IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'articolo 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che modifica i citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 dei 1998; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e in particolare l'articolo 3, relativo alle modalita' integrative di valutazione delle componenti patrimoniali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante: "Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.439/UL/543 del 13 luglio 1999, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 1. I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata "legge", presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda e' presentata nei seguenti termini perentori: a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare; b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternita'. 2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternita' per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1 luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, e' il seguente: "Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con tre figli minori). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indi- cate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 3. L'assegno e' corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilita', per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla meta' della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale)". "Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso un assegno per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. 1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare. 2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Per le finita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo". Note alle premesse: - Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, si veda in nota al titolo. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n 449), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1998, Il testo dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 3 (Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori). - 1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica, modalita' integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti mobiliari e immobiliari. 2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'art. 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1999. - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998. n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1999. Il testo dell'art. 8 e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni delle province dei comuni e delle comunita' montane con la Conferenza Stato regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". Nota all'art. 1: - Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 dei 1998, si veda in nota al titolo.