L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 26 novembre 2008;
  Visto  l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con
la  quale  sono  istituite le Autorita' di regolazione dei servizi di
pubblica   utilita',   competenti,   rispettivamente,  per  l'energia
elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  VISTA  la  legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)», ed in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;
  Considerato  che  il comma 66 dell'articolo 1 della citata legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  fissa,  per  gli  anni  successivi al 2006
l'entita'  della  contribuzione  a  carico  dei soggetti operanti nel
settore  delle  comunicazioni  nel limite massimo del 2 per mille dei
ricavi   risultanti   dal  bilancio  approvato  precedentemente  alla
adozione della delibera dell'Autorita';
  Ritenuto  che  per  l'identificazione  dei  «soggetti  operanti nel
settore  delle  comunicazioni»  vengono  confermati i soggetti di cui
all'art.  1,  comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 17 maggio 2002;
  Ritenuto  di  fissare  la  misura della contribuzione nell'1,45 per
mille  dei  ricavi  iscritti  nell'ultimo  bilancio  approvato  prima
dell'adozione della presente delibera;
  Tenuto conto  del  parere  espresso  in data 24 febbraio 2006 dalla
Commissione  di  garanzia,  in merito alla disciplina delle esenzioni
dall'obbligo   di  versamento  del  contributo  da  parte  di  alcune
categorie di soggetti;
  Ritenuto,  pertanto,  di  confermare le esenzioni per i soggetti il
cui   imponibile   sia   pari   o  inferiore  a  euro  500.000,00  in
considerazione   di   ragioni   di   economicita'   delle   attivita'
amministrative  inerenti  all'applicazione  del  prelievo,  e  per le
imprese  che versano «in stato di crisi» avendo attivita' sospesa, in
liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali;
  Vista  la  relazione  illustrativa  del  Servizio amministrazione e
personale  sul  calcolo  della  base  imponibile  e  le  modalita' di
contribuzione;
  Rilevato   che   le   proposte  modalita'  di  calcolo  della  base
imponibile,  gia'  adottate  con  riferimento  ai precedenti esercizi
finanziari,  si  mostrano  coerenti  con i principi di pertinenza, di
causalita' ed equita';
  Considerato  che  la  stima  delle entrate, risulta congrua ai fini
della predisposizione del bilancio di previsione 2009;
  Udita la relazione del commissario Michele Lauria relatore ai sensi
dell'articolo    29,    comma    1,   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:


                               Art. 1.



  1.  Per  l'anno 2009, la contribuzione di cui all'art. 1, comma 66,
della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  dovuta all'Autorita' dai
soggetti  operanti  nel settore delle comunicazioni, come individuati
nell'art.   1,   lettere   da  a)  a  g)  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 123 del 28 maggio
2002  e'  fissata  in  misura  pari  all'1,45  per  mille  dei ricavi
risultanti  nell'ultimo  bilancio approvato prima dell'adozione della
presente delibera.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  contributo  di cui al comma 1
assumono   rilievo   i   soli   ricavi  ottenuti  nel  settore  delle
comunicazioni.
  3. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi
precedenti  e'  determinata  al  netto  delle  quote  riversate  agli
operatori terzi.