IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
309;
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;
  Vista la legge 28 febbraio 1992, n. 220;
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, ed i
relativi decreti interministeriali attuativi;
  Visto   il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, 31 marzo
1998,  n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ed in particolare l'articolo
20,  che  prevede  l'istituzione  di  servizi di controllo interno in
ciascuna amministrazione pubblica;
  Visto  l'articolo  3"-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273, di
conversione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163;
  Visti  i  decreti del Ministro dell'ambiente in data 10 aprile 1997
(registrato  alla  Corte  dei  conti il 9 maggio 1997, registro n. 1,
foglio  n.  3),  di istituzione del Servizio di controllo interno, ai
sensi  dell'articolo 3"-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273, di
conversione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/896"/99 in data
16  aprile  1999  (registrato  alla Corte dei conti il 6 maggio 1999,
registro  n  1,  foglio  n.  23)  di  sostituzione del presidente del
Servizio di controllo interno;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 286 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999);
  Considerato  che,  in  base  all'articolo  10, comma 3, del decreto
legislativo n. 286/1999, occorre provvedere alla sostituzione, ovvero
alla  conferma,  entro il termine di tre mesi decorrenti dall'entrata
in  vigore del decreto legislativo, a pena di decadenza, degli organi
collegiali  preposti  ai servizi di controllo o nuclei di valutazione
statali;
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 150;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Istituzione del Servizio di controllo interno
  1.  E'  istituito  il  Servizio  di controllo interno del Ministero
dell'ambiente, che svolge in via esclusiva le funzioni di valutazione
e  controllo  strategico  finalizzate  all'esercizio  dei  poteri  di
indirizzo politico-amministrativo.
  2.   Il  Servizio  di  controllo  interno  opera  in  posizione  di
autonomia, quale ufficio di diretta collaborazione con il Ministro.
 
                                  Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comm  3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La  legge  8  luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale".
              - La  legge  3  marzo  1987, n. 59, reca: "Disposizioni
          transitorie  e  urgenti  per il funzionamento del Ministero
          dell'ambiente".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
          1987,  n.  306, reca: "Regolamento per l'organizzazione del
          Ministero dell'ambiente".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 marzo
          1992,  n.  309, reca: "Regolamento per l'organizzazione del
          servizio  per  la  tutela  delle  acque,  la disciplina dei
          rifiuti,   il   risanamento  del  suolo  e  la  prevenzione
          dell'inquinamento  di  natura  fisica  e  del  Servizio per
          l'inquinamento  atmosferico,  acustico e per le industrie o
          rischio del Ministero dell'ambiente".
              - La  legge 28 febbraio 1992, n. 220, reca: "Interventi
          per la difesa del mare".
              - L'art.  1  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica),  e'  il
          seguente:
              "Art.      1     (Organizzazione     della     pubblica
          amministrazione).  -  1.  Il Governo e' delegato a emanare,
          entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
                a)  riordinare,  sopprimere  e  fondere  i Ministeri,
          nonche' le amministrazioni ad ordinamento autonomo;
                b)    istituire   organismi   indipendenti   per   la
          regolazione  dei  servizi di rilevante interesse pubblico e
          prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a
          nuove persone giuridiche;
                c) riordinare  i  servizi  tecnici nazionali operanti
          presso   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,
          assicurando  il  collegamento funzionale e operativo con le
          amministrazioni interessate.
