IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992,  che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e dei prodotti lattierocaseari;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo
1993,  che  stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  del prelievo
supplementare nel settore del latte;
  Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel
settore lattierocaseario;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993,
n.  569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre
1992, n. 468;
  Visto  il  decreto-legge  19  maggio  1997, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che all'articolo 6
autorizza il Ministro della sanita' a disporre una rilevazione
  straordinaria  di  tutti  i  capi  bovini presenti nelle aziende da
  latte;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  gennaio  1998, n. 5, recante misure
urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera;
  Visto  il  decreto-legge  15  giugno  1998, n. 182, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1998, n. 276, recante modifiche
alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera;
  Visto  il  decreto-legge  1  marzo  1999,  n.  43,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed in particolare
l'articolo  1,  comma  5,  che prevede l'emanazione di un decreto del
Ministro  per le politiche agricole per la disciplina delle modalita'
procedurali  per  addivenire alle determinazioni definitive, da parte
delle  regioni  e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei
commi 3 e 4 del suddetto articolo 1;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espressa nella seduta del 22 aprile 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;
  Ritenuta  l'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento
in   considerazione   del   termine  previsto  per  le  comunicazioni
dell'A.I.M.A.;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota n. 6655 del 18 maggio 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                     Comunicazioni dell'A.I.M.A.

  1.  Entro  il  1  giugno  1999,  l'A.I.M.A. comunica ai produttori,
mediante  raccomandata  con  avviso di ricevimento, i quantitativi di
riferimento  di  fine periodo e le produzioni commercializzate per il
periodo  1997-1998,  nonche'  i  quantitativi  individuali  di inizio
periodo  1998-1999,  come  previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, del
decreto-legge  1 marzo 1999, n. 43. Le assegnazioni 1998-1999 valgono
come  assegnazioni  provvisorie  per  il  periodo  1999-2000.  I dati
oggetto  delle  predette  comunicazioni  sono  altresi'  comunicati a
ciascun  acquirente,  sulla base dei propri conferenti per il periodo
1997-1998,  attraverso appositi elenchi. Ai fini delle trattenute del
prelievo  supplementare  per  i periodi oggetto di comunicazione, gli
acquirenti  sono  tenuti a considerare, fino alla comunicazione delle
quote definitive di fine periodo, esclusivamente le quote indicate in
tali elenchi. I dati contenuti nelle suddette comunicazioni sono resi
dall'A.I.M.A.  integralmente  disponibili,  entro  lo stesso termine,
alle regioni e province autonome, attraverso il sistema informatico e
con  elenchi nominativi suddivisi per tipologia di anomalie di cui al
comma  4 e per provincia. L'A.I.M.A. fornisce altresi' alle regioni e
province  autonome  tutti i dati contenuti nelle comunicazioni di cui
al  presente  comma, con le stesse modalita' utilizzate ai fini delle
informazioni rese con riguardo alle comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo  2,  comma 5, della legge 27 gennaio 1998, n. 5, con le
ulteriori  implementazioni che saranno concordate tra l'A.I.M.A. e le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
  2.  Per  i  fini  di  cui  al comma 1, l'A.I.M.A. fa pervenire alle
regioni  e  province  autonome  di  Trento  e Bolzano gli elenchi dei
mutamenti  di  titolarita'  di  cui  all'articolo  21 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  dicembre 1993, n. 569, gli elenchi
delle istanze di mobilita' nonche' dei contratti di affitto o vendita
di  sola  quota,  aventi efficacia ai fini della determinazione della
quota  di  fine  periodo  1997-1998  e  di  inizio periodo 1998-1999,
risultanti al sistema informativo, distinguendo in tale ambito quelli
approvati  dalle  regioni, quelli non approvati e quelli con anomalie
che ne impediscono l'applicabilita'.
