IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23  maggio  1924,
n. 827; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, ed in particolare  l'articolo
8, comma 3; 
  Acquisito il parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni dell'8 gennaio e del 15 gennaio 1999; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 16 marzo e del 23 luglio 1999; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, del Ministro della difesa, del Ministro per
la funzione pubblica e del Ministro per la solidarieta' sociale; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Composizione Ufficio nazionale 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
  a) per "legge", la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme
in materia di obiezione di coscienza; 
  b) per "Ufficio nazionale", l'Ufficio  nazionale  per  il  servizio
civile, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge; 
  c) per "direttore generale", il  direttore  dell'Ufficio  nazionale
per il servizio civile, nominato ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,
della legge. 
  2. Il direttore generale svolge le funzioni proprie degli incarichi
di funzioni  dirigenziali  generali  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 16 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive modifiche  e  integrazioni,  e  cura  i  rapporti  con  il
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con
i  Dipartimenti  e  gli  uffici  della   stessa   Presidenza.   Nello
svolgimento di dette funzioni il Direttore generale si avvale di  una
segreteria particolare alle sue dirette dipendenze. 
  3. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'Ufficio nazionale si
articola in: ufficio di segreteria  generale;  ufficio  del  servizio
civile e ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e
del contenzioso.  L'ufficio  del  servizio  civile  e'  struttura  di
livello dirigenziale generale ed e' diretto da un dirigente  generale
ed articolato  in  servizi  di  livello  dirigenziale.  L'ufficio  di
segreteria generale e l'ufficio amministrativo, del personale,  degli
affari legali e del  contenzioso  sono  strutture  dirette  da  altro
personale  dirigente  e  sono  articolati  in  servizi   di   livello
dirigenziale. L'Ufficio nazionale dispone di sedi regionali,  ubicate
presso il commissariato del Governo  ovvero,  previe  intese  con  le
regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  altre
strutture ubicate a livello regionale. 
  4. Con direttiva  adottata  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.  400,  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri determina i principi  e  gli  obiettivi  delle
convenzioni e degli accordi previsti dall'articolo 8 della  legge,  i
criteri generali per la programmazione degli interventi  dell'Ufficio
nazionale, nonche' i parametri di valutazione delle attivita'  e  gli
altri elementi da considerare nello schema della relazione annuale al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  predisposta  dall'Ufficio
nazionale. 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  reca:
          "Nuove disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e
          sulla contabilita' generale dello Stato". 
            -  Il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  reca:
          "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
          contabilita' generale dello Stato". 
            - Il testo dell'art. 17,  comma  4-bis,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
            "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con i contenuti e con 
          l'osservanza dei criteri che seguono: 
            a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con  i
          Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che  tali
          uffici hanno esclusive competenze di  supporto  dell'organo
          di  direzione  politica  e  di  raccordo   tra   questo   e
          l'amministrazione; 
            b) individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
            c)  previsione  di  strumenti   di   verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche; 
            e) previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali". 
            - Il testo dell'art. 8, comma 3,  della  legge  8  luglio
          1998, n. 230  (Nuove  norme  in  materia  di  obiezione  di
          coscienza), e' il seguente: 
            "3. Per l'organizzazione e il funzionamento  dell'Ufficio
          di cui  al  comma  1,  nonche'  per  la  definizione  delle
          modalita' di  collaborazione  fra  l'Ufficio  stesso  e  le
          regioni con specifico riferimento a  quanto  previsto  alle
          lettere c), d), f) e  g)  del  comma  2,  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica,  e'  emanato,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  sentita  la  Conferenza  dei  presidenti   delle
          regioni delle province autonome,  apposito  regolamento  ai
          sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni.   Con   tale
          regolamento sono  altresi'  definite  le  norme  dirette  a
          disciplinare la gestione delle spese, poste  a  carico  del
          Fondo di  cui  all'art.  19.  La  gestione  finanziaria  e'
          sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti". 
           Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 
          1998 e' il seguente: 
            "Art. 8. -  1.  In  attesa  dell'entrata  in  vigore  dei
          decreti legislativi attuativi della delega di cui  all'art.
          11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo
          1997, n. 59,  e  successive  modificazioni,  e'  istituito,
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  l'Ufficio
          nazionale per il servizio  civile.  La  dotazione  organica
          dell'Ufficio, fissata per  il  primo  triennio  nel  limite
          massimo di  cento  unita',  e'  assicurata  utilizzando  le
          vigenti procedure in materia  di  mobilita'  del  personale
          dipendente  da  pubbliche   amministrazioni,   nonche'   di
          consulenti secondo quanto previsto dalla  legge  23  agosto
          1988, n. 400,  e  successive  modificazioni.  L'Ufficio  e'
          organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed  e'
          diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri,  nominato  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio,
          rinnovabile una sola volta. 