              2.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi il Governo
          si  atterra'  ai  seguenti  principi  e  criteri direttivi,
          nonche'  a  quelli  contenuti nella legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  nel  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni:
                a)  eliminazione  delle  duplicazioni organizzative e
          funzionali;
                b)   razionalizzazione   della   distribuzione  delle
          competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e
          di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in
          materia  di  ambiente  e  territorio,  quelle in materia di
          economia,  quelle  in  materia  di  informazione, cultura e
          spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;
                c) riordinamento,    eliminando    le    duplicazioni
          organizzative  e  funzionali, di tutti i centri esistenti e
          le  attivita'  istituzionali  svolte  fuori  dal territorio
          nazionale  raccordandoli  con le sedi diplomatiche italiane
          allo    scopo    di    programmare    le   iniziative   per
          l'internazionalizzazione       dell'economia      italiana,
          riorganizzare   e  programmare  in  maniera  coordinata  le
          attivita' economiche provinciali, regionali e nazionali;
                d) possibilita'   di   istituzione   del   segretario
          generale;
                e) diversificazione  delle  funzioni  di  staff  e di
          line;
                f) istituzione  di  strutture  di primo livello sulla
          base  di  criteri di omogeneita', di complementarieta' e di
          organicita',   anche   mediante  l'accorpamento  di  uffici
          esistenti;
                g) diminuzione  dei costi amministrativi e speditezza
          delle   procedure,   attraverso   la  riduzione  dei  tempi
          dell'azione amministrativa;
                h) istituzione   di  servizi  centrali  per  la  cura
          dell'amministrazione  di  supporto  e di controllo interno,
          sulla  base  del criterio della uniformita' delle soluzioni
          organizzative;
                i) introduzione  del principio della specializzazione
          per  le  funzioni  di  supporto e di controllo interno, con
          istituzione di ruoli unici interministeriali;
                l) attribuzione  al  Governo  e ai Ministri, ai sensi
          dell'art.   17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          di  potesta' regolamentare nelle seguenti materie e secondo
          i seguenti principi:
                  1)  separazione  tra  politica  e amministrazione e
          creazione  di  uffici alle dirette dipendenze del Ministro,
          in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo
          e amministrazione;
                  2)  organizzazione  delle  strutture  per  funzioni
          omogenee   e   secondo   criteri   di   flessibilita',  per
          corrispondere  al  mutamento delle esigenze e per adattarsi
          allo  svolgimento  di  compiti  anche  non  permanenti e al
          raggiungimento di specifici obiettivi;
                  3)  eliminazione di concerti ed intese, mediante il
          ricorso  alla  conferenza  di servizi prevista dall'art. 14
          della legge 7 agosto 1990, n. 241;
                  4)  previsione di controlli interni e verifiche dei
          risultati   nonche'  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione;
                  5)  ridefinizione  degli organici e riduzione della
          spesa   pubblica  al  fine  di  migliorare  l'efficienza  e
          l'efficacia della pubblica amministrazione;
                m)   attribuzione   agli  organismi  indipendenti  di
          funzioni  di regolazione dei servizi di rilevante interesse
          pubblico,  anche  mediante  il trasferimento agli stessi di
          funzioni  attualmente esercitate da Ministeri o altri enti,
          nonche' di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore
          del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorita'
          giudiziaria;
                n) decentramento  delle funzioni e dei servizi, anche
          mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei
          residui   compiti   afferenti   alla  sfera  di  competenza
          regionale  e  l'attribuzione  agli  uffici periferici dello
          Stato   dei   compiti   relativi   ad  ambiti  territoriali
          circoscritti;
                o) attribuzione   alle  amministrazioni  centrali  di
          prevalenti  compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo,
          coordinamento   e   valutazione;   e  alle  amministrazioni
          periferiche,   a  livello  regionale  e  sub-regionale,  di
          compiti   di  utilizzazione  e  coordinamento  di  mezzi  e
          strutture, nonche' di gestione;
                p) agevolazione   dell'accesso   dei  cittadini  alla
          pubblica  amministrazione, anche mediante la concentrazione
          degli  uffici  periferici  e  l'organizzazione  di  servizi
          polifunzionali.
              3.  Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  il  Governo trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1
          e  2  al  fine  dell'espressione  del parere da parte delle
          Commissioni  permanenti competenti per la materia di cui ai
          commi  da  1  a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta
          giorni dalla data di trasmissione.
              4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  determinati dal comma 2 e previo parere
          delle  Commissioni  di  cui  al  comma  3,  potranno essere
          emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino al
          31 dicembre 1994.
              5.  In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio
          periferico  unificato  del  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza sociale.
              6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro del
          lavoro    e   della   previdenza   sociale,   si   provvede
          all'ordinamento  degli  uffici  di  cui  al  comma  5, alla
          individuazione  dei  rispettivi  uffici dirigenziali e alla
          determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di
          cui  all'art.  31,  commi  1  e  2, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'
          al  conferimento  delle  competenze  gia'  attribuite  agli
          ispettorati  regionali  e  provinciali  del  lavoro,  ferma
          restando    l'autonomia    funzionale   dell'attivita'   di
          vigilanza.
