IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante "norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe"; Visto in particolare l'articolo 3 della citata legge n. 19 del 1991, che al comma 1 istituisce a Trieste un centro di servizi finanziari ed assicurativi ed al comma 3 prevede che con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentiti per le rispettive competenze la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), siano indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del centro; Vista la decisione della Commissione europea del 12 aprile 1995; Ritenuta l'opportunita' di promuovere la costituzione e l'operativita' del predetto centro di servizi finanziari ed assicurativi in conformita' di quanto stabilito dalla richiamata legge n. 19 del 1991 e della predetta decisione della Commissione europea; Sentiti i pareri della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'ISVAP rispettivamente espressi con note n. 63346 del 10 marzo 1997, n. 97002998 del 27 marzo 1997 e n. 716074 del 14 febbraio 1997; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per atti normativi del 28 luglio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 521990 del 13 ottobre 1997); Viste le osservazioni della Corte dei conti, espresse con nota n. 12/117 del 12 dicembre 1997; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comitato previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ai fini del rilascio dell'autorizzazione nei confronti delle banche per poter operare nel centro, si attiene ai criteri di cui ai successivi articoli.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attivita' finanziaria dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1 e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nel'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, e' istituito un centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di societa' di intermediazione mobiliare, di societa' fiduciarie, di enti e societa' di assicurazione, di societa' finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso centro operano anche societa' estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel centro per le attivita' che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonche' quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalita' organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita. 2. Presso le borse valori di Trieste e di Venezia sono quotati di diritto, oltre allo scellino austriaco, le valute degli altri Paesi indicati all'art. 1, comma 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede all'istituzione di detto mercato, indicando i termini e le condizioni. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentite, per le rispettive competenze, gli istituti di cui al comma 6, sono indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del centro di cui al comma 1, in modo da garantire in via prioritaria le finalita' richiamate nel medesimo comma 1, con particolare riferimento: alla verifica della modalita' di provvista e di impiego dei fondi; agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse; alle modalita' relative alla, redazione e tenuta delle registrazioni e delle evidenze contabili; alla vigilanza prudenziale, che dovra' attenersi a criteri compatibili con il funzionamento delle aree franche finanziarie internazionali. 4. I redditi prodotti nel centro di cui al comma 1, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono assoggettati ad imposta locale sui redditi con aliquota ridotta del 50 per cento. Da tale imposta sono esclusi, per i primi dieci anni dall'inizio di operativita' del centro, i redditi prodotti dai soggetti provenienti dai Paesi in fase di transizione dall'economia di comando all'economia di mercato e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi Paesi. Le imposte indirette sugli affari relative alle attivita' di cui al comma 3 sono applicate con aliquota fissa. L'onere derivante dalle disposizioni del presente comma e' valutato in lire 65 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. 5. Sovrintende al centro di cui al comma 1, un comitato composto da dodici membri, di cui nove in rappresentanza, del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, della Banca d'Italia, della regione Friuli-Venezia Giulia, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, dell'Ente porto di Trieste, e tre esperti di finanza e di commercio internazionale, di cui uno nominato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i quali, con decreto del Ministro del tesoro, e' nominato il presidente del comitato. In particolare, il comitato indirizza l'azione di promozione del centro, concede le autorizzazioni di cui al comma 3, controlla l'ottemperanza agli obblighi dei decreti di cui allo stesso comma 3, attraverso gli istituti di cui al comma 6, secondo le rispettive competenze, e revoca le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stessi, ovvero di accertate gravi irregolarita' nell'esercizio dell'attivita', nonche' in caso di soggetti che svolgano la loro attivita' nel centro favorendo evasioni fiscali da parte di soggetti residenti in Italia. Il comitato approva, nell'ambito dei compiti indicati nel presente comma, le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio finanziamento, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle proprie spese, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area. 6. La vigilanza sulla banche, sugli intermediari finanziari e sulle societa' ed enti di assicurazione e' esercitata dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base delle rispettive competenze istituzionali e dei decreti di cui al comma 3, attraverso funzionari delegati presso il comitato di cui al comma 5". - Il testo dell'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 5 dell'art. 3 della citata legge n. 19/1991 v. nelle note alle premesse.