IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettera g);
  Ravvisata l'esigenza di  riordinare l'attuale assetto organizzativo
e funzionale della Cassa depositi e prestiti;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 1999;
  Acquisto  il  prescritto   parere  della  commissione  parlamentare
bicamerale istituita  ai sensi dell'articolo  5 della legge  15 marzo
1997, n. 59;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
di concerto con i Ministri per  la funzione pubblica e per gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                      Natura giuridica e compiti
  1.  La  Cassa  depositi  e prestiti,  amministrazione  dello  Stato
dotata, ai  sensi della legge  13 maggio  1983, n. 197,  e successive
modifiche  e integrazioni,  di  propria personalita'  giuridica e  di
autonomia ordinamentale,  organizzativa, patrimoniale e  di bilancio,
svolge,  nel  rispetto  dell'equilibrio gestionale  e  garantendo  la
propria solidita'  patrimoniale, le  seguenti attivita' e  servizi di
interesse economico generale:
  a) ricevere direttamente depositi, con  la garanzia dello Stato, da
parte di  amministrazioni statali,  regioni, enti  locali e  di altri
enti pubblici, nonche'  di privati nei casi prescritti da  leggi o da
regolamenti  ovvero su  disposizione dell'autorita'  amministrativa o
giudiziaria;
  b) concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma, allo Stato, alle
regioni, agli  enti locali, agli  altri enti pubblici, ai  gestori di
pubblici servizi, alle societa' a cui la Cassa partecipa e agli altri
soggetti indicati dalla legge;
  c)   gestire   fondi  e   svolgere   attivita'   per  conto   delle
amministrazioni pubbliche  e, nei  casi e  per le  finalita' previsti
dalla legge, di altri soggetti;
  d) svolgere altre attivita' e altri servizi ad essa assegnati.
  2.  La Cassa  depositi  e prestiti  puo'  esercitare attraverso  la
costituzione  o partecipazione,  anche di  controllo, in  societa' di
capitali,  attivita'  strumentali,  connesse  o  accessorie  ai  suoi
compiti istituzionali.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
           Note alle premesse:
            -    L'art.    76    della    Costituzione  prevede   che
          l'esercizio  della funzione   legislativa    puo'    essere
          delegato    al    Governo   con determinazione  di principi
          e criteri  direttivi solo   per un   tempo limitato  ed  in
          relazione ad oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il  titolo della  legge 23  agosto 1986, n.  400 e'  il
          seguente:    "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo     e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
            -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli   11, comma 1,
          lettera a) e 12, comma 1,   lettera g),   della legge    15
          marzo 1997,  n. 59  (Delega al Governo per  il conferimento
          di  funzioni  e   compiti alle  regioni ed enti locali, per
          la  riforma  della  pubblica  amministrazione    e  per  la
          semplificazione amministrativa):
            "Art.    11. -   1. Il  Governo e'  delegato ad  emanare,
          entro  il 31 gennaio 1999, uno o piu'  decreti  legislativi
          diretti a:
            a)  razionalizzare:  l'ordinamento  della  Presidenza del
          Consiglio dei Ministri     e    dei      Ministeri    anche
          attraverso   il    riordino,  la soppressione e  la fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo;".
            "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della  delega di cui  alla
          lettera  a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra'
          oltreche' ai principi generali desumibili  dalla  legge  23
          agosto  1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990,  n. 241, e
          dal   decreto legislativo 3 febbraio    1993,  n.    29,  e
          successive  modificazioni    ed  integrazioni,  ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)-f) (omissis);
            g)   eliminare   le    duplicazioni    organizzative    e
          funzionali,   sia all'interno di  ciascuna amministrazione,
          sia fra  di esse,  sia tra organi amministrativi  e  organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  a
          unificazione delle funzioni e  degli  uffici  esistenti,  e
          ridisegnare     le   strutture  di  primo   livello,  anche
          mediante  istituzione      di      dipartimento      o   di
          amministrazioni    ad   ordinamento autonomo o di agenzie e
          aziende, anche risultanti dalla aggregazione di  uffici  di
          diverse  amministrazioni,   sulla   base di   criteri    di
          omogeneita', di complementarieta' e di organicita';".
            -    Il testo   dell'art.   5   della citata   legge   n.
          59/1997, e'  il seguente:
            "Art.   5.   -      1.  E'  istituita  una    commissione
          parlamentare, composta  da    venti  senatori    e    venti
          deputati,    nominati  rispettivamente   dai Presidenti del
          Senato  della Repubblica e della  Camera dei  deputati,  su
          designazione dei gruppi parlamentari.
            2.  La  commissione  elegge  tra  i  propri componenti un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          commissione    si  riunisce  per la sua prima seduta  entro
          venti  giorni  dalla nomina   dei   suoi componenti,    per
          l'elezione   dell'ufficio      di   presidenza.  Sino  alla
          costituzione della commissione, il parere,  ove    occorra,
          viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
            3.  Alle  spese  necessarie  per   il funzionamento della
          commissione si provvede, in parti   uguali,  a  carico  dei
          bilanci  interni di ciascuna delle due Camere.
             4. La commissione:
               a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
            b)    verifica  periodicamente   lo stato   di attuazione
          delle riforme previste    dalla  presente    legge  e    ne
          riferisce ogni  sei mesi  alle Camere".
           Nota all'art. 1:
            - Il  titolo della legge  13 maggio 1983,  n. 197, e'  il
          seguente:      "Ristrutturazione  della  Cassa  depositi  e
          prestiti".