IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla regione, tenendo conto delle modalita' delle attivita' e della loro incidenza sull'ambiente". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 settembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per quanto concerne il D.P.R. n. 1627/1965 cedasi nelle note alle pmesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948. - Il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline nel demanio marittimo e nel mare territoriale), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1966. - L'art. 56, primo comma, della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente: "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonche' le norme di attuzione del presente statuto". Nota all'art. 1: - L'art. 2 del citato D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, e' il seguente: "Art. 2. - I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorita' statale sulla compatibilita' con le esigenze del pubblico uso".