IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma  1, della legge 3 agosto 1998, n. 288,
recante  delega  al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi
in   materia   di   imposizione   su   spettacoli,  sport,  giochi  e
intrattenimenti;
  Visto  il  comma  2  del  citato  articolo  1  il quale prevede che
nell'esercizio della predetta delega si provvede altresi' al riordino
dell'imposta  unica sui giochi di abilita' e sui concorsi di cui alla
legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 1998;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione dell'imposta

  1. La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948,  n.  496, assume la denominazione di imposta unica ed e' dovuta
per  i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi
a  qualunque  evento,  anche se svolto all'estero, nel rispetto delle
disposizioni  contenute  nell'articolo  24,  comma 27, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi
di  pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note qui'  pubblicato  e' stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Il  testo  dell'art. 1, comma 2,  della legge 3 agosto
          1998, n. 288 (Delega  al Governo  per  la revisione   della
          disciplina    concernente  l'imposta  sugli    spettacoli e
          l'imposta unica di  cui alla   legge 22 dicembre  1951,  n.
          1379), cosi' recita:
            "2.    Nell'esercizio della  delega di  cui  al comma  1,
          il   Governo provvede  altresi'  al  riordino  dell'imposta
          unica  prevista  dalla  legge 22   dicembre 1951,  n. 1379,
          nel  rispetto dei  seguenti principi  e criteri direttivi:
            a)   razionalizzazione   del   sistema  di  accertamento,
          controllo, liquidazione e riscossione  dell'imposta  unica,
          con la semplificazione dei relativi adempimenti;
            b) applicazione  dell'imposta unica anche alle  scommesse
          accettate  nel   territorio italiano   di qualunque  tipo e
          relative a  qualunque evento, anche se svolto all'estero;
            c) revisione   del sistema    sanzionatorio  secondo    i
          criteri    di  cui  all'art.  3,  comma 133, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472;
            d)  possibilita'  di  stabilire  un'aliquota  percentuale
          differenziata,   commisurata   all'entita'   del   prelievo
          riferito alle scommesse;
            e)   delegificazione  delle  disposizioni  relative  agli
          adempimenti  dei  contribuenti,  mediante  regolamenti   da
          emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,  della legge  23
          agosto   1998, n.   400, secondo   criteri  che  comportino
          massima  semplificazione,  eliminazione di obblighi formali
          nella    massima  misura     possibile,  esecuzione      di
          adempimenti   secondo sistemi  informatici  e  ogni   altro
          sistema  tecnicamente   idoneo, unificazione   dei  sistemi
          di    dichiarazione con  quelli relativi  ad altre imposte,
          ricorso a mezzi di pagamento di uso comune".
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Per  il  testo  dell'art.  1, comma   2, della legge 3
          agosto 1998, n.  288, si veda in nota al titolo.
            -  La    legge  22  dicembre    1951,  n.    1379,  reca:
          "Istituzione    di  una  imposta    unica   sui giochi   di
          abilita'   e sui   concorsi   pronostici  disciplinati  dal
          decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 49".
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo    dell'art.  6  del  decreto legislativo 14
          aprile  1948,  n.    496  (Disciplina  delle  attivita'  di
          giuoco), cosi' recita:
            "Art.  6.  -  E'  riservato rispettivamente  al  Comitato
          olimpico  nazionale    italiano  e    all'Unione  nazionale
          incremento razze   equine l'esercizio    delle    attivita'
          previste  dall'art.    1,    qualora    siano  connesse con
          manifestazioni sportive   organizzate o svolte    sotto  il
          controllo degli enti predetti.
            La   disposizione  del comma  precedente  non  si applica
          a  quelle attivita'  che il  Comitato   olimpico  nazionale
          italiano  e  l'Unione nazionale incremento razze equine non
          intendano  svolgere.  In  tal  caso  si      osservano   le
          disposizioni  dell'art.    2,  salvo    che  si   tratti di
          attivita' che   turbino il   regolare  svolgimento    delle
          manifestazioni sportive.
            Il   Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e  l'Unione
          nazionale incremento razze equine  sono  tenuti,    per  le
          attivita'  da  essi  svolte  a norma   del primo   comma, a
          corrispondere allo  Stato una   tassa di lotteria  pari  al
          16%  di  tutti gli introiti lordi.  Il provento della tassa
          deve affluire al capitolo  d'entrata  del  Ministero  delle
          finanze indicato nell'art. 3.
            Nulla    e'     innovato   circa   l'applicazione   degli
          altri  tributi attualmente in vigore".
            - Il  testo  dell'art.  24,  comma  27,  della  legge  27
          dicembre  1997,  n.   449   (Misure per  la stabilizzazione
          della finanza  pubblica), cosi' recita:
            "27.   L'accettazione  di   scommesse  organizzate     e'
          consentita  esclusivamente  nei luoghi e per il tramite dei
          soggetti stabiliti con legge o con regolamento".
            - Il  testo dell'art. 88  del testo   unico  delle  leggi
          di  pubblica  sicurezza  approvato  con    regio decreto 18
          giugno 1931,  n. 773, cosi' recita:
            "Art. 88  (Art. 86 testo unico  1926). - Non puo'  essere
          conceduta licenza  per  l'esercizio  di   scommesse,  fatta
          eccezione  per  le scommesse nelle corse, nelle regate, nei
          giuochi di palla o pallone e in altre simili gare,   quando
          l'esercizio  delle  scommesse  costituisce  una  condizione
          necessaria per l'utile svolgimento della gara.
            Le  societa'   di   corse    di   cavalli,    debitamente
          costituite    ed  autorizzate,    hanno esclusivamente   il
          diritto  di esercitare   per le proprie   corse,      tanto
          negli    ippodromi  quanto  fuori   di  essi, totalizzatori
          e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo  di
          allibratori,    purche'  questi    agiscano in nome   e per
          conto delle societa', ed   abbiano, oltre la    licenza  di
          cui  alla  prima    parte  di questo articolo, una speciale
          autorizzazione delle societa' stesse".