della rappresentativita' nel
primo trimestre del 1999 sulla base del solo dato associativo;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 1999;
  Sulla  proposta  del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  del
Ministro  per la  funzione  pubblica e  del  Ministro della  pubblica
istruzione;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. In  deroga a  quanto diversamente  previsto dall'articolo  8 del
decreto  legislativo 4  novembre 1997,  n. 396,  come modificato  dal
decreto legislativo  31 marzo 1998,  n. 80, nel comparto  "scuola" si
osservano  le  seguenti  disposizioni   in  materia  di  elezioni  di
organismi di  rappresentanza unitaria del personale  e di valutazione
della  rappresentativita'   delle  organizzazioni   e  confederazioni
sindacali:
  a) in  relazione ai tempi di  attuazione dell'autonomia scolastica,
le  elezioni  delle  rappresentanze  unitarie del  personale  di  cui
all'articolo 47  del decreto  legislativo 3 febbraio  1993, n.  29, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel  comparto  "scuola"  si
svolgono nelle  date ed al livello  contrattuale individuati mediante
accordi tra  l'ARAN e le confederazioni  sindacali rappresentative ai
sensi dell'articolo 47 -bis del  citato decreto legislativo n. 29 del
1993;
  b) in  via transitoria, limitatamente al  comparto "scuola", l'ARAN
procede alla verifica della rappresentativita' delle organizzazioni e
delle confederazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del
decreto  legislativo  4 novembre  1997,  n.  396, come  modificatodal
decreto  legislativo 31  marzo  1998, n.  80, in  base  al solo  dato
associativo  riferito al  1998;  entro il  primo  trimestre del  2001
l'ARAN provvede,  limitatamente al  comparto "scuola",  alla verifica
definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati
nelle elezioni delle rappresentanze  unitarie del personale, ai sensi
dell'articolo 47-bis del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modifiche ed integrazioni.