              7.   Sono  fatte  salve  le  competenze  della  regione
          siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
          della regione Valle d'Aosta.
              8.  Sono  soppressi  il  Ministero  dei  trasporti e il
          Ministero della marina mercantile.
              9.  E'  istituito  il  Ministero  dei trasporti e della
          navigazione,  al  quale  sono  trasferiti funzioni, uffici,
          personale  e  risorse  finanziarie dei soppressi Ministeri,
          fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
              10.  Sono  trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le
          funzioni  del  Ministero della marina mercantile in materia
          di  tutela  e  di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
          dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca   scientifica   e  tecnologica  applicata  al  mare
          (ICRAM).
              11.  Con  decreti  del  Ministro  dei trasporti e della
          navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
          Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  si  provvede  alla  individuazione  ed al
          trasferimento  di mezzi finanziari, personale ed uffici del
          Ministero    della    marina   mercantile,   ivi   compreso
          l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero
          dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre,
          a  fissare  i  criteri per la parziale riassegnazione degli
          stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
          Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.
              12.  L'organizzazione  del  Ministero  dei  trasporti e
          della navigazione e' articolata in:
                a)   dipartimenti,  per  l'assolvimento  dei  compiti
          finali  in  relazione alle funzioni in materia di trasporti
          terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di
          quella   lacuale,   e  navigazione  aerea,  in  numero  non
          superiore  a  tre, nonche' per l'assolvimento di compiti di
          indirizzo  e di coordinamento delle ripartizioni interne in
          ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita';
                b) servizi,    per    l'assolvimento    di    compiti
          strumentali.
              13.  La  costituzione  dei  dipartimenti e dei servizi,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni,  la  distribuzione  dei posti di
          funzione   dirigenziale   sono  disposte  con  uno  o  piu'
          regolamenti  da  emanare,  entro  tre  mesi  dalla  data di
          entrata  in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
          17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a)  la  determinazione dei compiti dei dipartimenti e
          dei   servizi   e'   retta   da   criteri  di  omogeneita',
          complementarieta' e organicita', mediante l'accorpamento di
          uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
                b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si
          conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al
          mutamento  delle  esigenze,  per svolgere compiti anche non
          permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
                c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle
          ripartizioni  dirigenziali  generali  e  dei servizi e sono
          istituiti  esclusivamente  nel  loro  ambito,  salvo quanto
          disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
                d) l'ordinamento   complessivo   diminuisce  i  costi
          amministrativi   e   rende   piu'   spedite  le  procedure,
          riducendone i tempi;
                e) le  funzioni  di vigilanza sulla societa' Ferrovie
          dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unita' di
          controllo.
              14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e
          della  navigazione  e'  rideterminata,  per  le materie non
          trasferite,  ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo
          da  eliminare  le duplicazioni di struttura, semplificare i
          procedimenti  amministrativi,  contenere la spesa pubblica,
          razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare
          la    corretta    gestione    delle    risorse   pubbliche,
          l'imparzialita'    e    il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti
          coperti  nei  due  Ministeri  soppressi  o  per i quali, al
          31 agosto   1993,  risulti  in  corso  di  espletamento  un
          concorso o pubblicato un bando di concorso.
              15.  Ogni  tre anni, l'organizzazione del Ministero dei
          trasporti  e della navigazione e' sottoposta a verifica, al
          fine  di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito
          della   verifica  il  Ministro  riferisce  alle  competenti
          Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della
          Repubblica.
              16.  Il  regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte
          le   disposizioni   normative  relative  al  Ministero  dei
          trasporti  e  della  navigazione. Le restanti norme vigenti
          sono  abrogate  con effetto dalla data di entrata in vigore
          del  regolamento  medesimo.  Fino  a  tale  data  nulla  e'
          innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale
          e  periferica  e agli organi consultivi esistenti presso il
          Ministero   dei  trasporti  e  il  Ministero  della  marina
          mercantile.
              17.   Presso   il   Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente
          dal  Ministero  del  tesoro definita di maggiore importanza
          cui  e'  preposto  un  dirigente  generale di livello C del
          ruolo  dei servizi centrali della Ragioneria generale dello
          Stato.  L'organizzazione  e le relative dotazioni organiche
          sono  determinate  con  regolamento  da  emanarsi  ai sensi
          dell'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un
          mese  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del
          bilancio dello Stato.
