IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  l'articolo  24,  comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante:  "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  giugno 1995, n. 519, recante:
"Regolamento  concernente  le  categorie  di  documenti  sottratti al
diritto di accesso", che disciplina la materia in relazione alle
  correnti   attribuzioni  degli  organi  dell'Amministrazione  della
  difesa;
Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi  presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui  all'articolo  27  della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 agosto 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, inviata con nota n. 2287 in data 17 settembre 1999;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  Il  disposto del n. 10 dell'allegato 3 del decreto ministeriale
n. 519 del 14 giugno 1995, e' sostituito dal seguente:

"(10) Documentazione          per la documentazione caratteristica
caratteristica   e              sottrazione all'accesso per 50 anni
matricolare                     per  i terzi;
                              per la documentazione matricolare sot-
                                trazione all'accesso per 50 anni per
                                le sole informazioni la cui cono-
                                scenza possa ledere il diritto alla
                                riservatezza dei terzi ai quali la
                                documentazione si riferisce".

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 3 novembre 1999

                                     Il Ministro: Scognamiglio Pasini
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1999
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 176
 
                                    N O T E
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo del decreto ministeriale 14 giugno 1995, n.
          519,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6
          dicembre 1995.
          Note alle premesse:
              - Il  testo dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto
          1990,  n.  241,  concernente:  "Nuove  norme  in materia di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti   amministrativi",   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, e' il seguente:
                "4. Le  singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2".
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  concernente: "Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
          12 settembre 1988, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica   27   giugno   1992,   n.   352,   concernente:
          "Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
          2,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi",  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  177  del  29 luglio  1992,  e'  il
          seguente:
              "Art.  8  (Disciplina  dei casi di esclusione). - 1. Le
          singole   amministrazioni   provvedono  all'emanazione  dei
          regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma  4,  della legge
          7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
          nel presente articolo.
              2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se   non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare  un
          pregiudizio  concreto  agli interessi indicati nell'art. 24
          della  legge  7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti
          informazioni  connesse  a  tali  interessi sono considerati
          segreti  solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
          A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
          di  documenti,  anche  l'eventuale  periodo di tempo per il
          quale essi sono sottratti all'accesso.
              3.   In  ogni  caso  i  documenti  non  possono  essere
          sottratti  all'accesso  ove  sia sufficiente far ricorso al
          potere di differimento.
              4.  Le  categorie  di  cui  all'art. 24, comma 4, della
          legge  7 agosto  1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
          individuati  con  criteri  di omogeneita' indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
              5.  Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
          documenti    amministrativi    possono   essere   sottratti
          all'accesso:
                a)  quando,  al  di  fuori delle ipotesi disciplinate
          dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
          nonche'  all'esercizio  della  sovranita'  nazionale e alla
          continuita'    e    alla    correttezza   delle   relazioni
          internazionali,  con  particolare  riferimento alle ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
                b)  quando possa arrecarsi pregiudizio al processi di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
                c) quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni  e  delle  persone coinvolte, nonche' all'attivita' di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza  di  persone  fisiche,  di persone giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
          la  visione  degli  atti dei procedimenti amministrativi la
          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
          loro stessi interessi giuridici".
              - Per   quanto  concerne  il  decreto  ministeriale  n.
          519/1995 v. in nota al titolo.