LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
   LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

  Nella odierna seduta del 18 dicembre 2008;
  Visto  l'art.  117,  quinto  e  nono  comma  della Costituzione, in
materia  di  rapporti  internazionali  delle regioni e delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  le  relative norme di
attuazione previste dall'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
  Visto  l'art.  8,  comma  6, della predetta legge 5 giugno 2003, n.
131,  che attribuisce al Governo la facolta' di promuovere la stipula
di  intese  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni  o  di Conferenza
unificata,  dirette  a  favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
legislazioni   o   il  raggiungimento  di  posizioni  unitarie  o  il
conseguimento di obiettivi comuni;
  Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Tenuto  conto  dell'Accordo-quadro  del 10 maggio 2007 stipulato ai
sensi  dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  31  marzo 2005, tra il
Ministero  del  commercio  internazionale  e le regioni in materia di
internazionalizzazione;
  Riaffermata  la  volonta'  del  Ministero  degli  affari  esteri di
collaborare,  ove  richiesto  dalle regioni, dalle province autonome,
anche tramite l'assegnazione di funzionari diplomatici in qualita' di
consiglieri per le relazioni internazionali dei presidenti;
  Considerata   la  necessita'  di  individuare  modalita'  operative
condivise  in  materia di attivita' a carattere internazionale svolta
dalle  regioni  e  dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in
particolare  ai sensi del citato art. 6 della legge 5 giugno 2003, n.
131,  con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli  affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero
dello sviluppo economico;
  Considerato  il comune e reciproco interesse a cooperare sulla base
del principio di leale collaborazione;
  Tenuto  conto  che,  a  seguito  delle riunioni, a livello tecnico,
tenutesi il 23 settembre ed il 2 dicembre 2008 e' stato concordato il
testo  definitivo  dell'intesa  in  parola, testo che, il 10 dicembre
2008, e' stato inviato alle amministrazioni statali interessate, alle
regioni ed alle province autonome;
  Acquisito,  quindi,  l'assenso  del Governo e delle regioni e delle
province autonome;
                              Sancisce

                         la seguente intesa:


                               Art. 1.


              Collaborazione e scambio di informazioni


  1.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali,  il  Ministero  degli  affari  esteri e il Ministero dello
sviluppo  economico  si impegnano a cooperare in stretta intesa nelle
aree  e nei settori di attivita' considerati prioritari, individuando
e  ponendo in essere attivita' e scambi di informazioni finalizzate a
rafforzare   la   presenza   del  Sistema  Italia  all'estero,  anche
attraverso  la  costituzione  di appositi Tavoli di consultazione per
materie  e/o  aree  geografiche,  diversi  da quelli previsti gia' in
altri strumenti di raccordo con il sistema regionale.
  2.  In particolare, il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dello  sviluppo economico, tramite l'Unita' per il Sistema Paese e le
autonomie  territoriali presso la Segreteria generale, si impegnano a
segnalare  tempestivamente  alle  regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano:
   a)  priorita'  geografiche  e  tematiche  inerenti  alle relazioni
internazionali   dello   Stato,   con   proiezione  pluriennale,  con
riferimento     anche     all'azione    governativa    di    sostegno
all'internazionalizzazione del Sistema Italia, di aiuto allo sviluppo
ed  alla  valorizzazione all'estero delle identita' culturali e delle
nostre collettivita';
   b)  attivita'  ed accordi bilaterali e/o multilaterali dello Stato
che  presentino  profili  di  interesse  a  valenza  operativa per le
regioni  e  le province autonome, in particolare con riferimento alla
realizzazione all'estero di visite, eventi e manifestazioni.
  3.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano si
impegnano a segnalare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio -
Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  al Ministero degli affari
esteri e al Ministero dello sviluppo economico:
   a) un quadro generale delle attivita' internazionali;
   b)  gli  atti  deliberativi a carattere programmatorio, o comunque
rilevanti, concernenti le attivita' internazionali;
   c)  gli  atti sottoscritti con altri Stati, organizzazioni ed enti
esteri diversi dagli accordi internazionali e dalle intese.
  4.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano si
impegnano  a trasmettere al Dipartimento per gli affari regionali, al
Ministero  dello  sviluppo  economico  ed  al  Ministero degli affari
esteri,  che  ne  curera'  successivamente  la diffusione a beneficio
delle  amministrazioni  statali  ed enti maggiormente interessati, le
informative  sull'esito  e  sui  seguiti  operativi  degli  eventuali
accordi  o  intese  concluse, nonche' sugli impegni assunti nel corso
delle  missioni  all'estero  e  sui  loro  sviluppi. Sara' cura della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, Dipartimento per gli affari
regionali la diffusione dei medesimi dati alle regioni.
  5.   E'   costituita  presso  il  Ministero  degli  affari  esteri,
compatibilmente  con  le  disponibilita'  finanziarie, una banca dati
sulle  informazioni  previste  dal presente protocollo, a partire dai
dati  inerenti  la  Cooperazione allo sviluppo, secondo modalita' che
saranno  definite  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997.