IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da ultimo  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista la direttiva CEE del  Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'articolo  8 del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992,  n. 536,  relativo all'attuazione della  direttiva del
Consiglio n. 91/683/CEE  del 19 dicembre 1991,  concernente le misure
di protezione  contro l'introduzione negli Stati  membri di organismi
nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19
febbraio 1996,  e successive modificazioni, concernente  le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica italiana degli organismi nocivi  ai vegetali o ai prodotti
vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale";
  Vista la continua diffusione nel Regno dei Paesi Bassi del batterio
fitopatogeno Pseudomonas (Ralstonia) solanacearum (Smith) Smith, come
comunicato nello scorso mese di  agosto dal servizio fitosanitario di
detto paese alla Commissione U.E. ed agli Stati membri;
  Ritenuta la malattia altamente pericolosa per le coltivazioni delle
patate  e  delle  altre  solanacee nel  territorio  della  Repubblica
italiana;
  Considerato che  le misure fitosanitarie contenute  nella direttiva
n.  77/93/CEE non  sono  adeguate alla  difesa  fitosanitaria per  le
colture anzidette;
  Atteso  che  tali  misure  rivestono carattere  di  urgenza  e  che
pertanto le  disposizioni contenute nel presente  regolamento debbono
immediatamente  entrare in  vigore,  per evitare  i rischi  derivanti
dall'introduzione  in  Italia  di  organismi  portatori  di  malattie
diffusive pericolose per la produzione vegetale;
  Vista la  decisione della Commissione  n. 98/738/CE del  9 dicembre
1998 che modifica  la decisione n. 95/506/CE che  autorizza gli Stati
membri  ad  adottare,  a  titolo  provvisorio,  misure  fitosanitarie
supplementari contro  la propagazione dello  Pseudomonas solanacearum
(Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di  Stato  n.  49/1999,  espresso
nell'adunanza del  22 marzo  1999, dalla  sezione consultiva  per gli
atti normativi;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art.  17, comma  3, della  legge 23  agosto 1988,  n. 400,
effettuata con nota n. 6404, del 30 aprile 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            Scopo generale
  1. Le patate  del raccolto 1998 originarie  dell'Olanda, siano esse
tuberiseme,  da   consumo,  da  foraggio  e   per  la  trasformazione
industriale, introdotte  e commercializzate nel  territorio nazionale
sino al  20 agosto  1999, devono  essere sottoposte  agli adempimenti
previsti dal presente regolamento.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  leggi modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le   direttive e   le decisioni  comunitarie vengono
          forniti gli estremi    di  pubblicazione    nella  Gazzetta
          Ufficiale delle  Comunita' europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -    La  legge   18   giugno 1931,   n. 987,   e'   stata
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1931, n.
          194.
            -   Il regio   decreto 12   ottobre    1933,  n.    1700,
          pubblicato   nella Gazzetta   Ufficiale  del   22  dicembre
          1933,  n.   295,  concerne l'approvazione  del  regolamento
          per   l'applicazione   della legge  18 giugno 1931, n. 987,
          recante  disposizioni per la difesa delle piante  coltivate
          e  dei prodotti agrari  dalle cause nemiche e  sui relativi
          servizi e successive modificazioni.
            -    Il  regio    decreto 2   dicembre   1937, n.   2504,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre  1938,
          n.  40,  reca  modificazioni  al  regolamento approvato con
          Regio decreto 12 ottobre 1933, n.  1700,  per  l'esecuzione
          della     legge   18  giugno  1931,    n.  987,  contenente
          disposizioni  per la  difesa delle  piante coltivate  e dei
          prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.
            - La   legge 25 novembre    1971,  n.    1096,  e'  stata
          pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del 22 dicembre 1971, n.  322.
            - Il decreto del Presidente della   Repubblica  8  giugno
          1978,  n.  373 - pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana del 18  luglio  1978,  n.  199  -  reca
          modifiche  ed  integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n.
          1096.
            -  La    direttiva  77/1993/CEE  del    Consiglio  del 21
          dicembre  1976 e' pubblicata nella GUCE serie L n.  26  del
          31 gennaio 1977.
            -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n.  536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana n.  7 dell'11 gennaio 1993, e' il
          seguente:
            "Art.  8. -  1. Il   Ministro dell'agricoltura   e  delle
          foreste con proprio decreto provvede a:
            a)   recepire   le  direttive  fitosanitarie  comunitarie
          di  natura esclusivamente tecnica;
            b) fissare i punti di frontiera del territorio  nazionale
          attraverso  i  quali   i vegetali   e loro prodotti  devono
          essere  introdotti nella Comunita';
            c)  riconoscere  le  zone  protette sulla   base    delle
          indicazioni comunitarie, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4,
          della direttiva;
            d)  definire le   caratteristiche, i casi e le  modalita'
          di rilascio del "passaporto delle piante" di  cui  all'art.
          1,  paragrafo  3,  lettera  f), della direttiva, sulla base
          delle indicazioni comunitarie".
            - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e'  stato
          pubblicato  nella    Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica
          italiana n.  129, del  5 giugno 1997.
            - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e'  stato
          pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica
          italiana  n.  129 del  5 giugno 1997.
            -  La  decisione  98/738/CE  della    Commissione  del  9
          dicembre 1998, e' pubblicata nella GUCE serie L n. 354, del
          30  dicembre  1998,  mentre la decisione   95/506/CE  della
          Commissione  del 24  novembre  1995,   e' pubblicata  nella
          GUCE serie L n. 291 del 6 dicembre 1995.
            -  Il    testo dei commi  3 e 4 dell'art.  17 della legge
          n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della lora emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".