IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari; Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte; Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattierocaseario; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468; Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che all'articolo 6 autorizza il Ministro della sanita' a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera; Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera; Visto il decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per le politiche agricole per la disciplina delle modalita' procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 1; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 22 aprile 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999; Ritenuta l'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento in considerazione del termine previsto per le comunicazioni dell'A.I.M.A.; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6655 del 18 maggio 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Comunicazioni dell'A.I.M.A. 1. Entro il 1 giugno 1999, l'A.I.M.A. comunica ai produttori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i quantitativi di riferimento di fine periodo e le produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, nonche' i quantitativi individuali di inizio periodo 1998-1999, come previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43. Le assegnazioni 1998-1999 valgono come assegnazioni provvisorie per il periodo 1999-2000. I dati oggetto delle predette comunicazioni sono altresi' comunicati a ciascun acquirente, sulla base dei propri conferenti per il periodo 1997-1998, attraverso appositi elenchi. Ai fini delle trattenute del prelievo supplementare per i periodi oggetto di comunicazione, gli acquirenti sono tenuti a considerare, fino alla comunicazione delle quote definitive di fine periodo, esclusivamente le quote indicate in tali elenchi. I dati contenuti nelle suddette comunicazioni sono resi dall'A.I.M.A. integralmente disponibili, entro lo stesso termine, alle regioni e province autonome, attraverso il sistema informatico e con elenchi nominativi suddivisi per tipologia di anomalie di cui al comma 4 e per provincia. L'A.I.M.A. fornisce altresi' alle regioni e province autonome tutti i dati contenuti nelle comunicazioni di cui al presente comma, con le stesse modalita' utilizzate ai fini delle informazioni rese con riguardo alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 27 gennaio 1998, n. 5, con le ulteriori implementazioni che saranno concordate tra l'A.I.M.A. e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. 2. Per i fini di cui al comma 1, l'A.I.M.A. fa pervenire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano gli elenchi dei mutamenti di titolarita' di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, gli elenchi delle istanze di mobilita' nonche' dei contratti di affitto o vendita di sola quota, aventi efficacia ai fini della determinazione della quota di fine periodo 1997-1998 e di inizio periodo 1998-1999, risultanti al sistema informativo, distinguendo in tale ambito quelli approvati dalle regioni, quelli non approvati e quelli con anomalie che ne impediscono l'applicabilita'. 3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano comunicano tempestivamente all'A.I.M.A. le variazioni non ancora trasmesse e risultanti al sistema informativo, ovvero quelle per le quali e' intervenuta l'approvazione o modifica successiva, nonche' l'eventuale correzione delle anomalie di cui al comma 2. 4. Le anomalie, di cui agli elenchi del comma 1, sono le seguenti: a) modelli L1, ovvero dichiarazioni di vendita diretta non firmati da produttori; la segnalazione viene effettuata anche nei casi in cui il produttore non abbia firmato una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1; b) modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta privi dell'indicazione del numero dei capi o con indicazione del numero dei capi uguale a zero, e contemporanea assenza di capi per l'anno 1997 accertata ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5; c) modelli L1 o dichiarazioni di vendita diretta, recanti l'indicazione del numero dei capi, relativi ad aziende per le quali risulti l'assenza di capi per l'anno 1997, accertata ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5; d) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca per mancata produzione nel periodo 1997-1998, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993; e) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca parziale per ridotta produzione nel quinquennio dal 1993-1994 al 1997-1998, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993. 5. Le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie degli aggiornamenti di quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 4-bis, della legge 27 aprile 1999, n. 118, che costituiscono titolo immediatamente esecutivo nei confronti degli acquirenti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Si trascrive il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattierocaseario): "3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'A.I.M.A., entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua: a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, gia' accertati per detto periodo ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarita' ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome; b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera a) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'A.I.M.A., e delle anomalie in essi riscontrate. 