IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il
quale dispone che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2,  della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono stabiliti gli
importi  dei  crediti  comprensivi  o  costituiti  solo  da  sanzioni
amministrative o interessi,  accertati anche in via  definitiva e non
pagati  per i  quali  non si  fa  luogo ad  iscrizione  nei ruoli  o,
comunque, alla riscossione;
  Considerato che per i tributi  erariali, regionali e locali di ogni
specie, non ancora  accertati o non pagati sino al  31 dicembre 1997,
si  ritiene  opportuno   abbandonare,  per  economicita'  dell'azione
amministrativa,  gli importi  fino a  lire ventimila,  concernenti il
solo tributo;
  Visto che  il citato articolo 16,  comma 2, della legge  n. 146 del
1998 dispone,  altresi', che gli  importi dei crediti  da abbandonare
possano comprendere anche le sanzioni amministrative e gli interessi;
  Considerato che  per abbandonare i  crediti di tributo fino  a lire
ventimila   non   ancora   accertati   dall'Amministrazione   occorre
abbandonare  crediti per  sanzioni ed  interessi moratori  mediamente
pari  a   lire  dodicimila   per  un   totale  complessivo   di  lire
trentaduemila  e che  nei limiti  di tale  importo, per  economicita'
dell'azione  amministrativa,  e'   opportuno  abbandonare  i  crediti
comunque non accertati o non corrisposti fino al 31 dicembre 1997;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 gennaio 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 1999;
  Sulla  proposta del  Ministro  delle finanze,  di  concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Non si fa luogo  all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione  dei crediti  relativi ai  tributi erariali,  regionali e
locali  di ogni  specie  comprensivi o  costituiti  solo da  sanzioni
amministrative o  interessi, qualora l'ammontare dovuto,  per ciascun
credito,  con  riferimento  ad  ogni  periodo  d'imposta  non  superi
l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.
  2. Se l'importo del credito supera  il limite previsto nel comma l,
si  fa   luogo  all'accertamento,  all'iscrizione  a   ruolo  e  alla
riscossione per l'intero ammontare.
  3. La  disposizione di  cui al  comma 1 non  si applica  qualora il
credito  tributario,  comprensivo  o   costituito  solo  da  sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno
un  biennio, degli  obblighi  di versamento  concernenti un  medesimo
tributo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 16 aprile 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                   Ciampi, Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1999
  Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 15
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano    invariati  i valori e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il  testo  del    comma 2 dell'art. 16 della legge   8
          maggio 1998, n.  146 (Disposizioni  per la  semplificazione
          e    la  razionalizzazione del sistema  tributario  e   per
          il    funzionamento     dell'Amministrazione   finanziaria,
          nonche' disposizioni varie  di carattere tributario), e' il
          seguente:
            "2.  Con regolamento  da emanare  ai sensi  dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge    23  agosto  1988, n.   400, sono
          stabiliti  gli    importi  dei  crediti,  comprensivi     o
          costituiti  solo  da   sanzioni amministrative o interessi,
          accertati anche in via definitiva e non pagati per i  quali
          non    si    fa   luogo   a    iscrizione   nei   ruoli  o,
          comunque,  alla riscossione".
            -  Il comma  2 dell'art.   17   della legge    23  agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio   dei  Ministri)
          prevede   che con decreto  del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione  del Consiglio  dei Ministri,  sentito
          il   Consiglio di  Stato, siano emanati  i regolamenti  per
          la disciplina delle   materie,  non  coperte    da  riserva
          assoluta    di  legge  prevista  dalla Costituzione, per le
          quali le leggi della Repubblica, autorizzando   l'esercizio
          della   potesta' regolamentare  del Governo, determinano le
          norme generali   regolatrici  della  materia  e  dispongano
          l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
          in vigore delle norme regolamentari.