              18.  Sono  soppressi i contributi dello Stato in favore
          dell'Ente nazionale gente dell'aria.
              19.  Con  successivo  regolamento,  da emanare ai sensi
          dell'art.  17  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e'
          riordinato  il  Ministero  dell'ambiente.  Restano salve le
          competenze  della  regione  Valle  d'Aosta e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che  provvedono alle
          finalita'  della  presente  legge  secondo  le disposizioni
          degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.
              20.  Sono fatte salve le competenze del Ministero delle
          finanze in materia di demanio marittimo.
              21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il
          coordinamento   della   politica   industriale  (CIPI),  il
          Comitato interministeriale per la politica economica estera
          (CIPES),    il    Comitato    interministeriale    per   la
          cinematografia,   il   Comitato  interministeriale  per  la
          protezione   civile,   il  Comitato  interministeriale  per
          l'emigrazione  (CIEM), il Comitato interministeriale per la
          tutela   delle   acque   dall'inquinamento,   il   Comitato
          interministeriale     prezzi     (CIP),     il     Comitato
          interministeriale   per  la  programmazione  economica  nel
          trasporto  (CIPET),  il  Comitato  interministeriale per la
          lotta  all'AIDS,  il  Comitato  interministeriale  per  gli
          scambi  di  materiali di armamento per la difesa (CISD), il
          Comitato   interministeriale   gestione   fondo  interventi
          educazione   e   informazione   sanitaria.   Sono  altresi'
          soppressi,     fatta     eccezione    per    il    Comitato
          interministeriale per il credito e il rispannio (CICR), per
          il   Comitato   interministeriale   per   l'indirizzo,   il
          coordinamento  e  il  controllo  degli  interventi  per  la
          salvaguardia  di  Venezia  e per i comitati di cui al comma
          25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per
          legge   la  partecipazione  di  piu'  Ministri  o  di  loro
          delegati.
              22.   L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla  legge
          9 maggio  1975,  n.  153,  e  successive  modificazioni, e'
          ridotta   di   lire   500   milioni   annue.  Le  spese  di
          funzionamento    del    Comitato    interministeriale   per
          l'indirizzo,   il   coordinamento   e  il  controllo  degli
          interventi  per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art.
          4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico
          delle  autorizzazioni  di  spesa  per  l'attivazione  degli
          interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.
              23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito
          pubblico,  di cui all'art. 90 del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
          n. 1343.
              24.  Con  uno  o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto, 1988, n. 400,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  si  procedera' a definire le funzioni dei
          soppressi   Comitati   e   a  riordinare  organicamente  la
          disciplina  della  normativa  nelle relative materie, anche
          attraverso  le  modifiche, le integrazioni e le abrogazioni
          normative  necessarie,  conformemente ai seguenti criteri e
          principi:
                a)  attribuzione al Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica  (CIPE) delle funzioni in materia
          di   programmazione  e  di  politica  economica  nazionale,
          nonche' di coordinamento della politica economica nazionale
          con le politiche economiche comunitarie;
                b) utilizzazione  della  Conferenza  permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attivita'
          regionali;
                c) attribuzione  alla responsabilita' individuale dei
          Ministri  con  competenza  prevalente  delle funzioni e dei
          compiti settoriali;
                d) attribuzione    alle    regioni   della   potesta'
          legislativa  o  regolamentare  nelle materie esercitate dai
          soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza
          delle regioni stesse;
                e) semplificazione  e  snellimento  delle  procedure,
          anche in funzione della prevalente natura delle attivita' e
          dei  provvedimenti,  razionalizzando  le  competenze  ed  i
          controlli,   eliminando   i   concerti   e  le  intese  non
          indispensabili,  ed  attribuendo  competenza  esclusiva  ai
          singoli   Ministri   per  l'emanazione  e  la  modifica  di
          disposizioni   tecnico-   esecutive,  al  fine  di  rendere
          l'azione  amministrativa  sollecita,  efficace  ed aderente
          alle   relazioni  economiche  internazionali  nei  relativi
          settori.
              25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17,
          comma 2,   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente   legge,   sono  definite  l'organizzazione  e  le
          funzioni  del  CIPE,  del Comitato interministeriale per le
          informazioni e la sicurezza e del Comitato dei Ministri per
          i  servizi  tecnici  nazionali e gli interventi nel settore
          della difesa del suolo.