  3.  Sulla  base  degli  elenchi  di  cui  al  comma 2, le regioni e
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano comunicano tempestivamente
all'A.I.M.A.  le  variazioni  non  ancora  trasmesse  e risultanti al
sistema  informativo,  ovvero  quelle  per  le  quali  e' intervenuta
l'approvazione  o modifica successiva, nonche' l'eventuale correzione
delle anomalie di cui al comma 2.
 4. Le anomalie, di cui agli elenchi del comma 1, sono le seguenti:
a) modelli L1, ovvero dichiarazioni di vendita diretta non firmati da
   produttori; la segnalazione viene effettuata anche nei casi in cui
   il  produttore  non  abbia  firmato  una  qualsiasi  delle  pagine
   costituenti il modello L1;
b) modelli    L1   o   dichiarazioni   di   vendita   diretta   privi
   dell'indicazione  del numero dei capi o con indicazione del numero
   dei capi uguale a zero, e contemporanea assenza di capi per l'anno
   1997 accertata ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5;
c) modelli   L1   o   dichiarazioni   di   vendita  diretta,  recanti
   l'indicazione  del  numero  dei  capi,  relativi ad aziende per le
   quali  risulti  l'assenza  di  capi  per l'anno 1997, accertata ai
   sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5;
d) azienda di produzione potenzialmente soggetta a revoca per mancata
   produzione  nel  periodo  1997-1998,  ai sensi dell'articolo 2 del
   decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993;
e) azienda  di  produzione  potenzialmente soggetta a revoca parziale
   per ridotta produzione nel quinquennio dal 1993-1994 al 1997-1998,
   ai   sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica n. 569 del 1993.
  5.   Le   regioni  sono  autorizzate  a  rilasciare  certificazioni
provvisorie degli aggiornamenti di quota che abbiano efficacia per il
periodo  1999-2000, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma
4-bis,  della  legge 27 aprile 1999, n. 118, che costituiscono titolo
immediatamente esecutivo nei confronti degli acquirenti.
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
          -  Si  trascrive  il  testo  del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
          "3.   Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

           Note all'art. 1:
            -   Si   trascrive   il   testo   dei   commi   3   e   4
          dell'art.  1  del decreto-legge  1   marzo 1999,   n.    43
          (Disposizioni urgenti  per  il settore lattierocaseario):
            "3.   Ai    fini  dell'esecuzione    della  compensazione
          nazionale   per  il  periodo  1997-1998  l'A.I.M.A.,  entro
          trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1,
          effettua:
            a)    l'aggiornamento dei  quantitativi  individuali  per
          il  periodo 1997-1998,    gia'   accertati    per     detto
          periodo      ai   sensi    del decreto-legge   n.  411  del
          1997,   e   successive   modificazioni    ed  integrazioni,
          sulla    base   dei   mutamenti di   titolarita'  ai  sensi
          dell'art. 21 del decreto del   Presidente della  Repubblica
          23  dicembre 1993,  n. 569,  e delle  informazioni relative
          ai contratti   ed alle mobilita' fornite  dalle  regioni  e
          province autonome;
            b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le
          modalita'  di cui  all'art. 2,  comma 5,  del decreto-legge
          n.   411 del   1997, e successive     modificazioni      ed
          integrazioni,       dei       quantitativi  individuali  di
          riferimento  di  cui    alla  lettera a)   delle produzioni
          commercializzate per il periodo  1997-1998, risultanti  dai
          modelli L1 pervenuti all'A.I.M.A., e delle anomalie in essi
          riscontrate.
            4.   Con la  medesima comunicazione  di cui  al comma  3,
          l'A.I.M.A.    provvede  all'aggiornamento  definitivo   dei
          quantitativi  individuali  di riferimento  per  il  periodo
          1998-1999,   di  cui  all'art.  5   del decreto-legge    n.
          411    del      1997,   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni, sulla  base dei mutamenti  di titolarita'  ai
          sensi del decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 569
          del  1993,  e delle informazioni relative  ai contratti  ed
          alle  mobilita'    fornite  dalle  regioni     e   province
          autonome.  Tali    aggiornamenti  sono    validi anche come
          attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000".
