IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979; Vista la legge 28 febbraio 1992, n. 220; Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed i relativi decreti interministeriali attuativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ed in particolare l'articolo 20, che prevede l'istituzione di servizi di controllo interno in ciascuna amministrazione pubblica; Visto l'articolo 3"-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273, di conversione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163; Visti i decreti del Ministro dell'ambiente in data 10 aprile 1997 (registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1997, registro n. 1, foglio n. 3), di istituzione del Servizio di controllo interno, ai sensi dell'articolo 3"-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273, di conversione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/896"/99 in data 16 aprile 1999 (registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1999, registro n 1, foglio n. 23) di sostituzione del presidente del Servizio di controllo interno; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999); Considerato che, in base all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1999, occorre provvedere alla sostituzione, ovvero alla conferma, entro il termine di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo, a pena di decadenza, degli organi collegiali preposti ai servizi di controllo o nuclei di valutazione statali; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 150; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione del Servizio di controllo interno 1. E' istituito il Servizio di controllo interno del Ministero dell'ambiente, che svolge in via esclusiva le funzioni di valutazione e controllo strategico finalizzate all'esercizio dei poteri di indirizzo politico-amministrativo. 2. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia, quale ufficio di diretta collaborazione con il Ministro.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comm 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". - La legge 3 marzo 1987, n. 59, reca: "Disposizioni transitorie e urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente". - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, reca: "Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente". - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, reca: "Regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie o rischio del Ministero dell'ambiente". - La legge 28 febbraio 1992, n. 220, reca: "Interventi per la difesa del mare". - L'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 1 (Organizzazione della pubblica amministrazione). - 1. Il Governo e' delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonche' le amministrazioni ad ordinamento autonomo; b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche; c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate. 2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa; c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attivita' istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attivita' economiche provinciali, regionali e nazionali; d) possibilita' di istituzione del segretario generale; e) diversificazione delle funzioni di staff e di line; f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita', anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti; g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa; h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformita' delle soluzioni organizzative; i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali; l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potesta' regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti principi: 1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo e amministrazione; 2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi; 3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonche' di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione; 5) ridefinizione degli organici e riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione; m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonche' di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria; n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti; o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonche' di gestione; p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali. 3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994. 5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al conferimento delle competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attivita' di vigilanza. 7. Sono fatte salve le competenze della regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta. 8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile. 9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10. 10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). 11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993. 12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' articolata in: a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonche' per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita'; b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali. 13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o piu' regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri: a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi e' retta da criteri di omogeneita', complementarieta' e organicita', mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali; b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi; c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1); d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende piu' spedite le procedure, riducendone i tempi; e) le funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unita' di controllo. 14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione e' rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso. 15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione e' sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla e' innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile. 17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui e' preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. 18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria. 19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione. 20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo. 21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresi' soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il rispannio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di piu' Ministri o di loro delegati. 22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984. 23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343. 24. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto, 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procedera' a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi: a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie; b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attivita' regionali; c) attribuzione alla responsabilita' individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali; d) attribuzione alle regioni della potesta' legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse; e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attivita' e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico- esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori. 25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. 26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. 27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonche' di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi: a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento; b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) ridurre il numero dei componenti; d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale; e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso. 29. Il Consiglio superiore della pubblica ammimstrazione e' soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica. 30. L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate. 31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996. 32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza. 33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi; nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante: 1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime; 2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari gia' esistenti; 3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); 4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalita' istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti; 5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso: 5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente: 5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni; 5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali; b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione; c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilita', fatti comunque salvi i diritti acquisiti; d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate; e) eliminazione a parita' di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale; f) soppressione degli enti. 34. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti gia' esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33. 35. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate. 36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterra' ai seguenti princi'pi e criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni: a) fusione degli enti con finalita' omologhe o complementari; b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennita' ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero; c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione; d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico. 37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259. 38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni. 39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione. Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52. 40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione e' tenuto a consegnare le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione puo' compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti puo' fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD). 42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, e' soppressa a decorrere dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche' dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso. Il personale puo' essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilita'. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". - L'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e norme dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 20 (Verifica dei risultati). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400". - L'art. 3-quater della legge 11 luglio 1995, n. 273, di conversione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), e' il seguente: "Art. 3-quater (Servizio di controllo interno). - 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Il servizio di controllo interno e' posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia. 3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 e' preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno e' assegnato un nucleo di sei dirigenti del molo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unita', appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato. 4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attivita' amministrativa del Ministero presso cui il servizio e' istituito. 5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso: a) accerta la rispondenza di risultati dell'attivita' amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' nonche' la trasparenza, l'imparzialita' ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro; b) svolge il controllo di gestione sull'attivita' amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unita' organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarita' eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi; c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unita' organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attivita' amministrativa. 6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unita' organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti. 7. I risultati dell'attivita' del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro". - L'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: 3. Gli organi collegiali preposti ai servizi di controllo o nuclei di valutazione statali, ove non sostituiti o confermati ai sensi del comma 1, decadono al termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto". - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 150, reca: "Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".