              26.  Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25
          sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica  per  l'acquisizione del parere delle competenti
          Commissioni.
              27.  Gli  organi  dirigenti  e gli uffici dei Ministeri
          interessati   sono   adeguati  alle  funzioni  mediante  la
          procedura  di  cui  all'art.  6  del  decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29.
              28.   Sono  soppressi  gli  organi  collegiali  di  cui
          all'allegato  elenco  n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  si  provvede al riordino di organi
          collegiali  dello  Stato, nonche' di organismi con funzioni
          pubbliche   o   di   collaborazione   ad  uffici  pubblici,
          conformemente ai seguenti criteri e principi:
                a) accorpare  le  funzioni  per  settori  omogenei  e
          sopprimere  gli  organi  che risultino superflui in seguito
          all'accorpamento;
                b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze
          di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241;
                c) ridurre il numero dei componenti;
                d) trasferire  ad  organi  monocratici o ai dirigenti
          amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni,  le  funzioni
          deliberative  che  non  richiedano,  in  ragione  del  loro
          peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
                e) escludere  la presenza di rappresentanti sindacali
          o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali
          deliberanti   in   materia  di  ricorsi,  o  giudicanti  in
          procedure di concorso.
              29.    Il    Consiglio    superiore    della   pubblica
          ammimstrazione  e'  soppresso. Le funzioni sono devolute al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Il personale e la
          biblioteca  sono  trasferiti al Dipartimento della funzione
          pubblica.
              30.  L'Autorita'  per  l'Adriatico  e'  soppressa  e le
          relative  funzioni  sono  trasferite  alle  amministrazioni
          statali   competenti   per   materia,   che  le  esercitano
          ricorrendo,  ove  necessario, alla conferenza di servizi di
          cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge
          19 marzo   1990,   n   57,  e  le  successive  disposizioni
          modificative ed integrative sono abrogate.
              31.  Per  effetto  delle disposizioni dei commi da 21 a
          30,  i  capitoli  di  spesa  degli  stati di previsione dei
          Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono
          ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi
          stessi.  La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e
          1996.
              32.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
          enti pubblici di previdenza e assistenza.
              33.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi di cui al
          comma  32  il  Governo  si  atterra' ai seguenti principi e
          criteri  direttivi;  nonche' a quelli contenuti nella legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni:
                a)  eliminazione  delle  duplicazioni organizzative e
          funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti,
          anche mediante:
                  1)  la  fusione  di  enti  che  esercitano funzioni
          previdenziali  o in materia infortunistica, relativamente a
          categorie  di  personale  coincidenti  ovvero omogenee, con
          particolare riferimento alle Casse marittime;
                  2)  l'incorporazione  delle  funzioni in materia di
          previdenza  e assistenza, secondo le rispettive competenze,
          in enti similari gia' esistenti;
                  3)  l'incorporazione  delle  funzioni in materia di
          infortunistica  nell'Istituto nazionale per l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
                  4)  l'esclusione  dalle  operazioni di fusione e di
          incorporazione   degli   enti   pubblici  di  previdenza  e
          assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o
          altri   ausili  pubblici  di  carattere  finanziario  e  la
          privatizzazione    degli    enti    stessi,   nelle   forme
          dell'associazione  o  della  fondazione,  con  garanzie  di
          autonomia   gestionale,   organizzativa,  amministrativa  e
          contabile,  ferme  restandone  le  finalita'  istitutive  e
          l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli
          appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali
          essi risultano istituiti;
                  5)   il   risanamento  degli  enti  che  presentano
          disavanzo finanziario, attraverso:
                    5.1)  l'alienazione del patrimonio immobiliare di
          ciascun ente:
                    5.2)      provvedimenti      correttivi     delle
          contribuzioni;
                    5.3)  misure  dirette  a  realizzare  economie di
          gestione   e  un  rapporto  equilibrato  tra  contributi  e
          prestazioni previdenziali;
                b) distinzione  fra  organi  di  indirizzo generale e
          organi di gestione;
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  dei trattamenti
          pensionistici,    con    esclusione   delle   pensioni   di
          reversibilita', fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
                d) limitazione    dei    benefici    a   coloro   che
          effettivamente esercitano le professioni considerate;
                e) eliminazione    a    parita'    di   spesa   delle
          sperequazioni    fra    le    categorie   nel   trattamento
          previdenziale;
                f) soppressione degli enti.
