IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo  17, comma  1, lettera a),  della legge  23 agosto
1988, n. 400;
  Vista la  legge 18 gennaio  1994, n. 59, recante  ordinamento della
professione di teonologo alimentare;
  Uditi  i pareri  del  Consiglio di  Stato,  espressi dalla  Sezione
consultiva per gli  atti normativi nelle adunanze del  2 luglio 1998,
del 21 dicembre 1998 e del 7 giugno 1999;
  Viste le osservazioni della Corte dei conti in data 1 marzo 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 25 giugno 1999;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Pubblici dipendenti iscritti all'albo
                      con annotazione a margine
  1. I tecnologi alimentari impiegati dello Stato o di altra pubblica
amministrazione ai  quali, secondo gli ordinamenti  loro applicabili,
e' vietato  l'esercizio della libera  professione e che  pertanto, ai
sensi dell'articolo 3,  comma 2, della legge 18 gennaio  1994, n. 59,
possono,  a richiesta,  essere  iscritti all'albo  con annotazione  a
margine  attestante  il  loro stato  giuridicoprofessionale,  debbono
depositare  presso  la  segreteria   dell'ordine,  per  ogni  singolo
incarico, la relativa  autorizzazione rilasciata dall'amministrazione
di appartenenza.
  2.  Per   ogni  incarico  autorizzato,  il   consiglio  dell'ordine
regionale consegna  all'interessato il timbro professionale  che deve
essere restituito al termine dell'espletamento dell'incarico stesso.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il comma  1, dell'art.  17 della  legge n.    400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di  Governo  e  riordinamento
          della   Presidenza   del Consiglio  dei    Ministri),  come
          modificato    dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.
          29,  prevede    che  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,  previa  deliberazione  del     Consiglio   dei
          Ministri,  sentito  il  parere del Consiglio di   Stato che
          deve pronunziarsi entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,
          possano essere emanati regolamenti per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    della
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
            - Il  comma 4  dello stesso articolo  stabilisce che  gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Nota all'art. 1:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3  della legge 18
          gennaio 1994, n.   59  (Ordinamento  della  professione  di
          tecnologo alimentare):
            "Art.  3  (Esercizio    della  professione).  -  1.   Per
          l'esercizio della professione  di  tecnologo  alimentare e'
          obbligatoria  l'iscrizione all'albo di cui all'art. 27.
            2. I laureati    in  scienze  e  tecnologie    alimentari
          dipendenti   dello   Stato     o  di     altra     pubblica
          amministrazione  ai  quali, secondo   gli ordinamenti  loro
          applicabili,  e' vietato di  norma l'esercizio della libera
          professione, possono a  richiesta essere iscritti  all'albo
          con  annotazione      a      margine      attestante     il
          loro     stato giuridicoprofessionale. In tal caso,    essi
          possono  svolgere attivita' professionale solo nei  casi ed
          alle condizioni  previsti dalle norme che  disciplinano  il
          rapporto di pubblico impiego.
            3.  Presso  gli  ordini di appartenenza degli iscritti di
          cui al comma 2 e' conservato il  timbro  professionale  che
          viene consegnato di volta in  volta  agli  interessati  per
          gli  eventuali  atti  professionali autorizzati.
            4.  Gli iscritti di cui al comma 2 ai quali, in deroga al
          divieto di cui  al  medesimo  comma,  siano   eventualmente
          conferiti    incarichi speciali,   devono  sottostare  alla
          disciplina  dell'ordine  per  i medesimi incarichi.
            5. Gli iscritti all'albo  dipendenti  dello  Stato  o  di
          altra  pubblica amministrazione,   ai quali  e'  consentito
          l'esercizio della   libera professione,    sono    soggetti
          alla  disciplina   dell'ordine   solo   per quanto riguarda
          tale esercizio.
            6.  Gli iscritti  ad un albo regionale hanno  facolta' di
          esercitare la professione  in  tutto  il  territorio  dello
          Stato".