             2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti: 
            a)  organizzare  e  gestire,  secondo   una   valutazione
          equilibrata, anche territorialmente,  dei  bisogni  ed  una
          programmazione  annuale  del  rendimento  complessivo   del
          servizio, da compiere sentite  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, la  chiamata  e  l'impiego
          degli   obiettori   di   coscienza,    assegnandoli    alle
          amministrazioni dello Stato, agli enti e alle 
          organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b); 
            b) stipulare convenzioni con amministrazioni dello Stato,
          enti  o  organizzazioni  pubblici  e  privati  inclusi   in
          appositi  albi  annualmente  aggiornati  presso   l'Ufficio
          stesso e le sedi regionali, per l'impiego  degli  obiettori
          esclusivamente in  attivita'  di  assistenza,  prevenzione,
          cura e riabilitazione, reinserimento  sociale,  educazione,
          promozione culturale, protezione civile, cooperazione  allo
          sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
          ecologica,  salvaguardia   e   fruizione   del   patrimonio
          artistico e ambientale, tutela e incremento del  patrimonio
          forestale,      con      esclusione       di       impieghi
          burocraticoamministrativi; 
            c) promuovere e curare la  formazione  e  l'addestramento
          degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i  Ministeri
          interessati e con le  regioni  competenti  per  territorio,
          appositi corsi generali di preparazione al servizio civile,
          ai quali debbono obbligatoriamente  partecipare  tutti  gli
          obiettori   ammessi   al    servizio,    sia    verificando
          l'effettivita' e l'efficacia del periodo  di  addestramento
          speciale  al  servizio  civile  presso  gli   enti   e   le
          organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4; 
            d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in  via
          eccezionale, tramite le prefetture,  la  consistenza  e  le
          modalita' della prestazione del  servizio  da  parte  degli
          obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con
          le   amministrazioni   dello   Stato,   gli   enti   e   le
          organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e  dei  progetti
          di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
          annualmente con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  e  che  dovra'  comunque  prevedere  verifiche  a
          campione sull'insieme degli  enti  e  delle  organizzazioni
          convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti  e
          le organizzazioni che 
          impieghino piu' di cento obiettori in servizio; 
            e)  predisporre,  d'intesa  con  il  Dipartimento   della
          protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione 
          di difesa civile non armata e non violenta; 
            f)  predisporre  iniziative  di   aggiornamento   per   i
          responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui  alle
          lettere a) e b); 
            g)  predisporre  e  gestire   un   servizio   informativo
          permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con
          il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e  con  i  competenti
          uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani
          piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente
          legge; 
            h)  predisporre,  d'intesa  con  il  Dipartimento   della
          protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
          caso  di  pubblica  calamita'  e  per  lo  svolgimento   di
          periodiche attivita' addestrative; 
            i) predisporre il regolamento generale di disciplina 
          per gli obiettori di coscienza; 
            l) predisporre il regolamento di gestione 
          amministrativa del servizio civile. 
            3. Per l'organizzazione e il  funzionamento  dell'Ufficio
          di cui  al  comma  1,  nonche'  per  la  definizione  delle
          modalita' di  collaborazione  fra  l'Ufficio  stesso  e  le
          regioni con specifico riferimento a  quanto  previsto  alle
          lettere c), d), f) e  g)  del  comma  2,  con  decreto  del
          Presidente della  Repubblica,  e'  emanato,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  sentita  la  Conferenza  dei  presidenti   delle
          regioni delle province autonome,  apposito  regolamento  ai
          sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni.   Con   tale
          regolamento sono  altresi'  definite  le  norme  dirette  a
          disciplinare la gestione delle spese, poste  a  carico  del
          Fondo di  cui  all'art.  19.  La  gestione  finanziaria  e'
          sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. 
            4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data
          di entrata in vigore del regolamento di  cui  al  comma  3,
          sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i)  e
          l). Sugli schemi di  tali  regolamenti  e'  preventivamente
          acquisito il parere 
          delle competenti commissioni parlamentari. 
            5. Per un periodo massimo  di  due  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui  al
          comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero  della
          difesa ai fini della gestione annuale del contingente. 
            6.  Al  fine  di  assicurare  la   necessaria   immediata
          operativita' dell'Ufficio di cui al comma 1, la  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri   puo'   avvalersi   in   via
          transitoria  di  personale   militare   in   posizione   di
          ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa,
          ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti al
          comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi 
          resi disponibili dai distretti militari. 
