IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite, con cadenza annuale, fino al 31 dicembre 2004, tra l'altro, le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, valgono a titolo di aumenti intermedi occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote sui predetti prodotti decorrenti dal 1 gennaio 2005; Visto l'articolo 8, comma 10, lettera b), della medesima legge n. 448 del 1998, secondo cui le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota sul gasolio usato come carburante devono essere destinate a compensare la diminuzione delle entrate derivante dalla riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786; Visto l'articolo 8, comma 13, della medesima legge n. 448 del 1998, il quale prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 8; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, che, per l'anno 1999, ha fissato in lire 780,731 per mille litri l'aliquota dell'accisa applicata al gasolio usato come carburante, con un aumento corrispondente ad una quota pari al 21 per cento della complessiva variazione da realizzare entro l'anno 2005; Considerata la necessita' di disporre la corrispondente riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786; Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Per i pagamenti il cui termine scade successivamente al 31 dicembre 1998, la sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, e' ridotta, per i pagamenti effettuati per l'intero anno solare e per i pagamenti frazionati, da lire 12.845 a lire 10.145 per ogni kilowatt (kW), ovvero da lire 9.454 a lire 7.467 per ogni cavallo vapore (CV).
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ai quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 8, commi 5 e 10, lettera b), della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri". "10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a) (omissis); b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1 gennaio 2005;". - Si riporta l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione): "Art. 8. - Per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel, oltre alla tassa indicata nella tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, e' dovuta una sovrattassa annuale a favore dello Stato di lire dodicimila per ogni CV di potenza del motore, con un minimo di lire duecentomila. La misura della sovrattassa e' ridotta del cinquanta per cento per le autovetture da noleggio di rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico di piazza. La sovrattassa deve essere corrisposta contestualmente alla tassa di circolazione e con le modalita' e nei termini per questa stabiliti. In caso di omesso o incompleto pagamento e' dovuta la pena pecuniaria da una a sei volte la sovrattassa annua o la differenza tra la sovrattassa pagata e quella dovuta, rapportate ad anno, oltre al tributo o alla differenza del tributo evaso. Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente articolo gli organi di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Per i veicoli circolanti nei mesi di entrata in vigore del presente decreto la sovrattassa deve essere corrisposta con apposito versamento secondo le modalita' previste per il pagamento della tassa di circolazione, in ragione di due dodicesimi dell'importo annuale, entro il 15 novembre 1976. Per i veicoli immatricolati nei mesi di novembre e dicembre 1976 la sovrattassa e' dovuta, rispettivamente, nella misura di due e di un dodicesimo. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, alla sovrattassa si applicano le norme sulle tasse automobilistiche, di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. E' soppresso il n. 4 delle note alla tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356". "13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a)". - Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronuziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegratari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - Il D.P.C.M. 15 gennaio 1999 reca: "Applicazione del trattamento fiscale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1999 alle giacenze di oli minerali esistenti presso i depositi commerciali ed i distributori stradali di carburanti". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 691/1976, si veda nelle note alle premesse.