IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
  consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  del  21  dicembre
  1998; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 15 gennaio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                              Personale 
 
  1. Il Corpo della Guardia di finanza e' costituito  dalle  seguenti
categorie di personale militare: 
   a) ufficiali; 
   b) sottufficiali; 
   c) appuntati e finanzieri. 
  2.  Il  personale  ufficiali  e'  ordinato   nei   seguenti   gradi
gerarchici: 
   a) ufficiali generali: 
    1) generale di divisione; 
    2) generale di brigata; 
   b) ufficiali superiori: 
    1) colonnello; 
    2) tenente colonnello; 
    3) maggiore; 
   c) ufficiali inferiori: 
    1) capitano; 
    2) tenente; 
    3) sottotenente. 
  3. Il personale appartenente ai ruoli sottufficiali e' ordinato nei
seguenti gradi gerarchici: 
   a) ruolo ispettori: 
    1) maresciallo aiutante; 
    2) maresciallo capo; 
    3) maresciallo ordinario; 
    4) maresciallo; 
   b) ruolo sovrintendenti: 
    1) brigadiere capo; 
    2) brigadiere; 
    3) vice brigadiere. 
  4. Il personale appartenente al ruolo  appuntati  e  finanzieri  e'
ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici: 
   a) appuntato scelto; 
   b) appuntato; 
   c) finanziere scelto; 
   d) finanziere. 
  5.  L'allievo  finanziere  e'  sottoposto  comunque  al   personale
appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri". 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il  testo  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di  Governo     e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
            -  Il    testo dei commi  3 e 4 dell'art.  27 della legge
          n. 449/1997 (Misure   per    la    stabilizzazione    della
          finanza  pubblica),  e'  il seguente:
            "3.  Con regolamento  da emanare  ai sensi  dell'art. 17,
          comma  2, della legge 23  agosto 1988, n. 400, entro dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge,
          e'  determinata la struttura ordinativa  del Corpo    della
          Guardia    di finanza   in sostituzione  di quella prevista
          dagli  articoli 2, 3 e 6 della   legge 23 aprile  1959,  n.
          189,  con   contestuale abrogazione   delle citate  norme e
          di ogni altra che   risulti in  contrasto    con  la  nuova
          disciplina,    nei  limiti degli ordinari stanziamenti   di
          bilancio per il Corpo  e dei relativi organici complessivi,
          con l'osservanza dei seguenti criteri:
            a) assicurare   economicita', speditezza   e  rispondenza
          al  pubblico  interesse dell'azione amministrativa, tenendo
          conto   anche   del   livello   funzionale   delle    altre
          amministrazioni   pubbliche  presenti  nei  diversi  ambiti
          territoriali nonche'    delle    esigenze    connesse  alla
          finanza locale;
            b)   articolare   gli  uffici  e  reparti   per  funzioni
          omogenee, diversificando   tra   strutture  con    funzioni
          finali  e con  funzioni strumentali o di supporto;
            c)assicurare   a      livello   periferico  una  efficace
          ripartizione della funzione di comando e controllo;
               d) eliminare le duplicazioni funzionali;
            e) definire i livelli generali di dipendenza dei  comandi
          e reparti.
            4.  Agli effetti   di tutte le disposizioni vigenti,  con
          il medesimo regolamento  di  cui  al  comma    3,   vengono
          altresi'   previste  le corrispondenze tra le denominazioni
          dei comandi e reparti individuati e quelle previgenti".
            -  Il   decreto  legislativo   3  febbraio    1993,    n.
          29,    reca:   "Razionalizzazione       dell'organizzazione
          delle     amministrazioni pubbliche   e   revisione   della
          disciplina    in   materia   di   pubblico impiego, a norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
            - La  legge 23 aprile  1959, n.  189, reca:  "Ordinamento
          del Corpo della Guardia di finanza".
            -  Il  decreto legislativo 12  maggio 1995, n. 199, reca:
          "Attuazione dell'art. 3   della legge 6    marzo  1992,  n.
          216,  in materia  di nuovo inquadramento del personale  non
          direttivo e non   dirigente  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza".