IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997,  n.
127, introdotto dall'articolo 2, comma  33,  della  legge  16  giugno
1998, n. 191; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1997,
n. 513; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni; 
  Vito il decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
n. 495, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere favorevole del Garante per la protezione  dei  dati
personali, comunicato con nota n. 781 del 24 febbraio 1999; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 1999; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 1999; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro  dei
lavori pubblici; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                            Autorizzazione 
  1. Ai fini dell'installazione  ed  esercizio  di  impianti  per  la
rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di
traffico limitato ai sensi dell'articolo  17,  comma  133-bis,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della
legge 16 giugno 1998, n. 191, i comuni richiedono l'autorizzazione al
Ministero  dei  lavori  pubblici,   Ispettorato   generale   per   la
circolazione e la sicurezza stradale. 
  2. La domanda deve contenere: 
  a) una relazione sulle  caratteristiche  tecnico  funzionali  degli
impianti e delle loro prestazioni, con l'indicazione degli estremi di
omologazione o di approvazione e gli  eventuali  elaborati,  grafici,
fotografici, informatici o di altro  genere  che  il  comune  intende
allegare; 
  b) l'indicazione degli obiettivi che il  comune  persegue  e  delle
modalita' di utilizzazione degli impianti ai sensi degli articoli  3,
5 e 6. 
  3. L'autorizzazione di cui  al  comma  1  e'  rilasciata  entro  il
termine di novanta giorni dalla  data  di  ricevimento  dell'istanza,
previa   verifica   dell'omologazione   o   dell'approvazione   delle
apparecchiature  utilizzate  nell'impianto  di  rilevazione  e  delle
compatibilita' con gli obiettivi indicati dal comune. 
  4. In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine
di cui al comma 3, l'esercizio degli impianti si intende autorizzato,
salva la facolta' del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale,  di  verificare
la sussistenza dei requisiti  richiesti  per  l'autorizzazione  e  di
disporre, se del caso,  con  provvedimento  motivato,  la  cessazione
dell'esercizio degli impianti. 
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puoinviare messaggi alla Camere.
            Indice le elezioni della nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice    il   "referendum"     popolare     nei     casi
          previsti   dalla Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onoreficienze della Repubblica".
            -  L'art.    17, comma 133-bis,   della legge   15 maggio
          1997,   n. 127, introdotto dall'art.  2,  comma  33,  della
          legge 16 giugno 1998, n. 191, e' il seguente:
            "133-bis. Con regolamento  da emanare ai sensi  dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri, previo
          parere della  Conferenza unificata di cui all'art. 8    del
          decreto   legislativo   28  agosto  1997,    n.  281,  sono
          disciplinate  le  procedure  per  la  autorizzazione   alla
          installazione  ed esercizio di impianti per la  rilevazione
          degli  accessi  di veicoli ai centri storici e  alle zone a
          traffico limitato delle  citta' ai  fini  dell'accertamento
          delle  violazioni    delle    disposizioni    in  tema   di
          limitazione del  traffico  veicolare  e  della  irrogazione
          delle relative sanzioni.  Con  lo stesso  regolamento  sono
          indiduate le  finalita' perseguibili  nella  rilevazione  e
          nella  utilizzazione  dei  dati, nonche'  le  categorie  di
          soggetti  che    possono    accedere    ai   dati personali
          rilevati a mezzo degli impianti".
            - La legge 7 agosto 1990, n.  241, reca: "Nuove norme  in
          materia  di procedimento   amministrativo e  di  diritto di
          accesso ai  documenti amministrativi".
            - La legge 31 dicembre 1996,  n. 675, reca: "Tutela delle
          persone e di altri soggetti  rispetto  al  trattamento  dei
          dati personali".
            -   Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  10
          novembre 1997, n.  513,  reca:  "Regolamento contenente   i
          criteri    e le   modalita'   di applicazione dell'art. 15,
          comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia    di
          formazione,  archiviazione e  trasmissione di documenti con
          strumenti informatici e telematici".
            -  Il decreto  legislativo  30  aprile 1992,  n.   285  e
          successive   modificazioni,   reca:   "Nuovo  codice  della
          strada".
            -  Il  decreto    del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n.  495,  reca: "Regolamento  di  attuazione
          e  di  esecuzione del  nuovo codice della strada".
            -   L'art.   17,   comma   2,   della   legge  23  agosto
          1988,  n.   400 (Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
          ordinamento della Presidente del  Consiglio  dei  Ministri)
          e  successive  modificazioni,  e'  il seguente:
            "2.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari".
            -   L'art.   8   del   decreto   legislativo   28  agosto
          1997,   n.   281 (Definizione   e    ampliamento      delle
          attribuzioni   della  conferenza permanente per  i rapporti
          tra lo   Stato, le   regioni e   le  province  autonome  di
          Trento  e  Bolzano   ed unificazione,  per le materie  ed i
          compiti   di interesse   comune    delle  regioni,    delle
          province  e  dei comuni, con  la conferenza  Statocitta' ed
          autonomie locali),  e' il seguente:
            "Art. 8  (Conferenza Statocitta'  ed autonomie locali   e
          conferenza unificata). -  1. La  conferenza Statocitta'  ed
          autonomie    locali  e' unificata   per le   materie   e  i
          compiti   di    interesse  comune    delle  regioni,  delle
          province,  dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la
          conferenza Statoregioni.
            2. La conferenza Statocitta'  ed    autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  Ministro  della    sanita',  il   presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il  presidente   dell'Unione province  d'Italia  -  UPI  ed
          il  presidente   dell'Unione   nazionale comuni,  comunita'
          ed  enti    montani  -  UNCEM.    Ne  fanno   parte inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia designati  dall'UPI.   Dei   quattordici  sindaci
          designati     dall'ANCI,  cinque  rappresentano  le  citta'
          individuate dall'art. 17 della legge 8  giugno    1990,  n.
          142.  Alle  riunioni possono  essere invitati  altri membri
          del       Governo,     nonche'     rappresentanti        di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.   La  conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          in cui il presidente ne ravvisi la necessita' o  qualora ne
          faccia   richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI  o
          dell'UNCEM.
            4.  La conferenza  unificata di   cui al   comma  1    e'
          convocata    dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri    o,  su sua delega, dal Ministro per gli  affari
          regionali o, se   tale incarico  non  e'    conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
           Nota all'art. 1:
            -  Per il  testo  del comma  133-bis dell'art.  17  della
          legge  n.  127/1997 vedi nelle note alle premesse.