IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12,  comma
1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita  ai  sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere  della  commissione  bicamerale  consultiva  in
ordine all'attuazione della riforma  amministrativa  ai  sensi  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  e  per  gli
affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il Formez  -  Centro  di  formazione  studi  e'  un'associazione
riconosciuta e acquista personalita' giuridica di diritto privato. 
  2. Le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane,  anche
tramite i propri organismi rappresentativi,  possono  entrare  a  far
parte dell'associazione di cui al comma 1. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  76 e 87 della
          Costituzione della Repubblica italiana:
            "Art.  76.  -  L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principii  e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.   Autorizza  la  presentazione  alle  Camere  dei
          disegni di legge di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi  ed  emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
            Indice  il  referendum  popolare  nei casi previsti dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
          i   trattati   internazionali,   previa,   quando  occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il  comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onoreficienze della Repubblica".
            - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera
          a)  e  12, comma 1, lettere s) e t), della legge n. 59/1997
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa):
            "Art.  11.  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
           presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
            a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
              (Omissis)".
            Art.  12.  -  1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera  a),  del  comma  1  dell'art.  11  il  Governo  si
          atterra',  oltre  che ai principi generali desumibili dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  dal  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
              (Omissis);
            s)   realizzare   gli  eventuali  processi  di  mobilita'
          ricorrendo,  in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
          base  territoriale,  ai  sensi  dell'art.  35, comma 8, del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento  di  cui  all'art.  1  della  presente legge,
          nonche'  di  razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera a), procedure finalizzate
          alla  riqualificazione  professionale  per  il personale di
          tutte  le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
          disponibili   a  seguito  della  definizione  delle  piante
          organiche  e  con  le modalita' previste dall'art. 3, commi
          205  e  206,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, fermo
          restando  che  le  singole  amministrazioni provvedono alla
          copertura  degli  oneri finanziari attraverso i risparmi di
          gestione sui propri capitoli di bilancio;
            t)   prevedere   che   i   processi  di  riordinamento  e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati  processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
              (Omissis)".
            -  Il  testo  del  decreto  legislativo  n. 29/1993 reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".