IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

   Vista  la  direttiva  91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

   Vista  la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991,
relativa  alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole;

   Vista  la  direttiva  98 /15 /CE, recante modifica della direttiva
91/271 /CEE, per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I;

   Vista  la  legge  22  febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli
articoli  36  e  37  che  prevedono  il  recepimento  delle direttive
91/271/CEE  e  91/676/CEE  e ogni necessaria modifica ed integrazione
allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico della normativa
vigente;

   Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  ed  in  particolare
l'articolo 6;

   Vista  la  legge  24  aprile  1998,  n,.  128,  ed  in particolare
l'articolo 17 che delega il Governo ad apportare "le modificazioni ed
integrazioni   necessaire   al  coordinamento  e  il  riordino  della
normativa    vigente    in    materia    di    tutela   delle   acque
dall'inquinamento";

   Vista  la  legge  5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche ed
integrazioni,  concernente  disposizioni  .  in  materia  di  risorse
idriche;

   Visto  il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche  e  integrazioni,  concernente l'attuazione delle direttive
91/156/CE  sui  rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

   Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

   Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236;

   Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;

   Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

   Viste  le  preliminari  deliberazioni  del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 3 dicembre 1998 e del 15 gennaio 1999;

   Sentita  la  conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;

   Acquisiti  i  pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;

   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 1999;

   Sulla  proposta  del  Ministro  per le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con i Ministri della sanita',
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, per le politiche
agricole,  dei  lavori  pubblici, dei trasporti e. della navigazione,
delle  finanze,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione
economica,  per  gli  affari  regionali, di grazia e giustizia, degli
affari esteri e per la funzione pubblica;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                             Articolo 1
                             (Finalita')

   1.  Il  presente  decreto  definisce la disciplina generale per la
tutela  delle  acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i
seguenti obiettivi:

   a)  prevenire,  e  ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;

   b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate
protezioni di quelle destinate a particolari usi;

   c)  perseguire  usi  sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorita' per quelle potabili;

   d)  mantenere  la  capacita' naturale di autodepurazione dei corpi
idrici,  nonche'  la  capacita'  di  sostenere  comunita'  animali  e
vegetali ampie e ben diversificate.

   2.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  al  comma 1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti:

   a)  l'individuazione  di  obiettivi  di  qualita' ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;

   b)  la  tutela  integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito  di  ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di
controlli e di sanzioni;

   c)  il  rispetto  dei  valori  limite  agli scarichi fissati dallo
Stato,  nonche'  la  definizione  di  valori limite in relazione agli
obiettivi di qualita' del corpo recettore;

   d)   l'adeguamento  dei  sistemi  di  fognatura,  collettamento  e
depurazione  degli  scarichi  idrici, nell'ambito del servizio idrico
integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.36;

   e)  l'individuazione  di  misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;

   f)   l'individuzione   di   misure  tese  alla  conservazione,  al
risparmio, al ritualizzo ed al riciclo delle risorse idriche.

   3. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata
dal  presente  decreto  nel  rispetto  di quelle disposizioni in esso
contenute   che,  per  la  loro  natura  riformatrice,  costituiscono
principi   fondamentali   della   legislazione   statale   ai   sensi
dell'articolo  117,  primo  comma,  della  Costituzione. Le regioni a
statuto  speciale  e  le  province.  autonome  di Trento e di Bolzano
adeguano  la  propria legislazione al presente decreto secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.