IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519, recante: "Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso", che disciplina la materia in relazione alle correnti attribuzioni degli organi dell'Amministrazione della difesa; Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 agosto 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota n. 2287 in data 17 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il disposto del n. 10 dell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 519 del 14 giugno 1995, e' sostituito dal seguente: "(10) Documentazione per la documentazione caratteristica caratteristica e sottrazione all'accesso per 50 anni matricolare per i terzi; per la documentazione matricolare sot- trazione all'accesso per 50 anni per le sole informazioni la cui cono- scenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi ai quali la documentazione si riferisce". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 novembre 1999 Il Ministro: Scognamiglio Pasini Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1999 Registro n. 4 Difesa, foglio n. 176
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo del decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1995. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, e' il seguente: "4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, concernente: "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1992, e' il seguente: "Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio al processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici". - Per quanto concerne il decreto ministeriale n. 519/1995 v. in nota al titolo.