IL MINISTRO DEL TESORO
                           di concerto con
  i  Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  19,  recante "norme per lo
sviluppo    delle   attivita'   economiche   e   della   cooperazione
internazionale  della  regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia
di Belluno e delle aree limitrofe";
  Visto  in  particolare  l'articolo  3  della citata legge n. 19 del
1991,  che  al  comma  1  istituisce  a  Trieste un centro di servizi
finanziari  ed  assicurativi ed al comma 3 prevede che con uno o piu'
decreti  del  Ministro  del  tesoro, di concerto con i Ministri degli
affari   esteri,  delle  finanze,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  del  commercio  con  l'estero,  sentiti  per  le
rispettive competenze la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per
le  societa'  e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  (ISVAP),  siano
indicati  i  criteri  per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del
centro;
  Vista la decisione della Commissione europea del 12 aprile 1995;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   promuovere   la   costituzione   e
l'operativita'   del   predetto   centro  di  servizi  finanziari  ed
assicurativi  in  conformita'  di  quanto  stabilito dalla richiamata
legge  n.  19  del  1991 e della predetta decisione della Commissione
europea;
  Sentiti  i  pareri  della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'ISVAP
rispettivamente  espressi  con  note  n.  63346 del 10 marzo 1997, n.
97002998 del 27 marzo 1997 e n. 716074 del 14 febbraio 1997;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
della sezione consultiva per atti normativi del 28 luglio 1997;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 521990 del 13 ottobre 1997);
  Viste  le  osservazioni della Corte dei conti, espresse con nota n.
12/117 del 12 dicembre 1997;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Il  comitato  previsto  dall'articolo 3, comma 5, della legge 9
gennaio  1991,  n.  19,  ai fini del rilascio dell'autorizzazione nei
confronti  delle  banche  per poter operare nel centro, si attiene ai
criteri di cui ai successivi articoli.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine  di  facilitare    la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge alle   quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il testo dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19
          (Norme per lo  sviluppo   delle  attivita'   economiche   e
          della      cooperazione   internazionale  della     regione
          Friuli-Venezia Giulia,   della provincia di    Belluno    e
          delle    aree   limitrofe),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, e' il seguente:
            "Art.  3.  -   1.  Ai  fini  della  promozione   e  dello
          sviluppo dell'attivita' finanziaria   dei  Paesi    di  cui
          all'art.    1,  comma    1  e  della   loro     progressiva
          integrazione  con  i   mercati  finanziari  internazionali,
          nel'ambito  dei  punti    franchi  esistenti  a Trieste, e'
          istituito un centro di servizi finanziari  ed  assicurativi
          ove  operano  filiali,    sussidiarie    o   affiliate   di
          istituzioni  creditizie,  di societa'   di  intermediazione
          mobiliare,  di   societa' fiduciarie,  di enti  e  societa'
          di   assicurazione,    di    societa'    finanziarie    che
          raccolgono  fondi    sui mercati internazionali presso  non
          residenti da utilizzare unicamente   fuori  del  territorio
          dello    Stato  italiano  con non residenti. Nello   stesso


          centro operano anche  societa' estere di intermediazione ed
          assistenza al   commercio internazionale.    In  esso  sono
          inoltre attivati  un mercato  di emissione  e compensazione
          di  lettere  di  credito, una borsa per   la negoziazione a
          termine di  merci  ed    una      borsa    per    valutare,
          tariffare     e    negoziare      i    rischi  assicurativi
          localizzati  nei Paesi  dell'Est europeo e    nell'URSS.  I
          soggetti  operanti    nel centro per   le attivita' che ivi
          svolgono non sono considerati residenti in Italia  ai  fini
          valutari  e  bancari;  sono  esclusi   da     obblighi   di
          sostituzione  relativamente   ad  imposte italiane,   fermi
          rimanendo    gli    obblighi  previsti   dall'art. 13   del
          decreto-legge     15     dicembre     1979,     n.     625,
          convertito,      con modificazioni, dalla  legge 6 febbraio
          1980, n. 15,  come sostituito dall'art. 30 della  legge  19
          marzo   1990,   n.   55,   nonche'   quelli  imposti  dalle
          disposizioni  legislative   in  materia    di   prevenzione
          e repressione dei fenomeni di criminalita' organizzata e di

