La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'accordo  di  cooperazione  tra  il  Regno del Belgio, la Repubblica
federale  di  Germania,  la  Repubblica  francese,  il  Granducato di
Lussemburgo,  il  Regno  del  Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il
Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la
Repubblica  d'Austria,  il  Regno  di  Danimarca,  la  Repubblica  di
Finlandia,  il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della
convenzione  di  Schengen,  e la Repubblica di Islanda ed il Regno di
Norvegia,  relativo all'eliminazione del controlli delle persone alle
frontiere  comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo
il 19 dicembre 1996.