IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il testo  unico delle leggi in materia  bancaria e creditizia
(di  seguito  "testo  unico")   emanato  con  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385;
  Visto l'articolo 108, comma 1, del  testo unico, in base al quale i
partecipanti  al  capitale  degli intermediari  iscritti  nell'elenco
previsto  dall'articolo  106 del  testo  unico  medesimo (di  seguito
"intermediari   finanziari")   devono   possedere  i   requisiti   di
onorabilita'  stabiliti  con  regolamento del  Ministro  del  tesoro,
adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.;
  Visto l'articolo 108, comma 2, del testo unico, in base al quale il
regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che
deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998;
  Vista  la  nota  del  7  dicembre  1998  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo 17,  comma 3, della  citata legge  n. 400 del  1988, lo
schema  di  regolamento  e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
              Onorabilita' dei partecipanti al capitale
                     di intermediari finanziari
  1.  Chiunque partecipa  in un  intermediario finanziario  in misura
superiore al  5 per  cento del capitale  rappresentato da  azioni con
diritto di voto non puo' esercitare il diritto di voto, inerente alle
azioni o quote eccedenti, qualora:
  a)  sia   stato  sottoposto   a  misure  di   prevenzione  disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della  legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni
ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  b)  sia  stato  condannato  con sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione:
  1) a pena detentiva  per un tempo non inferiore a  sei mesi per uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria,
finanziaria,  mobiliare, assicurativa  e  dalle norme  in materia  di
mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2) alla  reclusione per un tempo  non inferiore a sei  mesi per uno
dei delitti  previsti nel titolo XI  del libro V del  codice civile e
nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  3) alla  reclusione per un  tempo non inferiore  ad un anno  per un
delitto contro la pubblica  amministrazione, contro la fede pubblica,
contro  il patrimonio,  contro l'ordine  pubblico, contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla  reclusione per un  tempo non inferiore  a due anni  per un
qualunque delitto non colposo;
  c)  sia  stato condannato  con  sentenza  che  applica la  pena  su
richiesta delle parti, salvo il caso  di estinzione del reato, ad una
delle pene indicate alla lettera b).  Le pene di cui alla lettera b),
n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.
  2. La disposizione  di cui al comma 1 si  applica anche a chiunque,
indipendentemente   dall'entita'   della  partecipazione   posseduta,
controlla l'intermediario  finanziario ai sensi dell'articolo  23 del
testo unico. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa
l'intera partecipazione.
  3. Qualora il  partecipante sia una persona  giuridica, i requisiti
di cui al comma 1 devono  essere posseduti dagli amministratori e dal
direttore.
  4.  Con riferimento  alle fattispecie  disciplinate da  ordinamenti
stranieri, la  verifica della sussistenza dei  requisiti previsti dal
presente  articolo e'  effettuata sulla  base di  una valutazione  di
equivalenza sostanziale.
  5. Spetta  al presidente dell'assemblea  dei soci, in  relazione ai
suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e
della legittimazione  dei soci, ammettere  o non ammettere al  voto i
soggetti che, sulla base  delle informazioni disponibili, sono tenuti
a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - Per il testo dell'art. 108  del D.Lgs. n. 385/1993,  v.
          nelle note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -  Il   D.Lgs. 1   settembre 1993,  n. 385,  reca: "Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
            - Il  testo dell'art. 106  del citato  D.Lgs. 1 settembre
          1993, n.  385, e' il seguente:
            "1.  L'esercizio  nei confronti   del   pubblico    delle
          attivita'  di assunzione di  partecipazioni, di concessione
          di   finanziamenti sotto qualsiasi  forma,  di  prestazione
          di  servizi   di   pagamento   e   di intermediazione    in
          cambi    e' riservato  a  intermediari  finanziari iscritti
          in un apposito elenco tenuto dal Ministro del  tesoro,  che
          si avvale dell'U.I.C.
            2.   Gli   intermediari  finanziari  indicati  nel  comma
          1  possono svolgere esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
            3.    L'iscrizione    nell'elenco    e'  subordinata   al
          ricorrere  delle seguenti condizioni:
            a)  forma    di  societa'    per azioni, di   societa' in
          accomandita per azioni,  di  societa'  a    responsabilita'
          limitata  o  di  societa' cooperativa;
               b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
            c)   capitale  sociale  versato  non inferiore  a  cinque
          volte  il capitale  minimo  previsto per  la   costituzione
          delle societa'  per azioni;
            d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
          esponenti  aziendali  dei requisiti previsti dagli articoli
          108 e 109.
