IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 8, comma 5, della  legge 23 dicembre 1998, n. 448,
il quale  prevede che, con  decreto del Presidente del  Consiglio dei
Ministri,  su proposta  dell'apposita  commissione  del CIPE,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza
annuale,  fino al  31 dicembre  2004,  tra l'altro,  le misure  delle
aliquote  delle accise  sugli  oli minerali  che,  rispetto a  quelle
vigenti alla data di entrata  in vigore della legge medesima, valgono
a  titolo  di  aumenti  intermedi occorrenti  per  il  raggiungimento
progressivo  della  misura  delle   aliquote  sui  predetti  prodotti
decorrenti dal 1 gennaio 2005;
  Visto l'articolo 8,  comma 10, lettera b), della  medesima legge n.
448   del   1998,  secondo   cui   le   maggiori  entrate   derivanti
dall'incremento  dell'aliquota  sul  gasolio  usato  come  carburante
devono  essere destinate  a compensare  la diminuzione  delle entrate
derivante dalla riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976,  n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;
  Visto l'articolo 8, comma 13, della medesima legge n. 448 del 1998,
il  quale   prevede  che   con  regolamento   da  emanare   ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto  1988, n. 400, sono dettate le
norme di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 8;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  15
gennaio  1999,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 11  del  15
gennaio 1999,  che, per l'anno 1999,  ha fissato in lire  780,731 per
mille litri  l'aliquota dell'accisa  applicata al gasolio  usato come
carburante, con un aumento corrispondente ad una quota pari al 21 per
cento della complessiva variazione da realizzare entro l'anno 2005;
  Considerata la  necessita' di disporre la  corrispondente riduzione
della sovrattassa di  cui all'articolo 8 del  decreto-legge 8 ottobre
1976, n. 691, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976, n. 786;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito il parere della Conferenza  permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 1999;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Per i  pagamenti il  cui  termine scade  successivamente al  31
dicembre 1998, la sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre  1976,  n.  786,  nella misura  stabilita  dal  decreto  del
Ministro delle  finanze 27  dicembre 1997, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n.  303 del 31 dicembre  1997, e' ridotta, per  i pagamenti
effettuati per l'intero anno solare  e per i pagamenti frazionati, da
lire 12.845  a lire  10.145 per  ogni kilowatt  (kW), ovvero  da lire
9.454 a lire 7.467 per ogni cavallo vapore (CV).
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge ai quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Si riporta il testo dell'art. 8,  commi 5 e 10, lettera
          b), della legge n. 448/1998 (Misure di    finanza  pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
            "5.  Fino  al  31 dicembre 2004  le misure delle aliquote
          delle accise sugli  oli    minerali  nonche'  quelle    sui
          prodotti    di  cui  al   comma 7, che, rispetto a   quelle
          vigenti alla data di entrata    in  vigore  della  presente
          legge,  valgono  a  titolo di aumenti intermedi, occorrenti
          per il  raggiungimento  progressivo  della    misura  delle
          aliquote  decorrenti  dal 1   gennaio 2005,  sono stabilite
          con  decreti del  Presidente del Consiglio   dei  Ministri,
          su    proposta   del'apposita Commissione  del CIPE, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri".
            "10. Le  maggiori entrate derivanti per    effetto  delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
              a) (omissis);
            b)   a   compensare  il  minor  gettito  derivante  dalla
          riduzione,  operata   annualmente         nella      misura
          percentuale    corrispondente    a  quella dell'incremento,
          per  il  medesimo anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio
          per  autotrazione, della  sovrattassa di  cui all'art.    8
          del  decreto-legge 8 ottobre 1976,  n. 691, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30  novembre 1976, n. 786.  Tale
          sovrattassa  e' abolita a decorrere dal 1 gennaio 2005;".
            -  Si    riporta l'art.   8 del  decreto-legge 8  ottobre
          1976,  n. 691 (Modificazioni al regime  fiscale  di  alcuni
          prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione):
            "Art.    8.    -  Per    le   autovetture   e   per   gli
          autoveicoli  per  il trasporto promiscuo di persone e    di
          cose  azionati con motore diesel, oltre alla tassa indicata
          nella  tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e
          all'addizionale di  cui alla legge 24 luglio 1961, n.  729,
          e' dovuta  una sovrattassa annuale a favore dello  Stato di
          lire dodicimila per ogni  CV di potenza del motore, con  un
          minimo di lire duecentomila. La  misura della   sovrattassa
          e' ridotta  del cinquanta per cento  per le  autovetture da
          noleggio  di    rimessa  e    per quelle adibite a servizio
          pubblico di piazza.
            La  sovrattassa   deve essere corrisposta contestualmente
          alla tassa di  circolazione  e  con  le  modalita'  e   nei
          termini  per  questa stabiliti.
            In  caso  di  omesso  o  incompleto pagamento  e'  dovuta
          la    pena  pecuniaria da   una a sei volte  la sovrattassa
          annua o  la differenza tra la sovrattassa pagata e   quella
          dovuta,  rapportate  ad  anno,  oltre  al  tributo  o  alla
          differenza del tributo evaso.
            Sono competenti all'accertamento  delle  violazioni  alle
          disposizioni  del  presente  articolo    gli  organi di cui
          all'art. 38   del testo unico  delle  leggi    sulle  tasse
          automobilistiche,  approvato    con  decreto del Presidente
          della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.
            Per i veicoli circolanti nei mesi di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto   la    sovrattassa   deve    essere
          corrisposta   con  apposito versamento secondo le modalita'
          previste per il pagamento della tassa di circolazione,   in
          ragione  di due   dodicesimi dell'importo annuale, entro il
          15 novembre 1976. Per  i veicoli immatricolati nei  mesi di
          novembre e   dicembre  1976  la  sovrattassa    e'  dovuta,
          rispettivamente, nella misura di due e di un dodicesimo.
            Per  quanto    non  diversamente stabilito dal   presente
          articolo, alla sovrattassa si   applicano le   norme  sulle
          tasse    automobilistiche,  di  cui  al  citato testo unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
          febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
            E'  soppresso il n. 4 delle  note alla tariffa C) annessa
          alla legge 27 maggio 1959, n. 356".
            "13. Con regolamento    emanato  ai  sensi  dell'art.  17
          della  legge  23 agosto   1988,   n.  400,  sono    dettate
          norme   di   attuazione    delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal
          comma 10, lettera a)".
            -  Il  testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza    del Consiglio dei Ministri), e' il
          seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del  Consiglio di
          Stato che deve   pronuziarsi entro novanta  giorni    dalla
          richiesta,    possono   essere emanati   i regolamenti  per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle  leggi e dei decreti    legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegratari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            - Il D.P.C.M.  15 gennaio 1999 reca:   "Applicazione  del
          trattamento   fiscale     previsto    dal    decreto    del
          Presidente   del   Consiglio   dei Ministri   in data    15
          gennaio    1999 alle   giacenze  di oli  minerali esistenti
          presso i depositi commerciali ed i distributori stradali di
          carburanti".
           Nota all'art. 1:
            - Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 691/1976, si  veda
          nelle note alle premesse.