              34.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          decreto  legislativo  diretto a promuovere l'istituzione di
          organizzazioni di previdenza per le categorie professionali
          che  ne  sono  prive  ovvero  a  riordinare  le funzioni in
          materia  di  previdenza  per  dette  categorie in enti gia'
          esistenti    operanti   a   favore   di   altre   categorie
          professionali,  in  armonia  con i principi di cui al comma
          33.
              35.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  diretti  a riordinare gli altri
          enti   pubblici  non  economici  con  funzioni  analoghe  o
          collegate.
              36.  Nell'emanazione  dei decreti legislativi di cui al
          comma  35  il  Governo  si atterra' ai seguenti princi'pi e
          criteri  direttivi,  nonche' a quelli contenuti nella legge
          7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni:
                a)  fusione  degli  enti  con  finalita'  omologhe  o
          complementari;
                b) contenimento  della  spesa  complessiva  per sedi,
          indennita'  ai  componenti  di  organi di amministrazione e
          revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente
          riduzione  del  contributo  statale  di  funzionamento, con
          particolare  riferimento  agli  enti che possono utilizzare
          sedi comuni di servizio, anche all'estero;
                c) riduzione del numero di componenti degli organi di
          amministrazione e di revisione;
                d) trasformazione    in    associazioni   o   persone
          giuridiche  di  diritto  privato  degli  enti  a  struttura
          associativa  o  che  non  svolgano  funzioni  o  servizi di
          rilevante interesse pubblico.
              37.  Nei  casi  di  fusione  o incorporazione di cui ai
          numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera
          a)  del  comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire
          che  il  controllo  della  Corte  dei  conti  si  eserciti,
          sull'ente  incorporante o risultante dalla fusione, in base
          alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
              38.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi
          da  32  a  36  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  al  fine  di acquisire il parere
          delle competenti Commissioni.
              39.  Sono  abrogate  le  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del   bilancio  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche,  degli  enti pubblici soppressi in liquidazione.
          Al   personale   dipendente   dagli   enti   soppressi   in
          liquidazione  non  si  applicano,  fino  al  suo definitivo
          trasferimento   ad   altre   amministrazioni  o  enti,  gli
          incrementi  retributivi ed ogni altro compenso, integrativo
          del  trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme
          di  legge  e  di  contratto  collettivo.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52.
              40.   Le  gestioni  liquidatorie  degli  enti  pubblici
          soppressi,  affidate a commissari liquidatori, termineranno
          alla  data  di entrata in vigore dei decreti legislativi di
          cui  ai  commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data,
          il  titolare  della  gestione  e'  tenuto  a  consegnare le
          attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il
          rendiconto  con  gli allegati analitici relativi all'intera
          gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per
          gli  affari  e  per  la  gestione del patrimonio degli enti
          disciolti,  che  adotta i provvedimenti e le misure ai fini
          della  liquidazione  entro sei mesi dalla consegna. Ai fini
          della  accelerazione  delle  operazioni  liquidatorie degli
          enti  soppressi  affidati  al predetto Ispettorato generale
          del  Ministero  del  tesoro,  la detta amministrazione puo'
          compiere  qualsiasi  atto  di  gestione, fare transazioni e
          rinunce  ai  crediti  di  onerosa esazione e determinare il
          prezzo  e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali
          degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione
          del  patrimonio  e  la  contabilita' generale dello Stato e
          sulla  alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione
          dei  crediti  puo' fare ricorso alla procedura prevista dal
          testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  relative alla
          riscossione   delle   entrate   patrimoniali  dello  Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
              41.  Le  disposizioni  dei  commi  da  32  a  40 non si
          applicano  alla  liquidazione  dell'Ente  partecipazioni  e
          finanziamento    industria    manifatturiera    (EFIM)    e
          dell'Agenzia   per   la   promozione   dello  sviluppo  del
          Mezzogiorno (AGENSUD).
              42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41
          i  relativi  capitoli degli stati di previsione della spesa
          dei   Ministeri   interessati   sono  ridotti  della  somma
          complessiva,  per  il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995
          di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri
          dello  Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n.
