IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da ultimo  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista la direttiva CEE del  Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'articolo  8 del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992,  n. 536,  relativo all'attuazione della  direttiva del
Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di
protezione  contro l'introduzione  negli  Stati  membri di  organismi
nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19
febbraio   1996,  concernente   le   misure   di  protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai  vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;
  Vista la decisione della Commissione U.E. numero 1999/50/CE dell'11
gennaio 1999, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a
talune disposizioni  della direttiva  n. 77/93/CEE del  Consiglio per
quanto riguarda i tuberiseme di patata originari del Canada;
  Considerato  che  le  misure fitosanitarie  previste  nel  presente
regolamento   farebbero   escludere   i   rischi   fitosanitari   per
l'introduzione   in  Italia   del  "Clavibacter   michiganensis  ssp.
sepedonicus" e del "Potato spindle tuber viroid";
  Atteso  che  tali  misure  rivestono carattere  di  urgenza  e  che
pertanto le  disposizioni contenute nel presente  regolamento debbono
immediatamente  entrare in  vigore,  per evitare  i rischi  derivanti
dall'introduzione  in  Italia  di  organismi  portatori  di  malattie
diffusive pericolose per la produzione vegetale;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 6191 del 14 aprile 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I tuberi  seme di  patata delle  varieta' "Atlantic",  "Donna",
"Kennebec",  "Russet Burbank",  "Sebago",  "Shepody"  e "Yocon  Gold"
originari dal Canada, possono  essere introdotti nel territorio della
Repubblica italiana dal 15 gennaio 1999 al 3l marzo 1999.
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione   competente per   materia ai
          sensi  dell'art.    10  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvata con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  leggi    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
            Per  le   direttive e   le decisioni  camunitarie vengono
          forniti gli estremi    di  pubblicazione    nella  Gazzetta
          Ufficiale delle  Comunita' europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -    La  legge   18   giugno 1931,   n. 987,   e'   stata
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del   24 agosto  1931,
          n.  194.    (Disposizioni  per  la  difesa    delle  piante
          coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle   cause nemiche  e
          sui relativi servizi).
            -    Il  regio   decreto   12   ottobre 1933   n.   1700,
          pubblicato  nella Gazzetta   Ufficiale  del   22   dicembre
          1933,   n.   295,  concerne l'approvazione  del regolamento
          per  l'applicazione  della legge  18 giugno 1931,  n.  987,
          recante   disposizioni per la difesa delle piante coltivate
          e  dei prodotti agrari  dalle cause nemiche e  sui relativi
          servizi e successive modificazioni.
            -   Il regio   decreto 2   dicembre    1937,  n.    2504,
          pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938,
          n. 40, reca  modificazioni  al  regolamento  approvato  con
          Regio  decreto  12  ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione
          della  legge  18    giugno  1931,   n.   987,   concernente
          disposizioni  per la  difesa delle  piante coltivate  e dei
          prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.
            -  La    legge  25   novembre 1971, n.   1096, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana  del 22
          dicembre 1971,   n. 322,  reca  "Disciplina  dell'attivita'
          sementiera".
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno
          1978, n. 373, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale    della
          Repubblica  italiana  del  18 luglio 1978,   n. 199,   reca
          modifiche ed  integrazioni alla  legge 25 novembre 1971, n.
          1096.
            - La  direttiva  n.  77/1993/CEE  del  Consiglio  del  21
          dicembre 1976 e' pubblicata nella GUCE serie L n. 26 del 31
          gennaio 1977.
            -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n.   536 (Attuazione    della  direttiva  n.
          91/683/CEE    concernente  le misure di protezione   contro
          l'introduzione negli Stati  membri di organismi  nocivi  ai
          vegetali e ai  prodotti vegetali) pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana n.  7 dell'11 gennaio
          1993, e' il seguente:
            "Art.  8. -  1. Il   Ministro dell'agricoltura   e  delle
          foreste con proprio decreto provvede a:
            a)   recepire   le  direttive  fitosanitarie  comunitarie
          di  natura esclusivamente tecnica;
            b) fissare i punti di frontiera del territorio  nazionale
          attraverso  i  quali   i vegetali   e loro prodotti  devono
          essere  introdotti nella Comunita';
            c)  riconoscere  le  zone  protette sulla   base    delle
          indicazioni comunitarie, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4,
          della direttiva;
            d)  definire le   caratteristiche, i casi e le  modalita'
          di rilascio del "passaporto delle piante" di  cui  all'art.
          1 paragrafo 3, lettera f) della direttiva, sulla base delle
          indicazioni comunitarie".
            -   Il   testo  del  comma  2  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  4  giugno  1997,  n.  143  (Conferimento  alle
          regioni  delle  funzioni amministrative in   materia     di
          agricoltura       e     pesca       e      riorganizzazione
          dell'amministrazione centrale), e' il seguente:
            "2.   Ferme  restando,  fino  all'adozione  di  eventuali
          ulteriori decreti legislativi ai  sensi dell'art.  1  della
          legge    15  marzo  1997, n. 59, fino alla ristrutturazione
          prevista  dal  capo  II   della   medesima   legge,      le
          attribuzioni   di   altre  amministrazioni    centrali,  il
          Ministero   svolge,   altresi',   per   quanto   gia'    di
          competenza      del  soppresso  Ministero    delle  risorse
          agricole, alimentari  e forestali, compiti   di  disciplina
          generale  e    di  coordinamento   nazionale nelle seguenti
          materie:  scorte  e approvvigionamenti  alimentari;  tutela
          della qualita' dei  prodotti    agroalimentari;  educazione
          alimentare  di  carattere   non   sanitario;   ricerca    e
          sperimentazione,    svolte    da  istituti    e  laboratori
          nazionali;  importazione    ed  esportazione   dei prodotti
          agricoli  e  alimentari,     nell'ambito  della   normativa
          vigente;   interventi   di     regolazione  dei    mercati;
          regolazione delle  sementi e materiale   di   propagazione,
          del    settore     fitosanitario   e     dei fertilizzanti;
          registri   di varieta' vegetali,  libri    genealogici  del
          bestiame   e   libri   nazionali  dei     boschi  da  seme;
          salvaguardia e tutela delle    biodiversita'  vegetali    e
          animali,    dei rispettivi   patrimoni genetici;   gestione
          delle  risorse  ittiche  marine   di  interesse  nazionale;
          impiego     di    biotecnologie  innovative   nel   settore
          agroalimentare;  specie cacciabili  ai sensi  dell'art. 18,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi  reti
          infrastrutturali  di  irrigazione dichiarate   di rilevanza
          nazionale,  di cui alla  legge 8 novembre 1986, n.  752,  e
          al  decreto  legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
          modificazioni ed integrazioni".
            -  La  decisione  1999/50/CE  della  Commissione  dell'11
          gennaio 1999 e' pubblicata nella GUCE Serie L n. 16 del  21
          gennaio 1999.
            -  Il    testo dei commi  3 e 4 dell'art.  17 della legge
          n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".