IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale dispone che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione; Considerato che per i tributi erariali, regionali e locali di ogni specie, non ancora accertati o non pagati sino al 31 dicembre 1997, si ritiene opportuno abbandonare, per economicita' dell'azione amministrativa, gli importi fino a lire ventimila, concernenti il solo tributo; Visto che il citato articolo 16, comma 2, della legge n. 146 del 1998 dispone, altresi', che gli importi dei crediti da abbandonare possano comprendere anche le sanzioni amministrative e gli interessi; Considerato che per abbandonare i crediti di tributo fino a lire ventimila non ancora accertati dall'Amministrazione occorre abbandonare crediti per sanzioni ed interessi moratori mediamente pari a lire dodicimila per un totale complessivo di lire trentaduemila e che nei limiti di tale importo, per economicita' dell'azione amministrativa, e' opportuno abbandonare i crediti comunque non accertati o non corrisposti fino al 31 dicembre 1997; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 gennaio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila. 2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma l, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 15
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere tributario), e' il seguente: "2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.