IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto
1999, con il quale e' stato nominato, ai sensi dell'articolo 19 della
legge  23  febbraio  1999, n. 44, il commissario per il coordinamento
delle iniziative antiracket e antiusura;
  Visto  l'articolo  25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale
dispone  che  alla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo  21  della  medesima  legge  e,  comunque,  non oltre il
centottantesimo  giorno  dalla  data di entrata in vigore della legge
stessa, sia abrogato il complesso di disposizioni attualmente vigenti
concernenti  il  Fondo  per il sostegno delle vittime delle richieste
estorsive, incompatibili con la nuova disciplina;
  Considerato   che   la   formalizzazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo  21  della  legge  23  febbraio  1999, n. 44, non ancora
conclusa,  interverra' in tempi successivi alla scadenza del predetto
termine di abrogazione della vigente disciplina;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   finalizzate  a  consentire,  nelle  more  della  piena
attuazione   della  nuova  disciplina,  la  vigenza  delle  pregresse
disposizioni  in  materia  di  tutela  delle  vittime delle richieste
estorsive  e  dell'usura,  escludendo  cosi'  la determinazione di un
vuoto normativo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 settembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  di grazia e
giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44,
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  "  d)  da  tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
nell'elenco  di  cui  all'articolo  13,  comma  2, ovvero, nelle more
dell'entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui al medesimo articolo,
iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno,
di  concerto  conil Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994,
n.   614.   I  membri  sono  nominati  ogni  due  anni  dal  Ministro
dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od
organizzazioni, su indicazione delle medesime;".
  2.  All'articolo  24  della  legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento
previsto  dall'articolo 21, il commissario per il coordinamento delle
iniziative  antiracket  e  antiusura, nominato ai sensi dell'articolo
19,  opera con i poteri e secondo le modalita' previste dalla legge 7
marzo  1996,  n.  108,  e  si  avvale,  per  le finalita' di cui alla
medesima  legge,  del  comitato  di  cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge   31   dicembre   1991,   n.   419,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni.".
  3.  All'articolo  25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n.
44,  le parole: "e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse.