IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  assicurare  il finanziamento integrativo nell'anno
1999  per  l'esecuzione  di  lavori  e  di  opere pubbliche nell'area
napoletana   e   palermitana,  nonche'  la  continuita'  dell'impegno
lavorativo  dei soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente
utili  ed  in  quelli di pubblica utilita' da parte delle Commissioni
regionali per l'impiego;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno, del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il  Ministro dei lavori pubblici, con il
Ministro  dei  trasporti  e della navigazione e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
il seguente decreto legge:

                               Art. 1

  1.  Le  commissioni  regionali per l'impiego e successivamente alla
loro   soppressione   le  singole  commissioni  regionali  permanenti
tripartite,  istituite  ai  sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1997,   n.   469,   possono  deliberare,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili  allo  scopo  preordinate  a  valere  sul  Fondo  di  cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
proroghe  ulteriori dei progetti di lavori socialmente utili in corso
o   in   scadenza   alla   data   del  31  dicembre  1999,  destinati
esclusivamente  ai  soggetti  che hanno conseguito una permanenza nei
progetti  di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data
del  31  dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza
in  tali progetti, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e il 31
dicembre  1999,  ai  sensi  dell'articolo 45, comma 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
  2.  Le  commissioni  regionali per l'impiego e successivamente alla
loro   soppressione   le  singole  commissioni  regionali  permanenti
tripartite  possono  deliberare, nei limiti delle risorse disponibili
allo  scopo  preordinate  a  valere  sul Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, eventuali proroghe
esclusivamente  per  quei  progetti di lavori di pubblica utilita' la
cui  trasformazione  in  imprese  sia  avvenuta con atto costitutivo,
redatto ai sensi di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i
quali gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data, con
atto   esecutivo,   la   stipula  della  convenzione  di  affidamento
pluriennale    all'impresa    individuata,    delle    attivita'   da
esternalizzare,  come  previsto  dal  decreto  legislativo 1 dicembre
1997, n. 468.
  3.  Le  proroghe  di  cui  ai  commi  1  e 2 non potranno avere una
scadenza  successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto
legislativo   da   emanarsi  in  attuazione  della  delega  conferita
dall'articolo  45,  comma  2,  della  citata legge n. 144 del 1999, e
comunque al 30 aprile 2000.