IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la legge  costituzionale  26  febbraio 1948,  n.  3, che  ha
approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Visto, in particolare, l'articolo 52 del predetto statuto speciale;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna;
  Vista  la  delibera  del  Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 settembre 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per gli  affari regionali, di concerto con  i Ministri degli
affari esteri e del commercio con l'estero;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. In attuazione dell'articolo 52, primo comma, dello statuto della
regione Sardegna, di cui alla  legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3,  e successive  modificazioni, nella elaborazione  degli accordi
internazionali  commerciali   e  tariffari,  la   regione  partecipa,
nell'ambito  della  delegazione  italiana, con  il  presidente  della
giunta  regionale  o  con  un suo  delegato,  ai  lavori  preparatori
relativi  alla  definizione  della  posizione  negoziale  dell'Unione
europea  e dello  Stato  italiano, anche  in  sede di  organizzazioni
internazionali,  in quanto  gli accordi  stessi riguardino  interessi
rilevanti per l'economia della Sardegna.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 settembre 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bellillo, Ministro per gli  affari
                                  regionali
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Fassino,  Ministro  del  commercio
                                  con l'estero
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note     qui  pubblicato   e'   redatto
          dall'amministrazione  competente  per   materia, ai   sensi
          dell'art.  10,    comma  3,    del  testo  unico      delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei     decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e   sulle  pubblicazioni    ufficiali    della
          Repubblica italiana,  approvato   con D.P.R.   28  dicembre
          1985,  n.   1092, al   solo fine  di facilitare  la lettura
          delle disposizioni di legge    alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.    Restano invariati il valore e  l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art.   87,   comma   quinto, della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare leggi  e  di emanare i decreti aventi valore  di
          leggi e regolamenti.
            -  La  legge  costituzionale  26    febbraio  1948,  n. 3
          (Statuto speciale per la Sardegna), e'  stata    pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948.
            -  L'art.  53  dello  statuto    speciale  della  regione
          autonoma Sardegna e' il seguente:
            "Art.   52. -   La  regione    e'  rappresentata    nella
          elaborazione    dei progetti dei trattati  di commercio che
          il  Governo intenda stipulare con Stati esteri   in  quanto
          riguardino scambi  di specifico interesse della Sardegna.
            La    regione e'   sentita   in materia  di  legislazione
          doganale   per quanto concerne i  prodotti  tipici  di  suo
          specifico interesse".
            -    L'art.  56,    primo  comma,    della citata   legge
          costituzionale  26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente:
            "Una commissione paritetica di quattro  membri,  nominati
          dal  Governo  della Repubblica e  dall'Alto commissario per
          la  Sardegna sentita la consulta regionale,   proporra'  le
          norme  relative al   passaggio degli uffici e del personale
          dallo Stato  alla regione, nonche' le  norme  di  attuzione
          del presente statuto".
           Nota all'art. 1:
            -  L'art.  52, primo comma,   dello statuto della regione
          Sardegna, di cui  alla  legge  costituzionale  26  febbraio
          1948, n. 3, e' citato nelle note alle premesse.