IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'articolo  23, comma  1,  lettera  a), del  regolamento  di
sicurezza  per  la  navigazione   da  diporto,  emanato  con  decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;
  Ritenuta la necessita' di  stabilire le caratteristiche tecniche, i
requisiti  e  la  durata  dei  segnali  di  soccorso,  da  utilizzare
esclusivamente sulle unita' da diporto;
  Vista  la legge  21 giugno  1986,  n. 317,  per l'attuazione  della
direttiva  83/189/CEE,  modificata  con  le  direttive  88/182/CEE  e
94/10/CE, che prevede una  procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 4829 del 27 settembre 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  a)  "Amministrazione":  il    Ministero  dei   trasporti  e   della
navigazione;
  b) "unita' da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto.
                                  Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti      del  Presidente  della
          Repubblica  e  sulle    pubblicazioni  ufficiali      della
          Repubblica    italiana,  approvato con D.P.R. 28   dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge   alle quali e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e    l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
            - Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
 
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  23,   comma   1,   lettera   a),
          del    decreto  ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il
          seguente:
            "1. Con decreto  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione,  da  emanare  ai   sensi dell'art.   17, terzo
          comma,    della  legge    23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          stabiliti:
            a)  le    caratteristiche, i   requisiti e la   durata di
          validita'  dei  mezzi  di  salvataggio  e  dei  segnali  di
          soccorso".
            -  Il  testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante:
          "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE    relativa  alla
          procedura  d'informazione nel   settore   delle   norme   e
          delle   regolamentazioni   tecniche"   e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151.
            - Il  testo della direttiva  83/189/CEE del Consiglio del
          28  marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel
          settore delle norme e   delle   regolamentazioni   tecniche
          e'   pubblicato   nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee n. L 109 del 26 aprile 1983.
            - Il  testo della direttiva  88/182/CEE del Consiglio del
          22 marzo 1988 che modifica   la  direttiva  83/189/CEE  che
          prevede  una  procedura d'informazione  nel  settore  delle
          norme  e  delle  regolamentazioni tecniche  e'   pubblicato
          nella  Gazzetta   Ufficiale   delle  Comunita' europee n. L
          081 del 26 marzo 1988.
            - Il   testo della direttiva    94/10/CE  del  Parlamento
          europeo    e  del Consiglio   del 23   marzo   1994 recante
          seconda modifica  sostanziale della direttiva    83/189/CEE
          che  prevede  una    procedura d'informazione nel   settore
          delle  norme    e  delle   regolamentazioni   tecniche   e'
          pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle    Comunita'
          europee n. L 100 del 19 aprile 1994.
            -  Il comma  3 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei  Ministri)  prevede
          che   con  decreto  ministeriale  possano  essere  adottati
          regolamenti nelle   materie di competenza  del  Ministro  o
          di   autorita'    sottordinate   al  Ministro,   quando  la
          legge  espressamente  conferisca      tale   potere.   Tali
          regolamenti,   per materie di competenza di  piu' Ministri,
          possono essere   adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma    restando      la      necessita'   di     apposita
          autorizzazione da    parte  della    legge.  I  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  non    possono dettare
          norme contrarie a   quelle dei  regolamenti  emanati    dal
          Governo.  Essi debbono essere  comunicati al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4   dello  stesso   articolo  stabilisce  che    gli
          anzidetti  regolamenti debbano   recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.