            - Si  trascrive il  testo del  comma 5 dell'art.  2 della
          legge 27  gennaio  1998,  n.  5  (Misure  urgenti  per  gli
          accertamenti in materia di produzione lattiera):
            "5.  L'A.I.M.A.  comunica ai   produttori, entro sessanta
          giorni dalla data   di entrata   in vigore    del  presente
          decreto,  mediante    lettera raccomandata con  ricevuta di
          ritorno,  i    quantitativi  di   riferimento   individuali
          assegnati    ed i  quantitativi di  latte commercializzato,
          accertati   ai sensi   dei   commi  da    1  a    3;    gli
          interessati    possono  presentare,  a   pena di decadenza,
          ricorso di riesame  entro quindici giorni  dalla   data  di
          ricezione   della    suddetta   comunicazione,  utilizzando
          l'apposito  modulo predisposto   dall'Azienda e fornendo le
          necessarie prove documentali".
            - Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1993,  n. 569, recante: "Regolamento
          di  esecuzione  della legge   26   novembre 1992,  n.  468,
          concernente misure  urgenti  nel settore lattierocaseario",
          e' il seguente:
            "Art. 21 (Mutamenti  nella conduzione delle  aziende).  -
          1.  In  caso  di  successione   ereditaria, frazionamento o
          accorpamento,   acquisto o affitto    dell'azienda    o  in
          presenza    di   ogni   altro atto   o  fatto giuridico che
          comporti un mutamento  del    conduttore  dell'azienda,  il
          nuovo  conduttore deve inviare, entro quindici giorni dalla
          variazione   intervenuta,      copia   della       relativa
          documentazione      all'A.I.M.A.   che,   verificatane   la
          regolarita', provvede    a  recepire  dette  variazioni  in
          occasione    della pubblicazione   dei bollettini  previsti
          nell'art.  4 della legge n. 468/1992.
            2.  Un'apposita  comunicazione  deve  essere,   altresi',
          effettuata alle regioni e all'associazione di appartenenza.
            3.    Il nuovo  conduttore  comunica agli  acquirenti del
          precedente conduttore    la     variazione     intervenuta,
          fornendo   la   relativa documentazione.
            4.     Tale     variazione     va    riportata  a    cura
          dell'acquirente   nella dichiarazione prevista  all'art.  7
          del presente regolamento.
            5.  Nei casi di esproprio dell'azienda il conduttore puo'
          continuare ad esercitare  la propria  attivita'  produttiva
          su  un    altro  terreno  conservando  la titolarita' della
          quota.
            6. Di  tale modifica il   conduttore e' tenuto  a    dare
          comunicazione all'A.I.M.A.,  alla  regione  ove e'  ubicata
          l'azienda    espropriata nonche', se   la nuova azienda  e'
          ubicata  in una regione  diversa, a quest'ultima.
            7.  In  caso    di  produttore  associato  la    predetta
          comunicazione deve essere effettuata anche all'associazione
          interessata.
            8.  Ai  fini    del  versamento  del  prelievo da   parte
          dell'acquirente e dell'applicazione della compensazione  di
          cui  all'art.  11  del presente regolamento,   i  mutamenti
          intervenuti   durante  il  periodo  nella conduzione  delle
          aziende  non hanno incidenza anche nel caso in cui il nuovo
          conduttore  non sia  socio  dell'associazione   alla  quale
          era associato il precedente conduttore".
            -  Si  trascrive  il  testo del   comma 4-bis dell'art. 1
          della legge 27 aprile  1999,    n.  118    (Conversione  in
          legge, con  modificazioni, del decreto-legge 1 marzo  1999,
          n.  43,  recante    disposizioni  urgenti  per  il  settore
          lattierocaseario):
            "4-bis. In   attesa dell'aggiornamento    definitivo,  le
          regioni    e le province   autonome  sono    autorizzate  a
          rilasciare  certificazioni provvisorie dei    trasferimenti
          di  azienda    con  quota  o  di    sola  quota che abbiano
          efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione  che  tali
          trasferimenti  riguardino  aziende    con quote ovvero solo
          quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati    ed
          accertati ai sensi della normativa vigente ".
