IL MINISTRO 
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3; 
  Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, ed in particolare  l'articolo
16 che include tra le Forze  di  polizia  il  Corpo  forestale  dello
Stato; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  1991,
n. 132, recante regolamento sui requisiti  psicoattitudinali  di  cui
devono essere  in  possesso  gli  appartenenti  ai  ruoli  del  Corpo
forestale  dello  Stato  che  espletano  funzioni  di  polizia  ed  i
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del  Corpo
forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
novembre 1988 con  il  quale  sono  state  determinate  le  dotazioni
organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale ufficiali del Corpo forestale dello Stato; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  201,  recante
attuazione dell'articolo 3 della legge  6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e  non
dirigente del Corpo forestale dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in materia  di
armonizzazione  al  regime  previdenziale  generale  dei  trattamenti
pensionistici, tra l'altro, delle Forze di polizia, ed in particolare
gli articoli 2, comma 1 e 6, comma 2; 
  Visto il  D.D.G.  24  settembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale  "Concorsi  ed
esami" - n. 91 del 21 novembre 1997, con il quale e' stato bandito un
concorso pubblico per la nomina di milleseicento allievi  agenti  del
Corpo forestale dello Stato ed in particolare l'articolo 2, comma  1,
lettera b), che include tra i requisiti di partecipazione il  mancato
superamento  del  trentesimo  anno  di  eta',  limite   espressamente
dichiarato insuperabile per il combinato  disposto  dell'articolo  4,
comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  n.   201/1995   e
dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo ed in particolare  l'articolo  3,  comma  6,
concernente l'abolizione dei limiti di eta' per la  partecipazione  a
concorsi pubblici, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura  del  servizio  o  ad  oggettive
necessita' dell'amministrazione; 
  Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica 26 agosto 1998,  n.  9/1998,  in
ordine al suddetto articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n.  127,  con  la  quale  e'  stato  trasmesso  alle  amministrazioni
interessate il parere della prima sezione del Consiglio di Stato  del
15 luglio 1998, n. 492/1998; 
  Considerato che le attivita' demandate  al  Corpo  forestale  dello
Stato richiedono una particolare sana e robusta  costituzione  fisica
nonche'   il   possesso   di    requisiti    psicofisici    specifici
necessariamente connessi al raggiungimento di una certa eta'; 
  Considerato altresi' che in base a tale parere la  prosecuzione  di
concorsi gia' banditi successivamente  all'entrata  in  vigore  della
legge n. 127/1997 e contenenti limitazioni in  contrasto  con  quanto
dalla  stessa  prescritto  e'  subordinata  alla  conferma   in   via
regolamentare,  precedente  alla  loro  conclusione,  della  prevista
limitazione, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400; 
  Attesa  quindi  la  necessita'  di  adottare  un  regolamento   che
stabilisca un  limite  massimo  di  eta'  per  la  partecipazione  ai
concorsi pubblici nel Corpo forestale dello Stato per la nomina  alla
qualifica  iniziale  del  ruolo  degli  ufficiali,  di  quello  degli
ispettori e di quello degli agenti ed  assistenti,  ivi  compreso  il
concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 1997, stanti le  particolari
esigenze connesse alla natura del servizio  espletato  dal  personale
appartenente a detti ruoli; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n.  127,  per  l'ammissione  al  concorso
pubblico per esami per la nomina alla qualifica  iniziale  del  ruolo
degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato e' richiesta  un'eta'
non  superiore  a  trentadue  anni,  con  esclusione   di   qualsiasi
elevazione.  Si  prescinde  dal  limite  di  eta'  per  il  personale
appartenente ai ruoli degli ispettori,  dei  sovrintendenti  e  degli
agenti ed assistenti. 
  2.  In  attuazione  della  medesima  disposizione  normativa,   per
l'ammissione al concorso  pubblico  per  esami  per  la  nomina  alla
qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori  del  Corpo  forestale
dello Stato e' richiesta un'eta' non superiore a trentadue anni,  con
esclusione di qualsiasi elevazione. Si prescinde dal limite  di  eta'
per il personale appartenente ai ruoli  dei  sovrintendenti  e  degli
agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato. 
 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
            - Il testo dell'art. 3, comma 6, della  legge  15  maggio
          1997, n. 127, e' cosi' formulato: 
            "6. La partecipazione al concorsi  indetti  da  pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limite  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione". 
 
            Nota agli articoli 1 e 2: 
            - Per il testo dell'art.  3,  comma  6,  della  legge  n.
          127/1997, vedere nelle note alle premesse.