IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento  dei  dati  personali  e le raccomandazioni del Consiglio
d'Europa ivi citate;
  Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
  Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
  Visto  il  decreto-legge  17  febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 luglio 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il Ministro di grazia e
giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                Ambito di applicazione e definizioni

  1.  Il presente decreto disciplina il trattamento dei dati idonei a
rivelare  lo stato di salute da parte di organismi sanitari pubblici,
nonche' di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie
in  regime  di  convenzione  o  di  accreditamento  con  il  Servizio
sanitario nazionale.
  2.  Il  medesimo  decreto  disciplina anche, limitatamente a quanto
specificamente  previsto,  i trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato  di  salute in ambito sanitario da parte di soggetti diversi da
quelli indicati nel comma 1.
  3.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le definizioni
elencate  nell'articolo  1  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, di
seguito denominata "legge".
 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato al Governo  se non con determinazione  di principi
          e  criteri   direttivi e  soltanto per  il tempo limitato e
          per oggetti definiti.
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -    La  legge   31 dicembre   1996, n.   675, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio  1997,    reca
          norme  in  materia  di  "Tutela  delle persone   o di altri
          soggetti rispetto al trattamento  dei dati personali".
            -   La legge   31 dicembre   1996, n.    676,  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio 1997,  reca
          norme di "Delega al Governo in materia   di tutela    delle
          persone  odi   altri soggetti   rispetto al trattamento dei
          dati personali".
            -  Il D.Lgs.  11 maggio  1999,  n. 135,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n.  113  del  17    maggio  1999,  reca:
          "Disposizioni  integrative della  legge  31 dicembre  1996,
          n.  675,  sul trattamento  di  dati sensibili da parte  dei
          soggetti pubblici".
            -  La  legge 6 ottobre 1998,  n. 344, reca: "Differimento
          del termine per l'esercizio della   delega  prevista  dalla
          legge   31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento
          di dati personali".
            - Il D.L.   17 febbraio 1998, n.  23,    convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8  aprile 1998,  n. 24,  reca:
          "Disposizioni   urgenti in materia    di    sperimentazioni
          cliniche   in  campo  oncologico e  altre misure in materia
          sanitaria".
            -  La legge  23  agosto  1988, n.  400,  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale   n.   214   del   12 settembre    1988,
          supplemento        ordinario,   concerne   la   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio   dei  Ministri"; in  particolare, il  testo
          dell'art. 14 e' il seguente:
            "Art.  14  (Decreti  legislativi).   -   1.   I   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente    della
          Repubblica    con      la    denominazione   di   ''decreto
          legislativo''  e con  l'indicazione,  nel preambolo,  della
          legge  di delegazione, della   deliberazione del  Consiglio
          dei      Ministri   e  degli  altri    adempimenti      del
          procedimento  prescritti  dalla   legge  di delegazione.
            2.  L'emanazione del  decreto  legislativo deve  avvenire
          entro  il termine  fissato dalla  legge di  delegazione; il
          testo del  decreto legislativo   adottato dal   Governo  e'
          trasmesso  al    Presidente  della  Repubblica,    per   la
          emanazione,  almeno venti  giorni  prima  della scadenza.
            3.  Se la   delega legislativa   si   riferisce ad    una
          pluralita'    di  oggetti distinti suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla    mediante    piu'
          atti    successivi    per    uno  o    piu'   degli oggetti
          predetti. In   relazione   al  termine    finale  stabilito
          dalla    legge   di   delegazione,   il   Governo   informa
          periodicamente   le   Camere   sui   criteri   che    segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
            4.  In  ogni  caso,  qualora    il  termine  previsto per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti delle  due Camere competenti per  materia  entro
          sessanta    giorni,      indicando    specificamente     le
          eventuali disposizioni non   ritenute  corrispondenti  alle
          direttive    della  legge di delegazione.   Il Governo, nei
          trenta     giorni  successivi,  esaminato   il      parere,
          ritrasmette  con   le   sue  osservazioni e  con  eventuali
          modificazioni, i testi alle  commissioni    per  il  parere
          definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
           Nota all'art. 1:
            -  Si trascrive  il testo dell'art. 1 della citata  legge
          n. 675 del 1996:
            "Art.  1   (Finalita'   e   definizioni).    -   1.    La
          presente   legge garantisce  che  il trattamento  dei  dati
          personali si  svolga   nel rispetto   dei diritti,    delle
          liberta'    fondamentali,  nonche'   della dignita'   delle
          persone   fisiche,   con   particolare  riferimento    alla
          riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi'
          i  diritti  delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
          associazione.
             2. Ai fini della presente legge si intende:
            a) per  ''banca di dati'',  qualsiasi complesso di   dati
          personali,  ripartito   in   una o  piu'  unita'  dislocate
          in  uno o  piu'  siti, organizzato  secondo una  pluralita'
          di     criteri  determinati     tali  da   facilitarne   il
          trattamento;
            b)    per   ''trattamento'',   qualunque    operazione  o
          complesso  di operazioni,  svolti con  o   senza  l'ausilio
          di      mezzi  elettronici    o  comunque    automatizzati,
          concernenti       la   raccolta,       la    registrazione,
          l'organizzazione,   la  conservazione,  l'elaborazione,  la
          modificazione, la     selezione,     l'estrazione,       il
          raffronto,      l'utilizzo, l'interconnessione, il  blocco,
          la  comunicazione, la   diffusione, la cancellazione  e  la
          distruzione di dati;
            c)   per   ''dato   personale'',  qualunque  informazione
          relativa   a persona fisica,  persona  giuridica,  ente  od
          associazione,   identificati  o    identificabili,    anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a qualsiasi   altra
          informazione,     ivi     compreso     un     numero     di
          identificazione personale;
            d)  per    ''titolare'',  la persona   fisica, la persona
          giuridica, la pubblica  amministrazione e  qualsiasi  altro
          ente, associazione  od organismo cui competono le decisioni
          in ordine alle finalita' ed alle modalita' del  trattamento
          di   dati     personali,  ivi  compreso  il  profilo  della
          sicurezza;
            e)  per  ''responsabile'', la persona fisica,  la persona
          giuridica, la pubblica  amministrazione e  qualsiasi  altro
          ente,  associazione  od  organismo preposti dal titolare al
          trattamento di dati personali;
            f) per  ''interessato'', la  persona fisica, la   persona
          giuridica,  l'ente  o  l'associazione  cui si riferiscono i
          dati personali;
            g) per ''comunicazione'',  il dare conoscenza dei    dati
          personali  a uno   o   piu'  soggetti  determinati  diversi
          dall'interessato,  in qualunque  forma,  anche mediante  la
          loro  messa a  disposizione  o consultazione;
            h)  per ''diffusione'',  il dare   conoscenza dei    dati
          personali   a soggetti indeterminati,  in qualunque  forma,
          anche  mediante     la  loro   messa   a   disposizione   o
          consultazione;
            i)  per   ''dato anonimo'', il  dato che in  origine, o a
          seguito di trattamento, non puo'  essere  associato  ad  un
          interessato identificato o identificabile;
            l)    per    ''blocco'',   la   conservazione  di    dati
          personali    con  sospensione  temporanea  di  ogni   altra
          operazione del trattamento;
            m)   per  ''Garante'',  l'autorita'  istituita  ai  sensi
          dell'art. 30".