IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Ritenuto necessario procedere ad adottare una disciplina che regoli la erogazione delle somme destinate al settore del teatro nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 20332 del 26 ottobre 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Intervento finanziario per le attivita' teatrali 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito "l'amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti destinati al teatro dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di: a) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena italiana, e consentire ad un pubblico il piu' ampio possibile di accedere all'esperienza teatrale; b) promuovere nella produzione teatrale la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio teatrale; e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi; f) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo; g) incentivare la distribuzione e la diffusione del teatro; h) avvicinare nuovo pubblico al teatro, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite; i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali e l'avvicendarsi di compagnie nelle aree meno servite; l) sostenere la proiezione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri. 2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attivita' di teatro considerate sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, nonche' a rassegne e festival.
Avvertenza: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 12 - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1". - La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", e' pubbblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104. - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1998, n. 10. - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999, n. 18/L. Nota all'art. 1: - Per il titolo della legge 30 aprile 1985, n. 163, v. nelle note alle premesse.