            4. Il Ministro del tesoro, sentiti la  Banca  d'Italia  e
          l'U.I.C.:
            a) specifica  il contenuto  delle attivita'  indicate nel
          comma 1, nonche' in  quali circostanze  ricorra l'esercizio
          nei    confronti  del  pubblico. Il credito al consumo   si
          considera comunque esercitato nei  confronti  del  pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
            b)   per   gli   intermediari   finanziari  che  svolgono
          determinati tipi di attivita', puo', in   deroga  a  quanto
          previsto  dal    comma 3, vincolare la  scelta della  forma
          giuridica,    consentire  l'assunzione    di  altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
            5.    Le  modalita'    di  iscrizione    nell'elenco sono
          disciplinate dal Ministro  del tesoro,   sentito  l'U.I.C.;
          l'U.I.C.  da'    comunicazione  delle iscrizioni alla Banca
          d'Italia e alla Consob.
            6.   L'U.I.C.    puo'   chiedere     agli    intermediari
          finanziari    la  comunicazione  di    dati e   notizie per
          verificare il  permanere delle condizioni per  l'iscrizione
          nell'elenco.
            7.  I  soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo presso   gli intermediari  finanziari
          comunicano  all'U.I.C., con   le  modalita'  dallo   stesso
          stabilite,  le  cariche   analoghe ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura".
            -  Il  testo  dell'art.  108,  commi  1 e 2, del D.Lgs. 1
          settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
            "1. Il Ministro  del tesoro, sentiti la Banca  d'Italia e
          l'U.I.C., determina, con   regolamento emanato  ai    sensi
          dell'art.  17,    comma  3, della legge 23  agosto 1988, n.
          400, i requisiti    di  onorabilita'  dei  partecipanti  al
          capitale degli intermediari finanziari.
            2.  Con il  regolamento previsto dal comma 1 il  Ministro
          del tesoro stabilisce  la  quota del  capitale   che   deve
          essere   posseduta   per l'applicazione del  medesimo comma
          1. A  questo fine   si considerano anche   le   azioni    o
          quote     possedute  per    il    tramite    di    societa'
          controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400,  recante: "Disciplina  dell'attivita'
          di    Governo e  ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri", e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            - La legge 27 dicembre 1956,  n. 1423, reca:  "Misure  di
          prevenzione  nei   confronti delle  persone pericolose  per
          la  sicurezza e  per la pubblica moralita'".
            - La  legge 31 maggio 1965,  n. 575, reca:  "Disposizioni
          contro la mafia".
            -  Il  titolo  XI del libro   V del codice civile recita:
          "Disposizioni  penali  in  materia  di  societa'  e      di
          consorzi", e il regio decreto del 16  marzo  1942, n.  267,
          recita:    "Disciplina  del    fallimento,   del concordato
          preventivo,  della  amministrazione controllata   e   della
          liquidazione coatta amministrativa".
            -  Il  testo  dell'art 23 del   citato D.Lgs. 1 settembre
          1993, n. 385, e' il seguente:
            "Art. 23.  - 1. Ai  fini del  presente capo il  controllo
          sussiste, anche con  riferimento a  soggetti diversi  dalle
          societa',  nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo  e
          secondo, del codice civile.
            2.  Il    controllo  si considera esistente   nella forma
          dell'influenza  dominante,    salvo    prova     contraria,
          allorche'  ricorra  una  delle seguenti situazioni:
            1)  esistenza  di un soggetto che, in base ad accordi con
          altri soci, ha  il   diritto  di  nominare    o    revocare
          la    maggioranza  degli amministratori  ovvero dispone  da
          solo  della      maggioranza   dei      voti   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria;
            2)  possesso  di   una partecipazione idonea a consentire
          la nomina o la   revoca   della  maggioranza   dei   membri
          del  consiglio   di aministrazione;
            3)  sussistenza   di  rapporti,   anche  tra  soci,    di
          carattere   finanziario     e  organizzativo    idonei    a
          conseguire  uno dei  seguenti effetti:
                a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
            b)  il  coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella  di  altre  imprese ai fini del perseguimento di uno
          scopo comune;
            c) l'attribuzione  di poteri  maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
            d)  l'attribuzione  a  soggetti  diversi      da   quelli
          legittimati  in  base  all'assetto proprietario   di poteri
          nella scelta   di  amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese;
            4)  assoggettamento   a direzione   comune, in base  alla
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          concordanti elementi".