          829,  e  successive modificazioni, e' soppressa a decorrere
          dal  1° giugno  1994.  Alla  sua  liquidazione  provvede il
          commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che
          cura  il  trasferimento  alla societa' Ferrovie dello Stato
          S.p.a.  del  personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche'
          dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso.
          Il  personale  puo'  essere  trasferito,  a domanda, presso
          altre   amministrazioni  pubbliche  secondo  le  norme  che
          disciplinano   la   mobilita'.   Le   prestazioni   erogate
          dall'OPAFS  sono  funzionalmente  attribuite  alla societa'
          Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  compatibilmente  con la sua
          natura  societaria  e  con  il  rapporto di lavoro dei suoi
          dipendenti    secondo   la   disciplina   civilistica   dei
          corrispondenti istituti".
              - L'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29     (Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  e  norme dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
              "Art.  20  (Verifica  dei  risultati). - 1. I dirigenti
          generali  ed  i  dirigenti  sono responsabili del risultato
          dell'attivita'  svolta dagli uffici ai quali sono preposti,
          della  realizzazione  dei  programmi  e dei programmi e dei
          progetti  loro  affidati  in  relazione  agli obiettivi dei
          rendimenti  e  dei  risultati  della  gestione finanziaria,
          tecnica    ed    amministrativa,   incluse   le   decisioni
          organizzative  e  di  gestione del personale. All'inizio di
          ogni  anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e
          questi  al  Ministro,  una  relazione sull'attivita' svolta
          nell'anno precedente.
              2.   Nelle  amministrazioni  pubbliche,  ove  gia'  non
          esistano,  sono  istituiti  servizi di controllo interno, o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante   valutazioni   comparative   dei   costi   e  dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed    economica    gestione    delle   risorse   pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente,  anche su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
              3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
          autonomia   e  rispondono  esclusivamente  agli  organi  di
          direzione  politica.  Ad  essi  e'  attribuito, nell'ambito
          delle  dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
          di  personale.  Puo' essere utilizzato anche personale gia'
          collocato   fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,  le
          amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  avvalersi di
          consulenti  esterni,  esperti  in tecniche di valutazione e
          nel controllo di gestione.
              4.   I  nuclei  di  valutazione,  ove  istituiti,  sono
          composti  da  dirigenti generali e da esperti anche esterni
          alle  amministrazioni. In casi di particolare complessita',
          il   Presidente   del   Consiglio   puo'  stipulare,  anche
          cumulativamente   per   piu'  amministrazioni,  convenzioni
          apposite  con  soggetti  pubblici o privati particolarmente
          qualificati.
              5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai documenti
          amministrativi   e  possono  richiedere,  oralmente  o  per
          iscritto,  informazioni  agli  uffici pubblici. Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi  generali  di  direzione.  Gli  uffici  di controllo
          interno  delle  amministrazioni  territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
              6.    I    comitati    provinciali    delle   pubbliche
          amministrazioni  e i comitati metropolitani di cui all'art.
          18  del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992,  si avvalgono degli uffici di controllo interno delle
          amministrazioni territoriali e periferiche.
              7.  All'istituzione  degli  uffici di cui al comma 2 si
          provvede  con  regolamenti delle singole amministrazioni da
          emanarsi   entro   il   1°  febbraio  1994.  E'  consentito
          avvalersi,  sulla  base  di apposite convenzioni, di uffici
          gia' istituiti in altre amministrazioni.
              8.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per
          le  amministrazioni che esercitano competenze in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti  generali. I termini e le modalita' di attuazione
          del  procedimento  di  verifica  dei risultati da parte del
          Ministro  competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri sono
          stabiliti  rispettivamente  con  regolamento ministeriale e
          con  decreto  del  Presidente della Repubblica da adottarsi
          entro  sei  mesi,  ai  sensi  dell'art. 17, legge 23 agosto
          1988, n. 400".
              -  L'art.  3-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273,
          di  conversione  del  decreto-legge  12 maggio 1995, n. 163
          (Misure  urgenti  per  la  semplificazione dei procedimenti
          amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle
          pubbliche amministrazioni), e' il seguente:
              "Art.  3-quater  (Servizio  di controllo interno). - 1.
