IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344; Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte di organismi sanitari pubblici, nonche' di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie in regime di convenzione o di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. 2. Il medesimo decreto disciplina anche, limitatamente a quanto specificamente previsto, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute in ambito sanitario da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1. 3. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme in materia di "Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - La legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, reca norme di "Delega al Governo in materia di tutela delle persone odi altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, reca: "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici". - La legge 6 ottobre 1998, n. 344, reca: "Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento di dati personali". - Il D.L. 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 24, reca: "Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, concerne la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; in particolare, il testo dell'art. 14 e' il seguente: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di ''decreto legislativo'' e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni". Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 1 della citata legge n. 675 del 1996: "Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi' i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) per ''banca di dati'', qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; b) per ''trattamento'', qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; c) per ''dato personale'', qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; d) per ''titolare'', la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; e) per ''responsabile'', la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; f) per ''interessato'', la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per ''comunicazione'', il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; h) per ''diffusione'', il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per ''dato anonimo'', il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile; l) per ''blocco'', la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; m) per ''Garante'', l'autorita' istituita ai sensi dell'art. 30".