IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE 
                           DI CONCERTO CON 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
                                  E 
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
  Visto l'articolo 50  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  che
modifica i citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 dei 1998; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  109,  e   in
particolare l'articolo 3,  relativo  alle  modalita'  integrative  di
valutazione delle componenti patrimoniali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio
1999,  n.  221,  recante:  "Regolamento  concernente   le   modalita'
attuative e gli ambiti  di  applicazione  dei  criteri  unificati  di
valutazione della situazione economica dei  soggetti  che  richiedono
prestazioni agevolate"; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
n.439/UL/543 del 13 luglio 1999, effettuata  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
1. I cittadini  italiani,  che  intendono  richiedere  l'attribuzione
   degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
   1998, n. 448, di seguito denominata "legge", presentano domanda al
   comune nel cui territorio risiedono. La domanda e' presentata  nei
   seguenti termini perentori: 
     a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il 
        quale e' richiesta  la  prestazione,  per  l'assegno  per  il
        nucleo familiare; 
     b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di 
        maternita'. 
2. In sede di prima attuazione,  la  domanda  per  l'assegno  per  il
   nucleo familiare, a valere per  l'anno  1999,  e  la  domanda  per
   l'assegno di maternita' per i nati nel 1999  successivamente  alla
   data del 1 luglio  del  medesimo  anno,  possono  essere  comunque
   presentate entro sei mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente
   regolamento. 
 
    

               AVVERTENZA:
                Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
              dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
              dell'art.10,  comma  3,  del testo unico delle disposizioni
              sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
              decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
              pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
              approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
              fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
              e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
              l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Nota al titolo:
                - Il testo degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
              1998,   n.448   (Misure   di   finanza   pubblica   per  la
              stabilizzazione e lo sviluppo), come modificati dalla legge
              17 maggio 1999, n. 144, e' il seguente:
                "Art.  65  (Assegno  ai  nuclei  familiari  con tre figli
              minori). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei
              nuclei  familiari composti da cittadini italiani residenti,
              con  tre  o piu' figli tutti con eta' inferiore ai 18 anni,
              che   risultino  in  possesso  di  risorse  economiche  non
              superiori   al   valore  dell'indicatore  della  situazione
              economica  (ISE),  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo
              1998,  n.109,  tabella  1, pari a lire 36 milioni annue con
              riferimento  a  nuclei  familiari con cinque componenti, e'
              concesso  un assegno sulla base di quanto indicato al comma
              3.  Per  nuclei  familiari  con  diversa composizione detto
              requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
              di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
              109  del  1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
              previste.
                2.  L'assegno  di  cui al comma 1 e' concesso dai comuni,
              che  ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
              affissioni  nei  territori  comunali,  ed  e' corrisposto a
              domanda.   L'assegno   medesimo  e'  erogato  dall'Istituto
              nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) sulla base dei
              dati  forniti  dai  comuni,  secondo  modalita' da definire
              nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
              trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indi-
              cate  al  comma  5,  con  conguaglio,  alla  fine  di  ogni
              esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
                3.   L'assegno   e'  corrisposto  integralmente,  per  un
              ammontare  di 200.000 lire mensili e per 13 mensilita', per
              valori  dell'ISE  del  beneficiario inferiori o uguali alla
              differenza  tra  il  valore dell'ISE di cui al comma 1 e il
              doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per
              valori  dell'ISE  del beneficiario compresi tra la predetta
              differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno
              e'  corrisposto  in misura pari alla meta' della differenza
              tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
                4.  Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di
              cui  al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla
              base  della  variazione  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi al
              consumo per le famiglie di operai e impiegati.
                5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un
              Fondo  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
              cui  dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno
              1999,  in  lire  400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405
              miliardi a decorrere dall'anno 2001.
                6.  Entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
              della  presente  legge, con uno o piu' decreti del Ministro
              per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
              lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
              bilancio  e della programmazione economica, sono emanate le
              necessarie   norme  regolamentari  per  l'applicazione  del
              presente     articolo,     inclusa     la    determinazione
              dell'integrazione    dell'ISE,   con   l'indicatore   della
              situazione patrimoniale)".
                "Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento ai
              figli  nati  successivamente  al  1 luglio 1999, alle madri
              cittadine  italiane residenti, in possesso dei requisiti di
              cui  al  comma  2,  che  non  beneficiano  del  trattamento
              previdenziale  della  indennita' di maternita', e' concesso
              un  assegno  per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel
              limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
              lire  300.000  mensili  per  i parti successivi al 1 luglio
              2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
              data  del  parto.  I  comuni  provvedono  ad  informare gli
              interessati  invitandoli  a  certificare  il  possesso  dei
              requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale
              dei nuovi nati.
                1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il
              Ministro  del lavoro e della previdenza sociale provvede ad
              assicurare  il  coordinamento tra le disposizioni di cui al
              comma  1  del presente articolo, quelle di cui all'art. 59,
              comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di
              cui  al  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
              sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del
              bilancio  e  della  programmazione economica, del 27 maggio
              1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 171 del 24
              luglio   1998,   recante   estensione  della  tutela  della
              maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
                2.  L'assegno  di  maternita'  di cui al comma 1, nonche'
              l'integrazione  di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
              familiare  di  appartenenza delle madri risulti in possesso
              di    risorse    economiche   non   superiori   ai   valori
              dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
              decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
              a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
              con  tre  componenti.  Per  nuclei  familiari  con  diversa
              composizione  detto  requisito  economico  e' riparametrato
              sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
              decreto  legislativo  n.  109 del 1998, tenendo anche conto
              delle maggiorazioni ivi previste.
                3.  Qualora  l'indennita'  di  maternita'  corrisposta da
              parte  degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici
              che  godono  di  forme di tutela economica della maternita'
              diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
              all'importo  di  cui  al  medesimo  comma 1, le lavoratrici
              interessate  possono  avanzare  ai  comuni richiesta per la
              concessione della quota differenziale.
                4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di
              cui  al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla
              base  della  variazione  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi al
              consumo per le famiglie di operai e impiegati.
                5.  Per  le finita' del presente articolo e' istituito un
              Fondo  presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
              cui  dotazione  e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno
              1999,  in  lire  125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
              miliardi a decorrere dall'anno 2001.
                5-bis.  L'assegno  di  cui  al comma 1, ferma restando la
              titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
              dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS)
              sulla  base  dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
              da  definire  nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A
              tal  fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
              le  somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
              ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
                6.   Con   uno   o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
              solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
              e  della  previdenza  sociale  e del tesoro, del bilancio e
              della  programmazione economica, sono emanate le necessarie
              norme   regolamentari   per   l'attuazione   del   presente
              articolo".


