IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo 16 che include tra le Forze di polizia il Corpo forestale dello Stato; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, recante regolamento sui requisiti psicoattitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988 con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale ufficiali del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici, tra l'altro, delle Forze di polizia, ed in particolare gli articoli 2, comma 1 e 6, comma 2; Visto il D.D.G. 24 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 91 del 21 novembre 1997, con il quale e' stato bandito un concorso pubblico per la nomina di milleseicento allievi agenti del Corpo forestale dello Stato ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera b), che include tra i requisiti di partecipazione il mancato superamento del trentesimo anno di eta', limite espressamente dichiarato insuperabile per il combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 201/1995 e dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 127/1997; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo ed in particolare l'articolo 3, comma 6, concernente l'abolizione dei limiti di eta' per la partecipazione a concorsi pubblici, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 26 agosto 1998, n. 9/1998, in ordine al suddetto articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con la quale e' stato trasmesso alle amministrazioni interessate il parere della prima sezione del Consiglio di Stato del 15 luglio 1998, n. 492/1998; Considerato che le attivita' demandate al Corpo forestale dello Stato richiedono una particolare sana e robusta costituzione fisica nonche' il possesso di requisiti psicofisici specifici necessariamente connessi al raggiungimento di una certa eta'; Considerato altresi' che in base a tale parere la prosecuzione di concorsi gia' banditi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 127/1997 e contenenti limitazioni in contrasto con quanto dalla stessa prescritto e' subordinata alla conferma in via regolamentare, precedente alla loro conclusione, della prevista limitazione, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Attesa quindi la necessita' di adottare un regolamento che stabilisca un limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici nel Corpo forestale dello Stato per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ufficiali, di quello degli ispettori e di quello degli agenti ed assistenti, ivi compreso il concorso bandito con D.D.G. 24 settembre 1997, stanti le particolari esigenze connesse alla natura del servizio espletato dal personale appartenente a detti ruoli; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; Decreta: Art. 1. 1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per l'ammissione al concorso pubblico per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato e' richiesta un'eta' non superiore a trentadue anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti. 2. In attuazione della medesima disposizione normativa, per l'ammissione al concorso pubblico per esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato e' richiesta un'eta' non superiore a trentadue anni, con esclusione di qualsiasi elevazione. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' cosi' formulato: "6. La partecipazione al concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limite di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione". Nota agli articoli 1 e 2: - Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, vedere nelle note alle premesse.