          Per   le   amministrazioni   che   non  hanno  adottato  il
          regolamento  per  l'istituzione  del  servizio di controllo
          interno o del nucleo di valutazione di cui all'articolo 20,
          comma  7,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          come  sostituito  dall'articolo  6  del decreto legislativo
          18 novembre  1993,  n. 470, vigono, fino all'emanazione del
          citato  regolamento,  le  disposizioni  di  cui al presente
          articolo.
              2.  Il  servizio  di  controllo  interno  e' posto alle
          dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia.
              3.  Alla  direzione  del  servizio di cui al comma 1 e'
          preposto  un  collegio  di  tre  membri  costituito  da due
          dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui
          appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro
          scelto  tra  i  magistrati  delle  giurisdizioni  superiori
          amministrative,  gli  avvocati  dello  Stato,  i professori
          universitari   ordinari.  Con  unico  decreto  il  Ministro
          competente    provvede   alla   nomina   del   collegio   e
          all'attribuzione  delle funzioni di presidente del collegio
          stesso.  Al  servizio  di controllo interno e' assegnato un
          nucleo   di  sei  dirigenti  del  molo  del  Ministero  cui
          appartiene  il  servizio  o  che si trovino in posizione di
          comando   presso   lo  stesso  Ministero.  Le  funzioni  di
          segreteria  del  collegio sono svolte da un contingente non
          superiore  alle  diciotto unita', appartenenti alle diverse
          qualifiche  funzionali.  Gli  incarichi  di cui al presente
          comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
              4.  Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui
          al  comma  1  si  esercitano  nei  confronti dell'attivita'
          amministrativa  del  Ministero  presso  cui  il servizio e'
          istituito.
              5.  Il  servizio  di controllo interno ha il compito di
          verificare,  mediante  valutazioni  comparative dei costi e
          dei   rendimenti,  la  realizzazione  degli  obiettivi,  la
          corretta  ed economica gestione delle risorse attribuite ed
          introitate,  nonche'  l'imparzialita'  ed il buon andamento
          dell'azione amministrativa. In particolare esso:
                a) accerta la rispondenza di risultati dell'attivita'
          amministrativa   alle   prescrizioni   ed   agli  obiettivi
          stabiliti  in  disposizioni  normative  e  nelle  direttive
          emanate   dal   Ministro   e   ne   verifica  l'efficienza,
          l'efficacia   e   l'economicita'  nonche'  la  trasparenza,
          l'imparzialita'  ed  il  buon  andamento  anche  per quanto
          concerne  la  rispondenza  dell'erogazione  dei trattamenti
          economici  accessori  alla  normativa  di  settore  ed alle
          direttive del Ministro;
                b) svolge  il  controllo  di  gestione sull'attivita'
          amministrativa  dei dipartimenti, dei servizi e delle altre
          unita' organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento
          della   gestione,   evidenziando  le  cause  dell'eventuale
          mancato  raggiungimento  dei  risultati con la segnalazione
          delle   irregolarita'   eventualmente   riscontrate  e  dei
          possibili rimedi;
                c) stabilisce  annualmente,  anche su indicazione del
          Ministro  e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei
          dipartimenti,    dei   servizi   e   delle   altre   unita'
          organizzative,  i parametri e gli indici di riferimento del
          controllo sull'attivita' amministrativa.
              6.  Il  servizio  di  controllo  interno  ha accesso ai
          documenti amministrativi e puo' richiedere ai dipartimenti,
          ai  servizi ed alle altre unita' organizzative, oralmente o
          per  iscritto, qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
          disporre ispezioni ed accertamenti diretti.
              7.   I   risultati  dell'attivita'  del  servizio  sono
          riferiti  trimestralmente  al dirigente generale competente
          ed al Ministro".
              - L'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  286  (Riordino  e potenziamento dei meccanismi e
          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
              3.   Gli  organi  collegiali  preposti  ai  servizi  di
          controllo   o   nuclei  di  valutazione  statali,  ove  non
          sostituiti  o  confermati ai sensi del comma 1, decadono al
          termine  dei  tre  mesi  successivi alla data di entrata in
          vigore del presente decreto".
              -  Il  decreto  legislativo  26  febbraio 1999, n. 150,
          reca:  "Regolamento  recante  disciplina delle modalita' di
          costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle
          amministrazioni  statali,  anche ad ordinamento autonomo, e
          della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle
          modalita'  di  elezione  del  componente  del  Comitato  di
          garanti".
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".