    
          Note alle premesse: 
            - Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448  del  1998,
          si veda in nota al titolo. 
            -  Il  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   109
          (Definizione di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione   economica   dei   soggetti   che    richiedono
          prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59,  comma
          51, della legge 27 dicembre 1997,  n  449),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  90  del  18
          aprile 1998, Il testo dell'art. 3 e' il seguente: 
            "Art. 3 (Integrazione  dell'indicatore  della  situazione
          economica da parte degli enti erogatori).  -  1.  Gli  enti
          erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per
          fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi
          dell'art. 59, comma 52, della legge 27  dicembre  1997,  n.
          449, accanto  all'indicatore  della  situazione  economica,
          modalita'  integrative  di  valutazione,  con   particolare
          riguardo  al  concorso   delle   componenti   mobiliari   e
          immobiliari. 
            2.  Per  particolari  prestazioni  gli   enti   erogatori
          possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di  riferimento
          una composizione del nucleo  familiare  diversa  da  quella
          prevista dall'art. 2, comma 1. In tal caso  si  applica  il
          parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla
          tabella 2. 
            3.   Restano   ferme   le   disposizioni   vigenti    che
          attribuiscono  alle  amministrazioni  dello  Stato  e  alle
          regioni   la   competenza   a   determinare   criteri   per
          l'uniformita' di trattamento da parte di enti erogatori  da
          esse vigilati o comunque finanziati". 
            - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  7
          maggio 1999, n. 221, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
          - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1999. 
            - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1998.  n.400  (Disciplina  dell'attivita'  di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
            "3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". 
            - Il decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          202 del  30  agosto  1999.  Il  testo  dell'art.  8  e'  il
          seguente: 
            "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune delle regioni delle province dei comuni
          e delle comunita' montane con la Conferenza Stato regioni. 
            2. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni   d'Italia   ANCI,   il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  UPI   ed   il   presidente
          dell'Unione nazionale comuni,  comunita'  ed  enti  montani
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. 
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
            3. La Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi e comunque in tutti  i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
            4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
          presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o  su
          sua delega dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
          incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". 
          Nota all'art. 1: 
            - Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448  dei  1998,
          si veda in nota al titolo.