          riciclaggio del denaro di provenienza illecita.
            2.  Presso le  borse valori di Trieste e di  Venezia sono
          quotati di diritto, oltre  allo    scellino  austriaco,  le
          valute    degli altri Paesi indicati all'art.  1, comma  1.
          Il Ministro  del tesoro,   con proprio decreto,    provvede
          all'istituzione  di detto  mercato,  indicando  i termini e
          le condizioni.
            3.    Con uno  o piu'  decreti del  Ministro del  tesoro,
          emanati  di concerto  con    i   Ministri   degli    affari
          esteri,    delle   finanze, dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentite, per
          le  rispettive  competenze, gli istituti di cui al comma 6,
          sono indicati i criteri per   l'autorizzazione  ad  operare
          nell'ambito  del  centro  di  cui  al  comma  1, in modo da
          garantire in via prioritaria   le   finalita'    richiamate
          nel  medesimo  comma  1,  con particolare riferimento: alla
          verifica  della  modalita'  di  provvista e di impiego  dei
          fondi; agli   strumenti  utilizzati  e    alle  controparti
          ammesse;    alle   modalita' relative   alla,  redazione  e
          tenuta   delle registrazioni e  delle  evidenze  contabili;
          alla  vigilanza prudenziale, che dovra' attenersi a criteri
          compatibili  con  il  funzionamento  delle   aree   franche
          finanziarie internazionali.
            4.  I    redditi prodotti nel centro  di cui al comma  1,
          dai soggetti autorizzati  ai sensi   del   comma 3,    sono
          esclusi   dall'imposta     sul  reddito    delle    persone
          giuridiche  e  sono  assoggettati ad   imposta  locale  sui
          redditi  con aliquota   ridotta del  50 per cento.  Da tale
          imposta  sono   esclusi,   per   i    primi   dieci    anni
          dall'inizio    di  operativita'  del  centro,  i    redditi
          prodotti dai soggetti provenienti dai    Paesi  in     fase
          di    transizione  dall'economia   di  comando all'economia
          di mercato e le plusvalenze  realizzate  su  partecipazioni
          sociali  ed  investimenti  di medio   e lungo termine negli
          stessi Paesi.  Le imposte indirette  sugli affari  relative
          alle  attivita'    di  cui  al comma 3   sono applicate con
          aliquota fissa. L'onere  derivante dalle  disposizioni  del
          presente    comma  e' valutato in lire  65 miliardi, di cui
          lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
            5. Sovrintende al centro di cui al comma 1,  un  comitato
          composto   da   dodici   membri,      di   cui     nove  in
          rappresentanza, del   Ministero degli  affari  esteri,  del
          Ministero  del  tesoro,  del  Ministero  delle finanze, del
          Ministero        dell'industria,    del     commercio     e
          dell'artigianato,   del  Ministero    del  commercio    con
          l'estero,     della  Banca      d'Italia,   della   regione
          Friuli-Venezia   Giulia,   della     Camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  di Trieste, dell'Ente
          porto   di Trieste, e tre   esperti  di    finanza  e    di
          commercio  internazionale, di  cui uno nominato dall'Unione
          italiana delle camere di  commercio, industria, artigianato
          e  agricoltura  e due nominati dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri  tra i quali,  con decreto   del Ministro  del
          tesoro,  e'  nominato    il presidente   del   comitato. In
          particolare, il   comitato  indirizza      l'azione      di
          promozione    del    centro,    concede   le autorizzazioni
          di   cui al   comma   3,   controlla l'ottemperanza    agli
          obblighi    dei  decreti   di cui   allo   stesso comma  3,
          attraverso  gli istituti  di cui  al comma  6,  secondo  le
          rispettive  competenze,  e revoca le autorizzazioni in caso
          di gravi e ripetute violazioni degli  obblighi      stessi,
          ovvero        di      accertate     gravi     irregolarita'
          nell'esercizio   dell'attivita',   nonche'   in   caso   di
          soggetti    che  svolgano  la  loro    attivita' nel centro
          favorendo    evasioni  fiscali  da  parte   di     soggetti
          residenti  in  Italia.   Il  comitato  approva, nell'ambito
          dei  compiti  indicati  nel  presente   comma,   le   norme
          concernenti  la    propria organizzazione   ed il   proprio
          finanziamento, nonche'  quelle  dirette a  disciplinare  la
          gestione delle  proprie spese,  che sono  poste a    carico
          dei  soggetti che  usufruiscono dei vantaggi dell'area.
            6.   La   vigilanza   sulla  banche,  sugli  intermediari
          finanziari e sulle societa' ed  enti  di  assicurazione  e'
          esercitata   dalla   Banca   d'Italia,   dalla  Commissione
          nazionale per   le  societa'  e    la  borsa    (CONSOB)  e
          dall'Istituto    per   la vigilanza   sulle   assicurazioni
          private e   di interesse collettivo (ISVAP),  sulla    base
          delle  rispettive competenze istituzionali e dei decreti di
          cui al comma 3, attraverso funzionari  delegati  presso  il
          comitato di cui al comma 5".
            -    Il   testo   dell'art.   7   della legge  23  agosto
          1988,  n.   400 (Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio dei  Ministri),
          pubblicata    nel  supplemento    ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono

          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche".
           Nota all'art. 1:
            -  Per il  testo del  comma  5 dell'art.  3 della  citata
          legge  n.  19/1991 v. nelle note alle premesse.