            7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del   presente
          articolo, valutato in lire 850 milioni  annue  a  decorrere
          dall'anno  1998,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 1998-2000, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica per l'anno finanziario 1998,  allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
            8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
            - Il testo degli articoli 16 e 19 del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni (Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche  e  revisione  di  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 
          421), e' il seguente: 
            "Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di  uffici  dirigenziali
          generali).  -  1.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
          generali,  comunque  denominati,  nell'ambito   di   quanto
          stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti
          compiti e poteri: 
            a) formulano proposte ed esprimono pareri al 
          Ministro, nelle materie di sua competenza; 
            b) curano l'attuazione dei piani, programmi  e  direttive
          generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
          gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti  e
          gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti  devono
          perseguire e attribuiscono le  conseguenti  risorse  umane,
          finanziarie e materiali; 
            c) adottano gli atti  relativi  all'organizzazione  degli
          uffici di livello dirigenziale non generale; 
            d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi  ed
          esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle
          entrate rientranti nella competenza dei propri 
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
            e) dirigono, coordinano  e  controllano  l'attivita'  dei
          dirigenti   e    dei    responsabili    dei    procedimenti
          amministrativi, anche con potere  sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; 
            f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il 
          potere di conciliare e di transigere; 
            g) richiedono direttamente pareri agli organi  consultivi
          dell'amministrazione e rispondono ai rilievi  degli  organi
          di controllo sugli atti di competenza; 
            h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del
          personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 
            i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli  atti  e  i
          provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
            l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e
          degli organismi internazionali nelle materie di  competenza
          secondo le specifiche direttive  dell'organo  di  direzione
          politica, sempreche' tali rapporti non siano  espressamente
          affidati ad apposito ufficio o organo. 
            2.  I   dirigenti   di   uffici   dirigenziali   generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente e in tutti i  casi  in  cui  il  Ministro  lo
          richieda o lo ritenga opportuno. 
            3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1
          puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti   preposti   a
          strutture  organizzative  comuni  a  piu'   amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni. 
            4. Gli atti e  i  provvedimenti  adottati  dai  dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici dirigenziali generali di cui  al  presente  articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
            5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui
          vertice  e'   preposto   un   segretario   generale,   capo
          dipartimento o altro  dirigente  comunque  denominato,  con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di 
          livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri". 
            "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -  1.  Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale e per il passaggio ad  incarichi  di  funzioni
          dirigenziali diverse si tiene conto della  natura  e  delle
          caratteristiche  dei   programmi   da   realizzare,   delle
          attitudini e  della  capacita'  professionale  del  singolo
          dirigente, anche in relazione ai  risultati  conseguiti  in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e  al
          passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art.  2103,
          primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza
          di mansioni. 
            2. Tutti gli incarichi di direzione  degli  uffici  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata  non
          inferiore a due anni e non  superiore  a  sette  anni,  con
          facolta' di rinnovo. Il trattamento economico  e'  regolato
          ai sensi dell'art. 
          24 ed ha carattere onnicomprensivo. 
            3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli
          incarichi di direzione  di  strutture  articolate  al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia del ruolo unico di cui  all'art.  23  o,
          con contratto a tempo determinato, a  persone  in  possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6. 
            4. Gli incarichi di direzione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  sono  conferiti  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, a dirigenti  della  prima  fascia  del
          ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura  non  superiore
          ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo  unico  ovvero,
          con contratto a tempo determinato, a  persone  in  possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6. 
            5. Gli incarichi di direzione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale sono  conferiti,  con  decreto  del  dirigente
          generale, ai dirigenti assegnati al suo  ufficio  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, lettera c). 
            6. Gli incarichi  di  cui  ai  commi  precedenti  possono
          essere conferiti con contratto a tempo determinato,  e  con
          le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico  e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti pubblici o privati o aziende pubbliche e  private  con
          esperienza acquisita per almeno un quinquennio in  funzioni
          dirigenziali, o  che  abbiano  conseguito  una  particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o   da
          concrete esperienze di lavoro, o  provenienti  dai  settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato. Il trattamento economico puo'  essere  integrato  da
          una indennita' commisurata  alla  specifica  qualificazione
          professionale,  tenendo  conto  della   temporaneita'   del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche competenze  professionali.  Per  il  periodo  di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni  sono  collocati   in   aspettativa   senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
            7. Gli incarichi di direzione degli  uffici  dirigenziali
          di cui ai commi precedenti sono revocati nelle  ipotesi  di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive   generali   e   per   i    risultati    negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso  di  risoluzione
          consensuale del contratto individuale di cui  al  comma  2,
          dell'art. 24. 
            8. Gli incarichi di direzione degli  uffici  dirigenziali
          di cui al comma  3  possono  essere  confermati,  revocati,
          modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto  sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i quali non si sia provveduto si intendono confermati  fino
          alla loro naturale scadenza. 
            9. Degli incarichi  di  cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali  dei  soggetti  prescelti.  10.  I
          dirigenti ai quali  non  sia  affidata  la  titolarita'  di
          uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi  di
          vertice delle amministrazioni  che  ne  abbiano  interesse,
          funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri
          incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita'
          per l'utilizzazione dei predetti dirigenti  sono  stabilite
          con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3. 
            11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero   degli   affari   esteri    nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
            12. Per il personale di  cui  all'art.  2,  comma  4,  il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore". 
            - Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera e), della citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: 
            "2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi 
          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: 
            a)-d) (Omissis); 
            e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il
          buon andamento  e  l'efficienza  degli  uffici  pubblici  e
          promuove le verifiche necessarie; in  casi  di  particolare
          rilevanza puo' richiedere al Ministro competente  relazioni
          e verifiche amministrative".