4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, l'A.I.M.A. provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000". - Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 2 della legge 27 gennaio 1998, n. 5 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera): "5. L'A.I.M.A. comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali". - Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, recante: "Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattierocaseario", e' il seguente: "Art. 21 (Mutamenti nella conduzione delle aziende). - 1. In caso di successione ereditaria, frazionamento o accorpamento, acquisto o affitto dell'azienda o in presenza di ogni altro atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, il nuovo conduttore deve inviare, entro quindici giorni dalla variazione intervenuta, copia della relativa documentazione all'A.I.M.A. che, verificatane la regolarita', provvede a recepire dette variazioni in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'art. 4 della legge n. 468/1992. 2. Un'apposita comunicazione deve essere, altresi', effettuata alle regioni e all'associazione di appartenenza. 3. Il nuovo conduttore comunica agli acquirenti del precedente conduttore la variazione intervenuta, fornendo la relativa documentazione. 4. Tale variazione va riportata a cura dell'acquirente nella dichiarazione prevista all'art. 7 del presente regolamento. 5. Nei casi di esproprio dell'azienda il conduttore puo' continuare ad esercitare la propria attivita' produttiva su un altro terreno conservando la titolarita' della quota. 6. Di tale modifica il conduttore e' tenuto a dare comunicazione all'A.I.M.A., alla regione ove e' ubicata l'azienda espropriata nonche', se la nuova azienda e' ubicata in una regione diversa, a quest'ultima. 7. In caso di produttore associato la predetta comunicazione deve essere effettuata anche all'associazione interessata. 8. Ai fini del versamento del prelievo da parte dell'acquirente e dell'applicazione della compensazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, i mutamenti intervenuti durante il periodo nella conduzione delle aziende non hanno incidenza anche nel caso in cui il nuovo conduttore non sia socio dell'associazione alla quale era associato il precedente conduttore". - Si trascrive il testo del comma 4-bis dell'art. 1 della legge 27 aprile 1999, n. 118 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattierocaseario): "4-bis. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente ". - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569 (Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattierocaseario): "Art. 2 (Perdita della quota). - 1. La mancata commercializzazione di latte o prodotti lattieri per un intero periodo comporta per il produttore titolare di quota la perdita della stessa, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo. 2. Il periodo di cui al comma 1 e' elevato a due periodi qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause: a) prolungata inattivita' conseguente ad inabilita' del produttore medesimo; b) esproprio della superficie agricola dell'azienda; c) furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte; d) catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda; e) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera; f) epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dalla autorita' veterinaria, che compromettano la produzione lattiera. 3. A tal fine il produttore interessato deve presentare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione, al competente ufficio regionale entro trenta giorni dal termine del periodo di mancata commercializzazione. 4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo successivo alla mancata commercializzazione, a meno che il produttore non comunichi, entro il 15 dicembre del primo periodo successivo, al competente, ufficio regionale: a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione; b) la cessione o l'affitto dell'azienda; c) la cessione o l'affitto della quota. 5. Le regioni, individuati i produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattieri nell'arco di un periodo, valutate le istanze di cui al comma 3 e preso atto delle comunicazioni di cui al comma 4, comunicano all'A.I.M.A. gli elementi necessari per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. 6. Le regioni devono far pervenire all'A.I.M.A. la comunicazione di cui al precedente comma entro il 15 gennaio di ciascun anno. 7. Nei casi previsti dal regolamento CEE n. 2066/92 non si applica all'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992". "Art. 3 (Riduzione della quota). - 1. Le regioni svolgono controlli a verificare la rispondenza della quantita' di prodotto commercializzata alla quota assegnata a ciascun produttore. 2. Ove la quantita' commercializzata risulti per cinque periodi consecutivi inferiore al 75 per cento della quota spettante al produttore, il quantitativo di riferimento viene ridotto al livello della media di prodotto commercializzato nell'arco dei predetti cinque periodi. 3. In caso di applicazione del comma 2 le regioni provvedono a comunicare i nuovi quantitativi all'A.I.M.A., per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. 4. Le regioni devono far pervenire all'A.I.M.A. la comunicazione di cui al comma 3 entro il 15 gennaio di ciascun anno".