IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  protocollo  di intesa firmato il 30 novembre 1999 tra il
Governo ed i rappresentanti delle associazioni di categoria;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione
alla decisione della Commissione della Comunita' europea del 4 maggio
1999  in  merito  alla  legge  23  dicembre  1997,  n.  454,  recante
interventi  per  la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per le politiche comunitarie;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  2  della  legge  23  dicembre  1997, n. 454, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al
finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:
      a)   l'acquisizione   dei  programmi  e  delle  apparecchiature
informatiche  da  impiegare nell'ambito delle attivita' di formazione
di  cui alla successiva lettera e); a tali iniziative e' riservato il
10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera
a);
      b)  la  partecipazione  alla  realizzazione  di  terminals  per
trasporti  stradali;  a  tali iniziative e' riservato il 38 per cento
delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
      c)  la riconversione e modifica del parco veicolare circolante,
mediante   l'acquisizione   di   nuovi  veicoli,  limitatamente  alla
sostituzione  dei  veicoli  immatrico-lati  da oltre cinque anni alla
data di entrata in vigore del presente articolo; a tali iniziative e'
riservato  il  46  per  cento delle risorse previste dall'articolo 1,
comma 3, lettera a);
      d)  interventi  di  adeguamento  per  la riduzione di emissioni
inquinanti    su    veicoli   in   disponibilita'   dell'impresa   di
autotrasporto, per i quali puo' essere concesso un contributo fino al
25  per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate;
a  tali iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse previste
dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
      e)  la  formazione  professionale  degli  operatori  e dei loro
dipendenti,  anche  utilizzando  a  tale  scopo le risorse attivabili
mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative e'
riservato  il  2  per  cento  delle risorse previste dall'articolo 1,
comma 3, letera a).";
    b) al comma 2 le parole: "nel triennio 1997-1999" sono sostituite
dalle   seguenti:   "o   avviate   a  realizzazione  nel  quadriennio
1998-2001";
    c) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      "b)  per  le  operazioni  di  cui al comma 1, lettera b), mutui
decennali  fino  al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo
di lire un miliardo;";
    d)  al  comma 2, lettera d), dopo le parole: "spese documentate."
sono inserite le seguenti: "fino al 25 per cento del costo totale.";
    e)  al  comma 3, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite
dalle seguenti: "lettere a) e c)";
    f) al comma 4, la lettera e) e' abrogata;
    g) il comma 6, e' abrogato.
  2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi
6, 7, 8 e 9.
  3.  All'articolo  10 della legge n. 454 del 1997, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1  le  parole da "di cui all'articolo 2" a "citato
comma  100."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui al decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, quali contributi pari alla
rata  di  ammortamento  per  capitali e interessi a fronte di mutui o
altre   operazioni  finanziarie  attivate  dai  soggetti  stessi  con
separata  evidenza  contabile.  La  scelta  dei  predetti soggetti e'
effettuata  ai  sensi  della  vigente normativa in materia di appalti
pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le
modalita'  di  istruttoria  delle  domande  diammissione ai benefici,
quelle   per   l'erogazione  dei  benefici  stessi,  nonche'  per  la
rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie.";
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8,
puo'  essere  mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui
all'articolo  1, nell'ambito delle finalita' stabilite dalla presente
legge,  in  caso  di mancata utilizzazione delle risorse medesime per
gli obiettivi di spesa originariamente previsti.".
  4. Le convenzioni gia' stipulate con i soggetti di cui all'articolo
2,  comma  100,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte,
salvi  gli  effetti  dei procedimenti gia' conclusi, ancorche' non si
sia  proceduto  alla  materiale  erogazione  delle somme spettanti ai
beneficiari.