            -    Si trascrive   il testo  degli  articoli 2  e 3  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 23 dicembre  1993,
          n. 569 (Regolamento di esecuzione della legge  26  novembre
          1992,  n.    468,  concernente  misure  urgenti nel settore
          lattierocaseario):
            "Art.  2  (Perdita  della  quota).    -  1.  La   mancata
          commercializzazione  di latte   o prodotti lattieri per  un
          intero periodo comporta   per il produttore  titolare    di
          quota    la  perdita    della  stessa,   fatto salvo quanto
          previsto  nelle  successive   disposizioni   del   presente
          articolo.
            2.  Il periodo di cui al comma 1 e' elevato a due periodi
          qualora   il   produttore   dimostri   che    la    mancata
          commercializzazione  sia  imputabile  ad una delle seguenti
          cause:
            a) prolungata inattivita' conseguente  ad inabilita'  del
          produttore medesimo;
               b) esproprio della superficie agricola dell'azienda;
            c)  furto  o perdita accidentale del patrimonio bovino da
          latte;
            d)  catastrofe  naturale  che  abbia colpito  in  maniera
          notevole l'azienda;
            e)      distruzione      dei     fabbricati     destinati
          all'allevamento  della mandria lattiera;
            f) epizoozie  e altre  cause sanitarie, comprovate  dalla
          autorita'  veterinaria,  che  compromettano  la  produzione
          lattiera.
            3.   A     tal  fine  il    produttore  interessato  deve
          presentare apposita istanza,   corredata   dalla   relativa
          documentazione,    al   competente ufficio  regionale entro
          trenta giorni   dal  termine    del  periodo    di  mancata
          commercializzazione.
            4.  La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo
          successivo alla  mancata  commercializzazione,  a  meno che
          il  produttore  non comunichi,  entro il  15 dicembre   del
          primo      periodo  successivo,    al  competente,  ufficio
          regionale:
               a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione;
               b) la cessione o l'affitto dell'azienda;
               c) la cessione o l'affitto della quota.
            5.   Le   regioni,  individuati    i    produttori    che
          non      hanno commercializzato latte   o prodotti lattieri
          nell'arco  di un periodo, valutate  le  istanze    di   cui
          al   comma   3  e   preso  atto  delle comunicazioni di cui
          al comma 4, comunicano all'A.I.M.A. gli elementi  necessari
          per l'aggiornamento dei bollettini  di cui all'art. 4 della
          legge n. 468/1992.
            6.  Le  regioni  devono  far  pervenire  all'A.I.M.A.  la
          comunicazione di  cui  al  precedente  comma  entro  il  15
          gennaio di ciascun anno.
            7.  Nei casi previsti dal regolamento  CEE n. 2066/92 non
          si applica all'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992".
            "Art. 3 (Riduzione della quota). - 1. Le regioni svolgono
          controlli a     verificare     la     rispondenza     della
          quantita'      di      prodotto commercializzata alla quota
          assegnata a ciascun produttore.
            2.   Ove la   quantita'  commercializzata    risulti  per
          cinque  periodi consecutivi   inferiore   al 75  per  cento
          della quota  spettante  al produttore, il  quantitativo  di
          riferimento  viene    ridotto al livello della   media   di
          prodotto commercializzato  nell'arco  dei  predetti  cinque
          periodi.
            3.  In    caso di   applicazione del  comma 2  le regioni
          provvedono a comunicare i nuovi quantitativi  all'A.I.M.A.,
          per  l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della
          legge n. 468/1992.
            4.  Le  regioni  devono  far  pervenire  all'A.I.M.A.  la
          comunicazione  di  cui  al  comma  3 entro il 15 gennaio di
          ciascun anno".