IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  28  gennaio  1999, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni
urgenti relative a missioni internazionali di pace;
  Visto   il  decreto-legge  21  aprile  1999,  n.  110,  concernente
autorizzazione  all'invio  in  Albania ed in Macedonia di contingenti
italiani  nell'ambito  della missione NATO per compiti umanitari e di
protezione  militare,  nonche' rifinanziamento del programma italiano
di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi;
  Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione
delle  Nazioni  Unite  n.  1244  del  10  giugno 1999, riguardante la
missione internazionale di pace nel Kosovo;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   volte   a   disciplinare  la  partecipazione  italiana
nell'ambito  della missione di cui alla predetta risoluzione, nonche'
ad  assicurare  la continuazione della partecipazione dei contingenti
italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex
Jugoslavia, in Albania e ad Hebron;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  I termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e 2, 3-quater,
comma 1, 3-quinquies, comma 1, e 3-sexies, comma 1, del decreto-legge
28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare
alle  missioni  internazionali  nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999.
  2.  Restano  ferme  le  disposizioni previste dagli articoli 3-bis,
3-quater,  3-  quinquies,  3-sexies  e 3-septies del decreto-legge 28
gennaio  1999,  n.  12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1999, n. 77.