IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE

                           di concerto con

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'articolo  80,  comma 12, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", che demanda al Ministro dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, il compito di
stabilire  le  tariffe  per  le  operazioni di revisione svolte dalla
Direzione  generale  della  motorizzazione  civile e dei trasporti in
concessione  e dalle imprese di cui allo stesso articolo 80, comma 8,
nonche'  quelle  inerenti  i controlli periodici sulle officine e sui
controlli  a  campione  effettuati  dalla  Direzione  generale  della
motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione ai sensi dello
stesso articolo 80, comma 10;
  Considerata  la  necessita'  che  l'esecuzione  delle revisioni dei
veicoli da parte della Direzione generale della motorizzazione civile
e  dei trasporti in concessione avvenga senza che cio' costituisca un
onere  per  lo  Stato  e  pertanto ogni spesa relativa resti a carico
dell' utente;
  Ritenuto  che  l'esecuzione  delle  revisioni  dei veicoli da parte
delle imprese di autoriparazione debba consentire alle stesse un equo
utile, connesso con l'esercizio della loro attivita';
  Visto  il  proprio  decreto  in data 10 novembre 1994, con il quale
sono  state  fissate le tariffe relative alle operazioni di revisione
dei veicoli a motore e loro rimorchi;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dover adeguare le citate tariffe alle
mutate esigenze del mercato;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso nel- l'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 novembre 1998;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del l988
(nota n. 583 del 2 febbraio 1999);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  La  tariffa riguardante le operazioni di revisione eseguite dai
funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione e' fissata in L. 50.000. Il relativo importo
deve  avere  luogo  mediante versamento sul conto corrente postale n.
9001  intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e
trasporti in concessione - Roma.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali,
e  operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
          - Si riporta il testo dei commi 8, 10 e 12 dell'art. 80 del
nuovo  codice  della  strada,  approvato con D.Lgs. n. 285/1992, come
modificato  dall'art.  36  del  D.Lgs.  10  settembre 1993, n. 360, e
corretto  con  erratacorrige  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993:
          "8.  Il  Ministro  dei  trasporti, al fine di assicurare in
relazione  a  particolari  e  contingenti  situazioni operative degli
uffici  provinciali  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  il
rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli
a  motore  capaci  di contenere al massimo sedici persone compreso il
conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t,
puo',  per singole province individuate con proprio decreto, affidare
in  concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni  ad imprese di
autoriparazione  che  svolgono  la  propria attivita' nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese  che,  esercendo  in  prevalenza  attivita'  di  commercio di
veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio,
l'attivita'  di  autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte
nel  registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di
cui  all'art.  2,  comma  1,  della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le
suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai
consorzi  e  alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente  costituiti  tra  imprese iscritte ognuna almeno in una
diversa   sezione   del  medesimo  registro,  in  modo  da  garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni".
          10.  Il  Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di
cui  al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti
a  revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine
delle  imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita' di
cui  all'art.  19,  commi 1, 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1986, n.
870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso
di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali
e  profili  professionali  corrispondenti  alle  qualifiche  della ex
carriera  direttiva  tecnica, individuati nel regolamento. I relativi
importi  a  carico  delle  officine  dovranno essere versati in conto
corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione
al  capitolo  3566  del Ministero dei trasporti, la cui denominazione
viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro".
          "12.  Il  Ministro  dei  trasporti, con proprio decreto, di
concerto  con  il  Ministro  del tesoro, stabilisce le tariffe per le
operazioni   di  revisione  svolte  dalla  Direzione  generale  della
M.C.T.C.  e  dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti
ai  controlli  periodici  sulle  officine  ed ai controlli a campione
effettuati  dal  Ministero  dei  trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C., ai sensi del comma 10" .
          -   Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1998
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri),  prevede che con decreto ministeriale
possano  essere  adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro  o  di  autorita'  sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente  conferisca  tale potere. Tali regolamenti, per materie
di  competenza  di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali,   ferma   restando   la   necessita'  di  apposita
autorizzazione  da  parte  della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali  non  possono  dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti  emanati  dal  Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma   4   dello   stesso  articolo  stabilisce  che  gli  anzidetti
regolamenti  debbano  recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla  registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.