IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
(di  seguito  "testo  unico"),  emanato  con  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385; 
  Visto l'articolo 109, comma 1, del testo unico, in  base  al  quale
coloro  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,   direzione   e
controllo   presso   i   soggetti   iscritti   nell'elenco   previsto
dall'articolo  106  del  testo  unico   (di   seguito   "intermediari
finanziari") devono possedere i requisiti di  professionalita'  e  di
onorabilita' stabiliti  con  regolamento  del  Ministro  del  tesoro,
adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.; 
  Visto l'articolo 109, comma 3, del testo unico, in base al quale il
regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause  che  comportano
la sospensione dalla carica e la sua durata; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
  Sentito l'Ufficio italiano dei cambi; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998; 
  Vista  la  nota  del  7  dicembre  1998  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400,  lo  schema  di
regolamento e' stato comunicato alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di 
  amministrazione e direzione di intermediari finanziari. 
  1. I consiglieri di amministrazione degli  intermediari  finanziari
devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza
fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno
un triennio attraverso l'esercizio di: 
  a) attivita' di  amministrazione  o  di  controllo  ovvero  compiti
direttivi presso imprese; 
  b)  attivita'  professionali  in  materia  attinente   al   settore
creditizio,  finanziario,  mobiliare,   assicurativo   o,   comunque,
funzionali all'attivita' dell'intermediario finanziario; 
  c) attivita' di insegnamento universitario in materie giuridiche  o
economiche; 
  d) funzioni amministrative o dirigenziali presso  enti  pubblici  o
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti  pubblici  o
pubbliche amministrazioni che non  hanno  attinenza  con  i  predetti
settori  purche'  le  funzioni  comportino  la  gestione  di  risorse
economicofinanziarie. 
  2. Il presidente  del  consiglio  di  amministrazione  deve  essere
scelto secondo criteri di professionalita' e competenza  fra  persone
che  abbiano  maturato  un'esperienza  complessiva   di   almeno   un
quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita'  o  delle  funzioni
indicate nel comma 1. 
  3.  L'amministratore  delegato,  l'amministratore   unico   ed   il
direttore  generale  devono  essere  in  possesso  di  una  specifica
competenza  in   materia   creditizia,   finanziaria,   mobiliare   o
assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di
adeguata  responsabilita'  per  un  periodo  non  inferiore   ad   un
quinquennio. La medesima esperienza puo'  essere  stata  maturata  in
imprese   aventi    una    dimensione    comparabile    con    quella
dell'intermediario finanziario presso il quale la carica deve  essere
ricoperta. Analoghi requisiti  sono  richiesti  per  le  cariche  che
comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di  direttore
generale. 
  4. Il  consiglio  di  amministrazione,  nel  verificare,  ai  sensi
dell'art. 109, comma 2, del testo unico, la sussistenza dei requisiti
previsti dai commi 2 e 3, sentito l'interessato, previa contestazione
dei requisiti mancanti da effettuarsi almeno  quindici  giorni  prima
dell'audizione, valuta l'esperienza anche in relazione alle  esigenze
gestionali  dell'intermediario  finanziario,  indicando  nel  verbale
della riunione le valutazioni effettuate. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - Per il  testo dell'art. 109 del D.Lgs. n.  385/1993  v.
          nelle note alle premesse e in nota all'art. 1.
           Note alle premesse:
            -  Il   D.Lgs. 1   settembre 1993,  n. 385,  reca: "Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
            - Il  testo dell'art. 106  del citato  D.Lgs. 1 settembre
          1993, n.  385, e' il seguente:
            "Art.   106.   - 1.   L'esercizio   nei    confronti  del
          pubblico      delle  attivita'    di       assunzione    di
          partecipazioni,  di   concessione  di finanziamenti   sotto
          qualsiasi   forma, di  prestazione di  servizi di pagamento
          e di  intermediazione in cambi e'  riservato a intermediari
          finanziari iscritti  in un   apposito elenco    tenuto  dal
          Ministro del tesoro, che si avvale dell'U.I.C.
            2.   Gli   intermediari  finanziari  indicati  nel  comma
          1  possono svolgere esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
            3.    L'iscrizione    nell'elenco    e'  subordinata   al
          ricorrere  delle seguenti condizioni:
            a) forma   di societa'   per  azioni,  di    societa'  in
          accomandita  per azioni,  di  societa'  a   responsabilita'
          limitata  o  di  societa' cooperativa;
               b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
            c)   capitale  sociale  versato  non inferiore  a  cinque
          volte  il capitale  minimo  previsto per  la   costituzione
          delle societa'  per azioni;
            d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
          esponenti  aziendali  dei requisiti previsti dagli articoli
          108 e 109.
            4. Il Ministro del tesoro, sentiti la  Banca  d'Italia  e
          l'U.I.C.:
            a) specifica  il contenuto  delle attivita'  indicate nel
          comma 1, nonche' in  quali circostanze  ricorra l'esercizio
          nei    confronti  del  pubblico. Il credito al consumo   si
          considera comunque esercitato nei  confronti  del  pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
            b)   per   gli   intermediari   finanziari  che  svolgono
          determinati tipi di attivita', puo', in   deroga  a  quanto
          previsto  dal    comma 3, vincolare la  scelta della  forma
          giuridica,    consentire  l'assunzione    di  altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
            5.    Le  modalita'    di  iscrizione    nell'elenco sono
          disciplinate dal Ministro  del tesoro,   sentito  l'U.I.C.;
          l'U.I.C.  da'    comunicazione  delle iscrizioni alla Banca
          d'Italia e alla Consob.
            6.   L'U.I.C.    puo'   chiedere     agli    intermediari
          finanziari    la  comunicazione  di    dati e   notizie per
          verificare il  permanere delle condizioni per  l'iscrizione
          nell'elenco.
            7.  I  soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo presso   gli intermediari  finanziari
          comunicano  all'U.I.C., con   le  modalita'  dallo   stesso
          stabilite,  le  cariche   analoghe ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura".
            -  Il  testo dell'art.  109,  commi  1 e  3,  del  citato
          D.Lgs.  1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
            "1.  Con   regolamento del Ministro  del tesoro adottato,
          sentiti la Banca  d'Italia e  l'U.I.C., ai  sensi dell'art.
          17, comma   3, della legge   23 agosto    1988,  n.    400,
          vengono   determinati i  requisiti di professionalita' e di
          onorabilita'  dei  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione,   direzione    e  controllo    presso  gli
          intermediari finanziari".
            "3. Il  regolamento previsto  dal comma 1  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate dal comma 2".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto  1988, n.  400,  recante "Disciplina  dell'attivita'
          di  Governo e  ordinamento della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri", e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            - Il  testo dell'art. 109, comma  2, del citato D.Lgs.  1
          settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
            "2.  Il    difetto dei requisiti determina   la decadenza
          dall'ufficio.   Essa   e' dichiarata   dal    consiglio  di
          amministrazione  entro   trenta giorni dalla nomina o dalla
          conoscenza del difetto sopravvenuto".